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C ORTE S PORTIVA D ’A PPELLO

Nel documento Comunicato Ufficiale N 79 del 07/04/2022 (pagine 36-40)

Reclamo della società ASD LUNI CALCIO avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal GS presso il Comitato Regionale pubblicati con C.U. n. 40 del 04 marzo 2022.

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria nelle persone dei Consiglieri Avv. Filippo CHIARLA, Avv. Barbara Costantino e Dr. Eugenio Marcenaro, all’udienza del 30 marzo 2022, ha pronunciato la seguente sentenza.

Il Giudice Sportivo, con C.U. n. 40 del 04/03/2022, ha comminato alla società ASD LUNI CALCIO le seguenti sanzioni:

- una gara da disputare con tutti i settori privi di spettatori per aver un gruppo di sostenitori urlato, durante lo svolgimento della gara, frasi ingiuriose e gravemente offensive per motivi di sesso nei confronti del D.G., arbitro donna;

- ammenda di € 150,00 per aver permesso l’ingresso nel recinto di gioco a persone non autorizzate che, al termine della gara, urlavano reiteratamente frasi minacciose ed offensive nei confronti del D.G..

Il Giudice Sportivo ha, poi, comminato le seguenti ulteriori sanzioni:

- inibizione fino al 30/06/2022 al sig. BRUGIOTTI MARCO, dirigente della ASD LUNI CALCIO, per:

essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione durante lo svolgimento della gara; essersi avvicinato con fare minaccioso al D.G., arbitro donna, urlandole contro una frase offensiva per motivi di sesso, seguita da altra frase offensiva; a seguito di espulsione e di invito ad allontanarsi dal t.d.g., aver ostacolato la ripresa della gara; al termine dell’incontro, aver nuovamente urlato frasi gravemente offensive e minacciose al D.G..

- Squalifica fino al 09/05/2022 al sig. LUCCHESINI MASSIMILIANO, allenatore della ASD LUNI CALCIO, per: essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione durante lo svolgimento della gara; essersi avvicinato con fare minaccioso al D.G. urlandole contro parole offensive estremamente gravi; a seguito di espulsione e di invito ad allontanarsi dal t.d.g., aver ostacolato la ripresa della gara.

La società ASD LUNI CALCIO ha proposto gravame lamentando l’omessa indicazione delle frasi ingiuriose e gravemente offensive per motivi di sesso proferite nei confronti dell’arbitro donna, negando, quindi, ogni addebito e chiedendo di annullare e/o dichiarare nulle le sanzioni disciplinari comminate dal Giudice Sportivo.

Preliminarmente, in merito alla squalifica inflitta dal G.S. alla società della disputa di una gara a porte chiuse, si osserva che, essendo il provvedimento assunto in data 04/03/2022, la società ha già scontato detta sanzione e, pertanto, è venuta meno la materia del contendere.

In merito, poi, alla sanzione dell’ammenda di € 150,00, si osserva che l’arbitro, nel referto di gara, indica precisamente nel sig. Iori Walter la persona alla quale si è rivolto per chiedere l’allontanamento delle persone non autorizzate che erano entrate nel recinto di gioco e la chiusura del cancello per evitare nuovi accessi a persone estranee precisando, poi, che il sig. Iori ignorava la sua richiesta.

Dalla distinta di gara emerge inequivocabilmente che il sig. Iori Walter è il dirigente responsabile della società ASD LUNI CALCIO e, pertanto, come tale avrebbe dovuto garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di accesso all’impianto sportivo.

Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito alla responsabilità in capo alla società per il comportamento tenuto dal proprio tesserato che, quindi, correttamente è stata sanzionata dal Giudice Sportivo con l’ammenda di € 150,00.

Per quanto riguarda, poi, i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei sigg.ri BRUGIOTTI MARCO e LUCCHESINI MASSIMILIANO, si fa osservare che dall’esame del referto di gara risulta una ricostruzione dei fatti chiara e precisa in merito ai comportamenti tenuti dai due tesserati tale da smentire la difesa avversaria che si limita a negare gli addebiti.

Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito all’irregolarità delle condotte in commento, le quali, correttamente, sono state sanzionate dal direttore di gara e dal Giudice Sportivo.

