• Non ci sono risultati.

T RIBUNALE F EDERALE T ERRITORIALE

Nel documento Comunicato Ufficiale N 79 del 07/04/2022 (pagine 33-36)

IL TRIBUNALE FEDERALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai signori Avv. Filippo Chiarla (Presidente), dott. Eugenio MARCENARO e Avv. Barbara Costantino (Consiglieri), nella riunione del 30 marzo 2022 ha deliberato:

Prot. N. 4882/130 PFI 21-22 - Atto di deferimento della Procura Federale nei confronti di : - Signor PROTO Marco in qualità di team manager, all’epoca dei fatti, per violazione dell’art.

4, comma 1, C.G.S.;

- Signor MINTI Luigi in qualità di presidente, all’epoca dei fatti, per violazione dell’art. 4, comma 1, c.g.s. e dell’art. 37, comma 1, N.O.I.F.;

- società ASD Atletico Argentina per responsabilità diretta ed oggettiva ai senti dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.

In merito alla procedura epigrafata, all’udienza del 30/03/2022 la Procura Federale concludeva chiedendo l’inflizione a carico del Signor Proto Marco della sanzione della inibizione per mesi due, a carico del Signor Minti Luigi della sanzione della inibizione per mesi uno e a carico della società ASD Atletico Argentina la sanzione dell’ammenda di € 200,00.

Intervenivano in presenza il sig. Proto Marco il quale, sostanzialmente, non contestava gli addebiti della Procura ed in videochiamata il sig. Minti Luigi il quale, parimenti, nulla esponeva a sua difesa in merito agli addebiti a lui ascritti dalla Procura.

Più in particolare, la Procura Federale ha deferito il Signor PROTO Marco, all’epoca dei fatti team manager della società ASD Atletico Argentina, per aver, in data 21/08/2021, al fine di esercitare in modo improprio una pressione sul presidente della società ASD Atletico Argentina, sig. Minti Luigi, inviato allo stesso una comunicazione con oggetto “SFIDUCIA PRESIDENTE MINTI LUIGI” e relativa a questione di carattere gestionale della predetta società, rappresentando il venir meno della fiducia dei soci nei confronti del Presidente Minti all’esito di un’assemblea tenutasi in data 12/08/21 e ciò in considerazione di asserite violazioni dello statuto societario e, in particolare, dell’omessa convocazione dell’assemblea dei soci per la rielezione delle cariche sociali dopo le varie defezioni dei componenti il Consiglio Direttivo. Con la predetta missiva il sig. Proto invitava, quindi, il Presidente Minti a convocare l’assemblea per espletare il predetto incombente e rassegnare le proprie dimissioni.

Nel corso delle indagini svolte dalla Procura è emerso, però, che in data 12/08/21 non si è tenuta alcuna formale assemblea dei soci e lo stesso sig. Proto Marco, sia in sede di audizione del 12/10/2021 che all’udienza dinanzi al Tribunale, confermando la propria comunicazione del 21/08/2021, ha fatto riferimento alla natura informale dell’assemblea ed alla sua finalità di

“sensibilizzare il presidente Minti alle sue responsabilità”, senza fornire documentale prova della regolare convocazione e tenuta di detta assemblea.

Peraltro, lo stesso presidente Minti, con nota del 24/08/2021, indirizzata al segretario della Delegazione Provinciale di Imperia, ha rappresentato che nessuno dei soci e dei collaboratori della società ASD Atletico Argentina era stato convocato all’assemblea del 12/08/2021, della quale non vi era traccia alcuna e che la missiva del sig. Proto era stata inviata al fine di creare dissidi all’interno della società.

Pertanto, come correttamente rilevato dalla Procura in sede di indagini,nella comunicazione del 21/08/2021 sono state rappresentate dal sig. Proto Marco circostanze rivelatesi inesatte con la conseguenza che il sig. Proto ha esercitato, con tale missiva, in modo improprio una pressione sul presidente della società ASD Atletico Argentina Minti Luigi.

Il Tribunale Federale, alla luce delle considerazioni sovra esposte, ritiene, quindi, di condividere la richiesta della Procura di inibizione del sig. Proto Marco per mesi due.

La Procura ha, poi, chiesto il deferimento del sig. Minti Luigi, presidente dell’ASD Atletico Argentina all’epoca dei fatti, per aver omesso di comunicare al Comitato Regionale Liguria, ai fini del tesseramento per la stagione sportiva 2021/2022, i nominativi dei dirigenti sigg.ri Minti Luigi Angelo e Minti Marco, con la rispettiva qualifica di Vice Presidente e Segretario con funzioni di tesoriere, eletti quali componenti il Consiglio Direttivo della società ASD Atletico Argentina nel corso dell’assemblea ordinaria del 10/08/2021.

