• Non ci sono risultati.

Scienza medica e dottrina giuridica di fronte all'epilessia ed alla sua rilevanza ai fini penali

II. Parziale infermità di mente

1. Cenni storici

Non tutti i codici preunitari prendono esplicitamente in considerazione tra le fonti di esclusione o attenuazione dell'imputabilità penale gli stati di pazzia non conclamata, cioè quelle situazioni in cui il disturbo mentale del soggetto imputato di un reato non si manifesta con comportamenti facilmente riconoscibili come sintomatici o comunque non sembra procurare una totale paralisi o esclusione delle sue capacità intellettive o volitive.

Lo stesso Code Penal, ad esempio, ispiratore di molte legislazioni italiche ottocentesche, trattando delle cause di giustificazione, all'article 64425 non contempla distinzioni di questo genere: esso si limita a far riferimento, “con termini concisi ma energici”426, ad uno stato di demenza.

La dottrina francese ha interpretato tale espressione, anche sulla base della Relazione dei motivi del

codice penale427, nel senso di affezione da malattia mentale, approvando la scelta del legislatore di non “discendere a definizioni scientifiche che non sono del suo demanio e di cui l'esperienza avrebbe senza dubbio in seguito mostrato l'erroneità”428. Di fronte alla non univocità dei casi concreti, tuttavia, sorge inevitabilmente il bisogno di precisare i contorni di una fattispecie tanto ampia per individuare quale sia il livello di lesione delle facoltà intellettuali necessario per costituire la demenza legale. Per far ciò il mondo giuridico non può prescindere dalle opere di Pinel, Esquirol ed altri alienisti e medici, dalle cui pagine viene tratta non solo la distinzione principale tra idiotismo e follia, ma anche l’ulteriore differenziazione di quest’ultima in demenza e mania (con o senza delirio).

A prescindere dalla sincera fiducia dimostrata verso gli studi clinici e scientifici, pur nella convinzione che “la scienza deve illuminare la giustizia perché questa non si inganni nelle sue decisioni”429 e tenendo conto del fatto che il codice preveda che non vi sia crimine o delitto se è presente una patologia, la dottrina francese ritiene che tutto sommato non sia molto utile quantificare a priori l’entità di un disturbo per poterlo qualificare come malattia a tutti gli effetti. Così, non si reputa importante discutere astrattamente sulla rilevanza penale della monomania e dei lucidi intervalli, in primo luogo perché il dettato dell’article 64 richiede genericamente la demenza, ed entrambe queste forme sono ricomprese da una definizione così lata, ma soprattutto perché è necessario concentrarsi sull’accertamento in concreto della loro sussistenza430: rispetto ad esse,

425 Article 64: “ Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était in état de démence au temps de l'action, ou lorsq'il a été contraint par une force a laquelle il n'a pu résister”.

426 Adolfo Chauveau e Faustino Hélie, Teorica del Codice penale; nuova traduzione sulla quinta ed. francese del 1872

con note ed addizioni di una società di giuristi diretta dal prof. Enrico Pessina, Napoli, Unione editrice napoletana,

pag.426, 347.

427 Secondo la dottrina di Chauveau ed Hélie, con la parola demenza ci si riferisce al mancato godimento delle facoltà

morali senza altre specificazioni quantitative.

428 Chauveau e Hélie, Teorica del Codice penale, cit., pag.427, 348.

429 Chauveau e Hélie, Teorica del Codice penale, cit., pag.432, 354.

430 Chauveau ed Hélie commentano su questo punto: “Del resto non si può mettere in dubbio che l’art.64 non comprende la monomania nella parola demenza della quale si serve. La sola condizione richiesta da detto articolo è che l’accusato fosse, al momento dell’azione, in istato di demenza, e non si esige che questa sia abituale e continua; e però l’alienazione, anche momentanea, può giustificare l’accusato, quand’è costante in fatto. Questo principio era stato fermato dalla Corte di Cassazione, anche prima che il Codice lo avesse sancito”; gli autori proseguono affermando che “si può dunque ritenere per certo che tutte le volte in cui il fatto è stato commesso in un momento di demenza, anche accidentale, l’autore di esso deve andare esente dalle pene che la legge prescrive solo contro i colpevoli […] che importa infatti che la demenza sia completa o parziale?”, in Chauveau e Hélie, Teorica del

infatti, ancorché forme parziali, incomplete, saltuarie, sono da applicare le stesse regole della follia completa.

