L’Organo di revisione a conclusione delle proprie verifiche espone quanto di seguito:
a. Recupero evasione ed elusione tributaria: come si evince dalla relazione è stata inserita un’entrata per accertamenti tributari anni pregressi pari ad € 4.000.000 per IMU ed € 3.000.000,00 per Tari. Si rileva che l’incidenza delle entrate straordinarie sulle spese correnti, al netto della quota accantonata all’FCDE, è pari allo 7,66 %. La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, nella Relazione sulla sana gestione del Bilancio dell’Ente, ha individuato nell’8% delle spese correnti il limite al di sopra del quale il ricorso a entrate straordinarie rappresenta segnale di disfunzioni gestionali.
Si evidenzia tuttavia che alla data odierna non risultano emessi gli avvisi di accertamento i quali diventeranno esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e dovranno essere emessi improrogabilmente entro il 26/03/2021 come stabilito dal Principio contabile 4.2 , Dal Decreto Rilancio e successive modifiche .
b. Imu: è stata determinata sulla base delle indicazioni tratte dal portale del federalismo fiscale, aggiornando la banca dati del Comune con i dati catastali;
risulta tuttavia necessario valutare gli effettivi incassi al 30/04/2021 relativi all’anno 2020 in base al principio applicato 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 al punto 3.7.5 al fine di non riportare a residuo somme difficilmente riscuotibili.
c. Spese di personale: Si rileva che in sede di previsione viene rispettato il principio della riduzione della spesa di personale rispetto al triennio precedente ed il principio della riduzione della spesa destinata alle risorse decentrate. L’Organo di Revisione evidenzia che l’Ente ha adottato la deliberazione di programmazione del fabbisogno triennale del personale ( art.91 D.Lgs 267/2000, art.35, comma 4 D.Lgs 165/2001ed art. 19, comma 8 legge 448/2001) e prescrive di monitorare in modo costante il rapporto tra spesa corrente e spesa di personale;
d. La consistenza del Fondo Ordinario di Riserva, rientra nei limiti previsti dell’art. 166 del D.Lgs 267/2000 ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.
e. Nell’anno 2020 le somme erogate al Comune di Caltagirone relativamente al Fondo di Solidarietà sono pari ad € 5.382.412,57 come evidenziato dal prospetto del Ministero dell’interno. Il progressivo diminuire dei trasferimenti rende necessario attento monitoraggio delle spese correnti.
f. L’Ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, in osservanza al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 2 al DPCM 28/12/2011, ha effettuato anche per le entrate di dubbia e difficile esazione stanziamenti per l’intero importo del credito anche se non è certa la loro riscossione integrale. Per tale tipologia di crediti è prevista la realizzazione di un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine, nel bilancio di previsione, è stata stanziata un’apposita posta contabile denominata
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare dipende: dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, dalla loro natura e dall’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l’accantonamento da effettuare nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Nell’annualità 2020 lo stanziamento deve essere almeno pari al 95% e negli anni 2021 e 2022 al 100%.
Si esorta, comunque, l’Amministrazione Comunale a porre in essere tutte le azioni dirette al potenziamento del settore tributi, necessarie per la riscossione dei crediti in oggetto.
g. In relazione ai potenziali debiti fuori bilancio si richiamano i responsabili di Settore alla corretta applicazione dei principi di cui all’art. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 e di quanto previsto dal regolamento comunale. La Corte dei Conti ha più volte precisato che i pareri di regolarità tecnica e contabile attestano sia la legittimità della spesa sia la capienza dei fondi di bilancio, con correlativa e contestuale assunzione di impegno di spesa (Corte Conti Sicilia, 1058/2011).
L’Organo di Revisione evidenzia che a norma dell’art. 188 quater del D.Lgs 267/200 “agli Enti Locali che presentino nell’ultimo rendiconto approvato disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorchè da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo o il finanziamento dei debiti fuori bilancio, è fatto divieto di
h. In relazione alla massa del contenzioso legale, si chiede sin da ora all’Amministrazione di provvedere a porre atti di indirizzo e/o modifiche della struttura organizzativa tali da risolvere le citate criticità, al fine di rendere efficiente il funzionamento della macchina amministrativa. Si prescrive in particolare il potenziamento dell’Ufficio Contenzioso.
i. Il Collegio dei Revisori evidenzia la necessita di redigere attenti ed analitici crono-programmi di spesa in ordine alla re-imputazione di residui passivi coperti dal FPV di parte capitale. Si evidenzia inoltre che la re-imputazione delle spese correnti deve essere relativa alle seguenti voci:
- Premialità e trattamento accessorio dell’anno precedente da liquidare nell’anno di riferimento;
- Incarichi legali esterni su contenzioso ultrannuali;
- Per accertata pregressa impossibilità di svolgimento prestazione per fatto sopravvenuto;
- Spese finanziate da entrata a destinazione vincolata.