Nessun pregio, poi, può avere la doglianza della società in merito all’omessa indicazione delle frasi ingiuriose e gravemente offensive per motivi di sesso proferite nei confronti dell’arbitro donna in quanto, come detto, le stesse risultano riportate chiaramente ed in modo dettagliato nel referto di gara.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, rigetta il ricorso proposto dalla società ASD LUNI CALCIO e, per l’effetto, conferma integralmente la decisione del Giudice Sportivo.

Delibera l’incameramento della tassa di reclamo.

Reclamo della società VARAZZE 1912 DON BOSCO S.S.D.R.L. avverso il provvedimento di squalifica per quattro giornate del calciatore Faggiano Stefano emesso dal GS presso il Comitato Regionale pubblicati con C.U. n. 73 del 17/03/2022.

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria nelle persone dei Consiglieri Avv. Filippo CHIARLA, Avv. Barbara Costantino e Dr. Eugenio Marcenaro, all’udienza del 30 marzo 2022, ha pronunciato la seguente sentenza.

Il Signor Stefano FAGGIANO è stato squalificato per quattro gare dal Giudice Sportivo per condotta violenta, poiché dopo aver subito un fallo da un avversario, lo attingeva con un calcio al costato mentre quest’ultimo era a terra, senza provocare conseguenze lesive.

La società VARAZZE 1912 DON BOSCO S.S.D.R.L. ha proposto gravame ammettendo la reazione ma solo verbale del proprio tesserato, negando l’aggressione fisica. Ha dedotto, poi, l’eccessività della squalifica inflitta dal G.S. e chiesto la riduzione della stessa.

Il reclamo è, nel suo complesso, infondato ed ai limiti dell’inammissibilità.

La reclamante, infatti, si è limitata a dedurre, testualmente, che la “reazione” del proprio tesserato è stata “forse un po’ esagerata, ma pur sempre a livello verbale e non tramite aggressione violenta”.

Tale osservazione, peraltro, è meramente labiale ed è smentita dal contenuto del referto arbitrale nel quale è riportato analiticamente il comportamento del tesserato.

L’entità della sanzione, inoltre, appare commisurata alla gravità del fatto, tenuto conto delle modalità dell’azione e della parte del corpo attinta dal Signor Faggiano nei confronti del giocatore avversario.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, rigetta il ricorso proposto dalla società VARAZZE 1912 DON BOSCO S.S.D.R.L. e, per l’effetto, conferma integralmente la decisione del Giudice Sportivo.

Delibera l’incameramento della tassa di reclamo, non versata e depositata in acconto.

Reclamo della società ASD VALLESCRIVIA 2018 avverso il provvedimento di squalifica per tre giornate dell’allenatore Tomassetti Gianluca emesso dal GS presso il Comitato Regionale pubblicati con C.U. n. 75 del 24/03/2022.

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria nelle persone dei Consiglieri Avv. Filippo CHIARLA, Avv. Barbara Costantino e Dr. Eugenio Marcenaro, all’udienza del 30 marzo 2022, ha pronunciato la seguente sentenza.

Il Signor Gianluca TOMASSETTI è stato squalificato per tre gare dal Giudice Sportivo per aver rivolto al D.G. un’espressione gravemente irriguardosa e per aver ritardato l’uscita dal terreno di gara, a seguito di espulsione, per 3 minuti circa.

La società ASD VALLESCRIVIA 2018 ha proposto tempestivo gravame deducendo l’eccessività della sanzione e chiedendo la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato.

Dall’esame del referto di gara, emerge una ricostruzione del fatto sostanzialmente sovrapponibile a quella effettuata dal Primo Giudice.

Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito all’irregolarità della condotta in commento, la quale, correttamente, è stata sanzionata dal direttore di gara e dal Giudice Sportivo.

Ciò che questa Corte non condivide, diversamente, è l’entità della sanzione, che appare eccessiva rispetto al fatto in oggetto.

Dall’esame del referto arbitrale emerge con chiarezza che la condotta irriguardosa posta in essere dal TOMASSETTI nei confronti dell’arbitro si è concretizzata in un unico episodio, non reiterato.

Pertanto, a parere di questa Corte, la sanzione dev’essere applicata nella misura minima prevista e, quindi, con la squalifica di due giornate.

Inoltre, è irrilevante il fatto che il TOMASSETTI abbia fatto perdere tre minuti della partita a seguito dell’espulsione in quanto questi minuti, come certificato dall’arbitro, sono stati poi recuperati.

