L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2015
1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2013 e della bozza di pre-consuntivo 2014;
- delle previsioni definitive 2014;
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- del bilancio dell’esercizio 2013 delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- dei seguenti elementi :
Le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono essere verificate relativamente alle seguenti voci, tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell’organo di revisione, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo:
- Riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente così come previsto dal D.Lgs 118/2011;
- Fondo Pluriennale Vincolato calcolato così come previsto dal D.Lgs 118/2011;
- Sanzioni dal Codice della Strada;
- Dividendi di società partecipate.
Il Revisore ritiene che al più tardi entro il termine del 31/5/2015 vadano verificati gli effetti di quanto sopra elencato.
b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali
Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:
- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
Le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono essere verificate relativamente alle seguenti voci, tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell’organo di revisione, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo:
- Riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente così come previsto dal D.Lgs 118/2011;
- Fondo Pluriennale Vincolato calcolato così come previsto dal D.Lgs 118/2011;
Il Revisore ritiene che al più tardi entro il termine del 31/5/2015 vadano verificati gli effetti di quanto sopra elencato.
c) Riguardo alle previsioni per investimenti
Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il piano triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti per l’anno 2015 sarà possibile a condizione che siano concretamente reperite le fonti di
Il riaccertamento straordinario dei residui di parte capitale così come previsto dal D.Lgs 118/2011, la determinazione del Fondo pluriennale vincolato e la redazione del crono programma dei lavori pubblici determineranno variazioni alla programmazione indicata nel Bilancio 2015-2017.
b) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)
Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire negli anni 2015, 2016 e 2017, gli obiettivi di finanza pubblica.
Il Revisore invita l’Ente a riformulare le previsioni di competenza per la parte corrente e quelle di incasso e pagamento per la parte in conto capitale, una volta in possesso dei dati relativi al riaccertamento straordinario e al crono programma dei lavori pubblici.
e) Salvaguardia equilibri
In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza in deroga all’art.1, comma 169 della Legge 296/2006.
In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale.
f) Obbligo di pubblicazione
L’ente deve rispettare l’obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33:
- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni dall’adozione
-dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014;
-degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014.
g) Adempimenti per il completamento dell’armonizzazione contabile
Nel corso del 2015 l’ente dovrà avviare le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell’armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a:
- l’aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale;
- l’aggiornamento dell’inventario;
- la codifica del’inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011);
- la valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale;
- la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato.
h) Utilizzo avanzo d’amministrazione non vincolato
Come indicato nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al dlgs.
118/2011, la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
i) Regolamento di contabilità e di funzionamento Servizi economato
Il regolamento di contabilità attualmente adottato dall’Ente , approvato con atto C.C. n.101 del 19.12.1995 e modificato con atto di C.C. n.19 del 12.2.1996 e atto di C.C. n.92 del 27.9.2000, non è più idoneo a rappresentare le esigenze di servizio e funzionamento dell’Ente ed i dettati normativi in vigore, e il Revisore invita l’Ente ad un opportuno aggiornamento in tempi brevi;
l) Regolamento e Procedura per affidamento incarichi professionali e prestazioni di servizio
Il Revisore ha preso atto che l’Ente non si è dotato di un Regolamento e conseguentemente di una procedura definita per l’affidamento degli incarichi professionali e le prestazioni di servizio.
La materia è sempre di più al centro dell’attenzione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti che ritiene che sulle attribuzioni di incarichi professionali debba essere richiesto il parere preventivo del Collegio o del Revisore unico come espressamente ricordato dalla deliberazione n.506 del 13.04.2010 della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Lombardia la quale ha confermato che è giuridicamente corretto sostenere la necessità che sull'atto di affidamento di incarichi esterni venga preventivamente acquisita la valutazione dell'organo di revisione, in quanto le disposizioni in tal senso di cui alla Legge n. 311/2004 non risultano espressamente abrogate e non sono incompatibili con le norme successive.
"In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 42, della legge citata, l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. “In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti”.
e conclude : "Nel quadro normativo così delineato gli enti e le amministrazioni pubbliche sono chiamati a verificare ed attestare che il conferimento dell’incarico rientri nell’ambito del programma approvato dal Consiglio e sia conforme al regolamento sul conferimento degli incarichi e che sussistano tutti i presupposti di legittimità per il ricorso alla collaborazione esterna.
L’assegnazione diretta di incarichi di consulenza deve rappresentare un’eccezione, da motivarsi di volta in volta nella singola determinazione di incarico con riferimento all’ipotesi in concreto realizzatasi, e può considerarsi legittima solo ove ricorra il requisito della “particolare urgenza”;
In presenza di costituzione in giudizio da parte dell’ente si dovrebbero regolare i rapporti per garantire i principi comunitari dell’imparzialità, proporzionalità, efficacia ed efficienza
nell’affidamento dell’incarico;
Il Revisore ,alla luce delle considerazioni così svolte , ritiene indispensabile che l’Ente si doti di un Regolamento per la disciplina dell’affidamento degli incarichi esterni e di conseguenza adotti una procedura operativa da notificarsi a tutti i Dirigenti Responsabili.
CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e tenuto conto:
dei pareri espressi dai Responsabili dei vari Servizi, ognuno per i programmi di propria competenza, in ordine alla regolarità tecnica ed alla congruità della previsione di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;
del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
delle variazioni rispetto all’anno precedente l’organo di revisione:
- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2015 e sui documenti allegati
con riserva
di verificare gli effetti sul bilancio, e sull’obiettivo del patto di stabilità, determinati dall’approvazione del Rendiconto 2014, dal riaccertamento straordinario dei residui ,
dalla quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato .
San Polo D’Enza , 8 aprile 2015
IL REVISORE UNICO
Marina Chiaravalli