Volendo riassumere i principali risultati, che si sono otte-
nuti dall’analisi delle fonti, circa i differenti obblighi contrat-
tuali posti a carico del redemptor negli appalti rientranti nella
straordinaria amministrazione (relativi, cioè, ad un opus publi-
cum faciendum, reficiendum, restituendum), si può dire quanto
segue.
In ordine all’obbligazione principale del conductor, sem-
bra legittimo pensare che lo stesso fosse tenuto ad assicurare il
completamento dell’opera in ogni suo aspetto (e non la sem-
plice attività mirante al perfezionamento), secondo quanto
OPUS PUBLICUM FACIENDUM LOCARE 93
47Cfr. Ordre I, p. 324 e nt. 18; v., altresì, FIRA III2, p. 471 nt. 4.
48Sul segno manceps, v. l’omonima voce in Fest.-Paul. (Lind., 137): «Manceps
dicitur, qui quid a populo emit conducitve, quia manu sublata significat se auctorem emptionis esse: qui idem praes dicitur, quia tam debet praestare populo, quod promi- sit, quam is, qui pro eo praes factus est».
Manceps è dunque colui che si aggiudica un appalto pubblico («...qui quid a populo... conducit...») con un’offerta fatta durante una pubblica asta («...manu su- blata...»), ed è, nel contempo, il responsabile dell’esecuzione della prestazione promessa (in tal senso «auctor» dell’emptio, cioè dell’affare ottenuto); egli, pertan- to, viene anche nominato praes, poiché si deve costituire, innanzi al magistrato lo- catore, come garante dell’adempimento, eventualmente, come vedremo, insieme ad altri conpraedes. Non pare essenziale, quindi, nell’ambito della definizione fe- stina, che il manceps partecipi anche all’esecuzione del contratto. Sul passo, v. an- che il mio Sanzioni, p. 201.
previsto dalle prescrizioni contrattuali (eventualmente integra-
te dalle direttive date dal locator in corso d’opera)
49.
Per quanto riguarda la progettazione, invece, essa, quanto
meno negli interventi di edilizia pubblica più rilevanti, doveva
verosimilmente spettare alla committenza. Lo si desume dal
fatto che i magistrati locatori potevano disporre di architecti di
fiducia
50, e dal fatto che gli stessi, come si può vedere nella lex
Puteolana, imponevano l’inserimento, all’interno del capitola-
to d’appalto, di clausole di natura tecnico-architettonica, alla
stesura delle quali — v’è da credere — dovevano provvedere
architecti gravitanti nella loro sfera, piuttosto che in quella del
conductor
51.
Le fonti, infine, sembrano deporre in modo univoco nel
senso che la fornitura dei materiali di lavorazione e della ma-
nodopera necessari fosse posta a carico del redemptor
52. Per
quanto riguarda, in particolare, il reclutamento degli operai di
condizione libera, pare legittimo credere che le locationes ope-
rarum dovessero essere concluse direttamente dal redemptor, il
quale doveva provvedere anche al pagamento delle relative
mercedes
53.
94 PARTE PRIMA - CAPITOLO TERZO
49Cfr. supra, p. 78 ss.
50Su Lucius Cornelius, l’architectus del censore Q. Lutazio Catulo, v. supra, p. 85. 51Cfr. supra, p. 86 s.
52Cfr. supra, p. 87 ss.
53Cfr. Cic., In Verr. 2.1.56.146-7 (supra, p. 88). Non può contrastare tale as- sunto, come si è visto, l’iscrizione relativa alla riparazione straordinaria della via Cecilia (v. supra, p. 91 ss.).
PA RT E S E C O N D A
PREMESSA
Chiariti dunque i contenuti delle diverse locationes riguar-
danti le opere pubbliche, possiamo ora procedere con l’esame
degli aspetti pubblicistici della materia.
La trattazione verterà, innanzitutto (primo capitolo), sulle
competenze dei magistrati repubblicani (poco si potrà dire
circa i funzionari istituiti da Augusto
1) in ordine ai principali
atti che scandivano l’evolversi dei rapporti contrattuali; in tale
ambito, cercheremo di evidenziare anche quali fossero i diffe-
renti fondamenti di natura giuridica delle medesime compe-
tenze.
Proseguiremo, quindi (secondo capitolo), con l’analisi dei
problemi connessi, sia alla formazione ed alla natura dei capi-
tolati d’appalto (leges locationum), sia alla conclusione dei re-
lativi contratti, soffermandoci in particolare sulla procedura di
aggiudicazione e sui criteri che ispiravano i locatores nella scel-
ta del manceps. In quella sede, si avrà modo altresì di precisare
quali fossero i mezzi previsti dal diritto pubblico per limitare
97
1Mi riferisco, in particolare, ai curatores viarum, ai curatores aquarum, ed ai
curatores aedium sacrarum et operum locorumque publicorum, che Augusto no-
minò per la prima volta in un periodo compreso tra il 20 a.C. e, all’incirca, il 10 a.C. Su di essi cfr. diffusamente PALMA, Curae, pp. 186 ss., 196 ss., 220 ss. e, sugli
aspetti comuni alle curatele in questione, p. 251 ss.