Dal referto arbitrale, infine, non emergono elementi utili per sanzionare il tentativo di litigio con un dirigente avversario che, di fatto, non può dirsi essersi concretizzato.

Tali considerazioni sono sufficienti, ad avviso di chi scrive, per ridurre di una gara la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce di una gara la squalifica inflitta al Signor. Tomassetti Gianluca.

Conferma nel resto.

Delibera la restituzione della tassa di reclamo.

Reclamo della società U.P. BRAGNO avverso il provvedimento di squalifica per quattro giornate dell’allenatore Monte Fabrizio emesso dal GS presso il Comitato Regionale pubblicati con C.U. n. 73 del 17/03/2022.

La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria nelle persone dei Consiglieri Avv. Filippo CHIARLA, Avv. Barbara Costantino e Dr. Eugenio Marcenaro, all’udienza del 30 marzo 2022, ha pronunciato la seguente sentenza.

Il Signor Fabrizio MONTE è stato squalificato per quattro gare dal Giudice Sportivo per essere uscito dalla propria area tecnica per andarsi a scontrare con uno spettatore che si trovava dietro le panchine e, a seguito di espulsione, per essersi diretto verso lo spettatore senza, però, passare alle vie di fatto. Si recava, quindi, negli spogliatoi e qui sferrava ripetuti calci contro lo spogliatoio della propria società di appartenenza recando danni collaterali anche allo spogliatoio della terna arbitrale.

La società U.P. BRAGNO ha proposto tempestivo gravame deducendo l’eccessività della sanzione per quanto riguarda il primo addebito e l’inesistenza del secondo addebito chiedendo, quindi, la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato.

Dall’esame del referto di gara emerge chiaramente come, in effetti, il secondo addebito ascritto al sig. MONTE, in realtà, sia stato attribuito dall’arbitro ad altro tesserato della società U.P. BRAGNO, tal sig. Galiano Manuel.

Pertanto, la sanzione dev’essere applicata solo ed esclusivamente per il primo fatto addebitato per il quale non può non essere preso in considerazione che l’alterco del sig. MONTE con lo spettatore si è concluso senza passare alle vie di fatto.

Tali considerazioni sono sufficienti, ad avviso di chi scrive, per ridurre di due gare la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce di due gare la squalifica inflitta al Signor. Monte Fabrizio.

Conferma nel resto.

Delibera la restituzione della tassa di reclamo.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composta dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore), Avv. Fabrizio FAILLACI, Avv. Cristina ANELLI all’udienza del 6 aprile 2022 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito al ricorso proposto dalla società BAIA ALASSIO CALCIO avverso provvedimento di squalifica per tre gare nei confronti del calciatore Paolo GAGGERO emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 77 del 31marzo 2022 (gara: BAIA ALASSIO – GOLFO DIANESE del 27marzo 2022 – Promozione).

La società BAIA ALASSIO CALCIO ha sporto rituale reclamo avverso la sanzione in epigrafe, comminata dal Primo Giudice al proprio tesserato in quanto a gioco fermo, andava a contatto con un avversario, spingendolo con entrambe le mani sul petto e facendolo cadere, senza conseguenze lesive.

La reclamante deduce l’eccessività della squalifica e chiede una riduzione della stessa.

Il ricorso è fondato.

Come è noto, l’art. 35 co. 1 C.G.S. qualifica come “condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale”.

Secondo la costante giurisprudenza di Questa Corte la spinta, in sé, non è atto idoneo a provocare lesioni personali, a meno che non sia connotata da particolari elementi di rudezza e vigoria sicché possano essere determinate conseguenze lesive.

Nel caso di specie, l’arbitro nel proprio referto non ha menzionato circostanze tali da caratterizzare il contegno del Signor Gaggeroin termini comportanti una sussunzione della suo contegno nel quadro normativo sopra riferito.

La sanzione inflitta dal Primo Giudice deve, pertanto, essere ridotta di una gara, non potendosi ritenere di essere in presenza di una condotta violenta, bensì di una condotta gravemente antisportiva.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, in accoglimento del reclamo proposto dalla società BAIA ALASSIO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata con C.U. 77 del 31 marzo 2022, riduce di una gara la squalifica inflitta al Signor Paolo GAGGERO rideterminandola con complessive gare due di squalifica.

Ordina la restituzionedella tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

Nel documento Comunicato Ufficiale N 79 del 07/04/2022 (pagine 36-40)

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