Mancando, dunque, nel Code Pénal una espressa previsione riguardante la semi infermità, essa cadrebbe nell’ambito di applicazione della fattispecie generale, con la parificazione del trattamento degli imputati totalmente e parzialmente pazzi.

Modello codicistico parallelo a quello francese, il Codice Penale Universale Austriaco del 1803 si esprime su questa materia attraverso una norma più articolata, che quindi sembra fornire maggiori indicazioni all'interprete per poter affrontare le multiformi situazioni concrete.

Al paragrafo 2431, riguardante i Motivi che escludono la prava intenzione, viene innanzitutto messa in luce la totale privazione dell'uso della ragione, ma ad essa si va ad aggiungere l'alienazione di mente discontinua se il fatto di reato è commesso durante uno dei momenti di infermità (in modo da risolvere la spinosa questione dei lucidi intervalli), ed inoltre possono essere rilevanti (al pari della piena ubriachezza non preordinata al delitto) stati “d'altro turbamento di sensi” che tolgono all'agente la consapevolezza delle proprie azioni. Il dettato normativo copre così un ambito potenzialmente ampio di disturbi mentali.

Le legislazioni penali italiche successive alla Restaurazione seguiranno il modello napoleonico piuttosto che quello austriaco, inserendo però delle modifiche, delle piccole innovazioni al contenuto del codice francese.

Nel Regno delle Due Sicilie, nelle Leggi Penali432 si fondono le proposte teoriche degli illuministi napoletani (alcuni dei quali, come Francesco Mario Pagano, mantengono legami profondi con l'antica tradizione romanistica) con il sistema penale d'Oltralpe. Si sdoppia così la disciplina tratta dall'article 64 del Code pénal: la forza irresistibile viene prevista all'articolo 62433, mentre all'articolo 61434 allo stato di demenza si aggiunge quello di furore, ma non compare una fattispecie specifica per i disturbi mentali meno gravi o temporanei435.

È il Codice Penale per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla del 1823, indicato dalla storiografia come un compromesso tra l'anima liberale e quella autoritaria che si fronteggiavano nei territori italici durante la Restaurazione, il corpo normativo in cui si affaccia per la prima volta l'idea di una imputabilità solamente parziale. Si tratta di un'opera per alcuni aspetti moderata e che presenta spunti di originalità rispetto al modello francese di base, dovuti all'influenza delle legislazioni penali precedenti, non solo il Codice Austriaco e quello delle Due Sicilie, ma anche il Progetto di codice penale per il Regno d'Italia del 1806436.

431 §2: “Quindi non sono da imputarsi a delitto le azioni, od omissioni, a)quando chi n'è l'autore, è totalmente privo dell'uso della ragione;

b)quando il fatto è commesso fra alternative alienazioni di mente nel tempo, in cui dura l'alienazione, o

c)in istato di piena ubriachezza contratta senza il proponimento diretto al delitto, o in istato d'altro turbamento dei sensi, in cui l'autore del fatto non sia consapevole della propria azione;[...]”

432 Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819), Parte seconda Leggi Penali (ristampa anastatica), presentazione di

M. DaPassano, A.Mazzacane, V.Patalano, S.Vinciguerra, Cedam, 1996.

433 Articolo 62: “Non esiste reato, quando colui che lo ha commesso, vi è stato costretto da una forza cui non ha potuto resistere”.