Per quanto mi risulta, tuttavia, questi stabili funzionari augustei, forse perché provvisti di una consistente dotazione di uomini posti alle loro dirette dipenden- ze, non ricorsero mai – particolarmente nell’età augustea – allo strumento dell’ap- palto per assicurare la conservazione in toto delle strutture pubbliche ad essi affi- date (sul punto, v. anche infra, p. 108 nt. 21).
quell’ampia discrezionalità riconosciuta ai censores (i principa-
li organi di committenza, per buona parte dell’età repubblica-
na, nel campo dell’edilizia pubblica) nella conduzione delle
gare d’appalto.
Nel terzo capitolo, ci occuperemo, invece, di quegli aspet-
ti riconducibili alla fase dell’esecuzione delle locationes: dun-
que (richiamando, per ora, solamente i punti principali senza
segnalare le problematiche sottostanti), la prestazione della
cautio praedibus praediisque da parte del conduttore, la dire-
zione dei lavori per quanto riguarda gli opera publica facienda,
le differenti forme di controllo dell’operato dell’appaltatore
(probatio ed exactio), il pagamento del redemptor
2. Non man-
cheranno, infine, taluni accenni in ordine al modo di affronta-
re, nel periodo considerato, il problema dell’inadempimento
contrattuale del conduttore.
98 PARTE SECONDA - PREMESSA
2Mi sembra terminologicamente più corretto, in verità, trattando in genere della fase esecutiva, fare riferimento al redemptor piuttosto che al manceps. Que- st’ultimo segno, infatti, a differenza del primo (cfr. l’«effecerant» del lemma festi- no ‘redemptores’ riportato supra, p. 45 nt. 27), evoca la partecipazione all’asta pubblica, ma non anche, necessariamente, un coinvolgimento nell’esecuzione del contratto (cfr. supra, p. 93 nt. 48). Nelle fonti, del resto, è dato reperire il termine manceps in connessione con la celebrazione dell’incanto (v., per la causa Iuniana, in riferimento al timore nutrito da Verre di non poter aggiudicare i lavori del tem- pio di Castore al suo favorito Habonio, Cic., In Verr. 2.1.54.141: «...si res abiret ab eo mancipe quem ipse adposuisset...»; inoltre, Nep., Att. 6.3: «Ad hastam publicam numquam accessit. Nullius rei neque praes neque manceps factus est »); vi si trova, invece, il termine redemptor in rapporto al periodo dell’adempimento contrattuale (v., sempre per quanto riguarda la causa Iuniana, Cic., In Verr. 2.1.55.145: «Atque in illis columnis dico esse quae a tuo redemptore [Habonio] commotae non sint...» e In Verr. 2.3.7.16: «...ipse in tuo redemptore nullam certam diem [scil. il giorno della consegna dei lavori] observares»; inoltre, Cic., Ad Att. 4.2.5; De div. 2.21.47; Liv. 42.3.11; Horat., Epist. 2.2.72; Plin., Nat. Hist. 36.2.6; 36.55.176).
Per un confronto tra il significato assunto da ‘manceps’ e quello assunto da ‘redemptor’ nel corso dell’età repubblicana, si veda anche, diffusamente, ØRSTED, Economy, p. 84 ss.
CAPITOLO PRIMO
LE COMPETENZE MAGISTRATUALI
E I RELATIVI FONDAMENTI GIURIDICI
Prima di procedere nell’indagine, indirizzata in questa
parte a precisare quali magistrati, ed in quale misura, si occu-
passero delle nostre locationes, mi sembra opportuno segnala-
re il criterio di fondo che ha orientato la lettura delle fonti
(più che altro relative al periodo compreso tra il terzo ed il
primo secolo a.C.), e che ha permesso, come si dirà meglio
nelle conclusioni di questo capitolo, di evidenziare un primo,
rilevante elemento di distinzione esistente tra gli appalti rien-
tranti nell’amministrazione ordinaria e quelli riconducibili ad
un’amministrazione di tipo straordinario. Le competenze dei
diversi magistrati repubblicani sono state considerate secondo
una visione unitaria che abbraccia le vicende negoziali nel loro
complesso, tenendo cioè in conto, allo stesso tempo, dei due
fondamentali momenti dei diversi rapporti contrattuali: quello
della loro costituzione, attraverso l’addictio del locator
1, e
quello della loro estinzione, conseguente al controllo finale
99
1L’addictio, come si vedrà meglio nel prosieguo (infra, p. 185 s.), era l’atto
magistratuale che poneva fine alla licitatio ed individuava in via definitiva l’aggiu- dicatario. Nelle fonti, soprattutto quelle atecniche, la costituzione del rapporto contrattuale è evocata genericamente dai termini locatio, locare et sim., che alludo- no all’intero procedimento di aggiudicazione. Anche noi, dovendoci riferire al momento genetico del rapporto, useremo tali termini, avendo di mira, però, il provvedimento di addictio pronunciato dal magistrato.