Tale omissione è emersa, nel corso delle indagini della Procura, a seguito di documentazione fornita dallo stesso sig. Minti in sede di audizione del 29/10/2021 e della documentazione della società ASD Atletico Argentina acquisita presso il Comitato Regionale Liguria.

Tali circostanze, peraltro, non sono state contestate dallo stesso sig. Minti, in sede di videochiamata, all’udienza del 30/03/2022.

Il Tribunale Federale, alla luce delle considerazioni sovra esposte, ritiene, quindi, di condividere la richiesta della Procura di inibizione del sig. Minti Luigi per mesi uno.

La Procura, considerate le condotte di cui sopra, ha altresì chiesto l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 200,00 a carico della società ASD Atletico Argentina per responsabilità diretta ed oggettiva.

Il Tribunale Federale, pur riconoscendo la responsabilità ascrivibile alla società ASD Atletico Argentina per i fatti addebitati ai propri tesserati all’epoca dei fatti, ritiene di non condividere l’entità dell’ammenda che, pertanto, riduce da € 200,00 ad € 100,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, in parziale accoglimento del deferimento avanzato dalla Procura Federale, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

PROTO MARCO: inibizione di due mesi;

MINTI LUIGI: inibizione di un mese;

ASD ATLETICO ARGENTINA: ammenda di € 100,00.

Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

IL TRIBUNALE FEDERALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai signori Avv. Filippo Chiarla (Presidente), dott. Eugenio MARCENARO e Avv. Barbara Costantino (Consiglieri), nella riunione del 30 marzo 2022 ha deliberato:

Prot. N. 6284/453 pfi 21-22- Atto di deferimento della Procura Federale nei confronti di : - Signor IMPERATO Sergio Mario in qualità di presidente per violazione degli artt. 4, comma 1 e 23, comma 1, C.G.S.;

- società SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt.

6, comma 2 e 23, comma 5, C.G.S.

In merito alla procedura epigrafata, all’udienza del 30/03/2022 la Procura Federale concludeva chiedendo l’inflizione a carico del Signor Sergio Mario IMPERATO della sanzione della inibizione per giorni 90 e a carico della società SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO la sanzione dell’ammenda di € 600,00.

La società SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO e il sig. Sergio Mario IMPERATO, con il patrocinio dell’avv. Anna Cerbara, si costituivano ritualmente con memoria difensiva chiedendo l’infondatezza del deferimento e l’esenzione da ogni responsabilità.

Più in particolare, la Procura ha deferito il sig. Sergio Mario IMPERATO e, conseguentemente, per responsabilità oggettiva, la società SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO, per aver, dopo la gara Athletic Club Albaro – Cadimare Calcio del 30/01/2022, valevole per il girone B del campionato di Eccellenza, reso dichiarazioni alla testata giornalistica “Settimana Sport Il Giornale Sportivo di Genova” lesive dell’onore, del prestigio e del decoro propri del direttore di gara dell’incontro e, in generale, dell’intera classe arbitrale.

Il sig. IMPERATO e la società, acquisiti gli atti di indagine, si sono difesi sostenendo, in particolare, che quanto riportato sul sito de “Settimana Sport Il Giornale Sportivo di Genova” non poteva in alcun modo essere attribuito al sig. IMPERATO in quanto, l’articolo de quo, mancava di quegli elementi idonei per poter essere qualificato come intervista (assenza di domande, assenza del virgolettato e assenza della firma dell’autore dell’articolo) e, conseguentemente, non si potevano attribuire all’IMPERATO le parole ivi riportate che, con la memoria, ne ha disconosciuto la paternità.

Sosteneva, poi, la difesa l’assenza dell’elemento della pubblicità ex art. 23 C.G.S. delle dichiarazioni rese dall’IMPERATO.

Il Tribunale Federale ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla difesa del sig. IMPERATO e della società SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO.

Dall’esame dell’articolo de quo è saliente, infatti, l’assenza del virgolettato che, come da precedenti richiamati e documentati dalla difesa, è sempre stato inserito per le dichiarazioni rese precedentemente dal sig. IMPERATO proprio su “Settimana Sport Il Giornale Sportivo di Genova”.

È rilevante, parimenti, l’assenza di ogni riferimento ad un’intervista, non essendo rinvenibili né le domande formulate né le generalità del presunto intervistatore.

Non vi è, quindi, nel suddetto articolo, alcun elemento idoneo a ricondurre con assoluta certezza le parole ivi riportate al sig. IMPERATO.

Inoltre, anche l’assenza della firma dell’autore fa venir meno quella caratteristica tipica di un articolo giornalistico.

Per le sovra esposte ragioni, le richieste della Procura Federale sia nei confronti del sig. Sergio Mario IMPERATO che della società SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO non possono essere meritevoli di accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, respinge integralmente le richieste di deferimento della Procura Federale.

Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

Nel documento Comunicato Ufficiale N 79 del 07/04/2022 (pagine 33-36)

Documenti correlati