Si raccomanda attenta analisi delle obbligazioni di spesa al fine di rispettare il principio della competenza finanziaria potenziata.
j. Il costo di raccolta dei rifiuti ai sensi dell’art. 21 comma 7 della L.R. 19/2005 per complessive € 5.784.569,30, sulla base di costi indicati dalla Società Kalat Ambiente SRR nel 2019, viene coperto al 93,05% dalla Tari anno 2020.
Si invita alla celere emissione degli avvisi di pagamento nell’anno 2020 al fine di evitare il ricorso all’anticipazione di tesoreria.
E’ in approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione di conferma del piano finanziario 2019, in attesa elaborazione MTR ARERA Il Collegio evidenzia che in considerazione dell’emergenza Covid -19 il legislatore è intervenuto con il D.L.n.18 del 2020 (cd. Dl Cura Italia) per consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del “metodo ARERA” (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all’integrale copertura dei costi del servizio. Il comma 5 dell’articolo 1071 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe Tari possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023. L’Organo di Revisione fa rilevare la necessità di procedere al più presto all’elaborazione
del Pef con il metodo Arera, e di procedere all’imputazione degli eventuali conguagli sul Bilancio di Previsione 2021-2023.
k. Il Collegio dei Revisori, al fine di migliorare gli indici di riscossione invita ad esternalizzare la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie ad uno dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5 lettera b) del D. Lgs.
446/97 e precisamente a soggetto iscritto all’Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui all’articolo 53 del D. Lgs. 446/97 attraverso gara ad evidenza pubblica, secondo la procedura aperta, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 50 /2016 e s.m.i. con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un numero di anni non inferiore a tre.
l. Il Collegio dei Revisori rileva che l’equilibrio finale di parte corrente, comunque influenzato da risorse aventi carattere straordinario, viene raggiunto attraverso l’utilizzo di risorse afferenti il titolo IV delle entrate e ritiene pertanto assolutamente improcrastinabile una costante opera di revisione della spesa, anche nelle sue componenti rigide, e ad una verifica continua dell’attendibilità delle entrate, supportata da un congruo Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.
E’ urgente adottare atti di indirizzo e misure gestionali finalizzati a prevenire la compromissione degli equilibri della situazione corrente e ad assicurare un bilanciamento strutturale tra entrate e spese.
La contrazione della spesa corrente, ad esempio, ove effettiva, genererà un allentamento della tensione di cassa solo a distanza di qualche esercizio e solo se accompagnata ad una massiccia azione di recupero dei residui attivi.
m. Il Comune di Caltagirone, in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 126/2014 che ha aggiornato il Decreto legislativo n. 118/2011, disciplinando la predisposizione del bilancio consolidato agli articoli 11 bis e 11 quinquies ed introducendo al medesimo decreto, l’allegato 4/4 ad oggetto
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato “, non ha predisposto il bilancio consolidato anno 2019 e pertanto, si prescrive al più presto la redazione dello stesso.
L’Organo di Revisione prescrive il recesso da tutte le società partecipate non strettamente strumentali agli scopi istituzionali
CONCLUSIONI
In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del Tuel e tenuto conto:
del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
delle variazioni rispetto all’anno precedente
delle osservazioni, delle raccomandazioni e delle prescrizioni riportate nelle pagine precedenti e che qui si intendono integralmente riportate.
l’organo di revisione:
- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
- ha rilevato le criticità esistenti in relazione ai limiti disposti per il vincolo del pareggio di bilancio e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati, a condizione che vengano previamente approvate le proposte di deliberazione di C.C. recanti “Correzione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione a seguito di verifica e ricostruzione della quota di accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL)” e “Rimodulazione del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2019 - provvedimento di ripiano ai sensi dell'articolo 188 del d.lgs. n. 267/2000”.
Caltagirone, 14/12/2020 L’ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI
f.to Dott. Domenico Camarda f.to Dott. Carmelo Blancato f.to Dott.ssa Giulia Monastero