434 Articolo 61: “Non esiste reato, quando colui che lo ha commesso, era nello stato di demenza o di furore nel tempo in cui l'azione fu eseguita.”

435 Francesco Mario Pagano, nel suo Principj del codice penale e logica de' probabili, afferma che “hansi da reputare incapaci di dolo i furiosi e mentecatti; cioè gli stupidi e gli imbecilli. Ma devesi intendere ciò di quella follia che toglie dell'intutto l'uso della ragione, e di quella stupidità che estingue il senso comune, e non già di quel torpore di mente che la rende tarda e lenta”, escludendo dall'ambito della scriminante gli epilettici che non hanno agito durante un eccesso della malattia o che da questa non hanno ricevuto una permanente stupidità cerebrale, così come i pazzi che vanno soggetti a lucidi intervalli e commettono delitti nei momenti di ragione (anzi la loro punizione dovrebbe servire ad esempio e monito per gli altri matti che soffrono degli stessi disturbi), in Principj del codice penale e

logica de' probabili, ristampa anastatica dell'edizione napoletana del 1819, Cedam, 1997, pag.25.

436 A. Cadoppi, Presentazione, in Codice Penale per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla, ristampa anastatica, Cedam, Padova, 1991, pag.71 e ss, e dello stesso autore Il Codice Penale Parmense, in I codici preunitari e il

Dopo aver enumerato in modo tassativo tre stati patologici scriminanti all'articolo 62437, cioè l'assoluta imbecillità, la pazzia ed il furore (qualificato infatti come morboso), all'art.63438 si stabilisce un'importante innovazione: nel caso in cui uno degli stessi disturbi mentali elencati precedentemente non sia presente in capo all'agente ad un livello giudicato dall'autorità giudiziaria sufficientemente grave per escludere totalmente l'imputabilità, il comportamento del soggetto è comunque da ritenersi punibile, ed il suo trattamento sanzionatorio potrà essere alternativamente la prigionia o la custodia in casa di correzione (non sono posti termini minimi e massimi di durata), da scegliersi di volta in volta tenendo conto delle circostanze concrete.

Con questa norma si inizia a prendere in considerazione a livello legislativo l'idea dell'esistenza di diversi gradi/stadi di una malattia, fornendo un parametro, pur molto lato e nebuloso, alla valutazione del fatto concreto da parte del giudice, in modo da scongiurare condanne o assoluzioni inique.

Nel 1832 vedono la luce i Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio. Nel Regolamento sui delitti e sulle pene trova posto all'articolo 26439, tra le circostanze che escludono e attenuano il delitto, la pazzia saltuaria: secondo il §1 essa è penalmente rilevante ai fini dell'esclusione dell'imputabilità (così come la pazzia continua) nel caso in cui il reato venga commesso durante lo stato di alterazione mentale.

Decisamente più vicino agli schemi francesi è il Codice Sardo del 1839, sul quale hanno influito le esperienze penali degli altri stati italici. Per ciò che riguarda l'argomento in esame, emerge in modo evidente anche l'influenza del codice parmense, che viene ripreso quasi alla lettera agli articoli 99440

e 100441, nel Capo che si occupa dell'influenza dell'età e dello stato mentale sull'applicazione e durata della pena.

Oltre all'elenco delle condizioni psichiche scriminanti, infatti, trova posto la diminuzione del grado di imputabilità nel caso in cui la magistratura abbia potuto accertare solamente uno stato incompleto di imbecillità, pazzia, furore (o di forza); la discrezionalità del giudice, necessaria per adattare la sanzione alle circostanze concrete, è davvero molto ampia, perché può spaziare dalla reclusione in carcere per un massimo di dieci anni (non viene previsto il limite edittale minimo), all'ergastolo. La funzione della pena appare unicamente quella della neutralizzazione in ottica general preventiva e special preventiva, mentre manca del tutto una qualsiasi prospettiva umanitaria nei confronti di un soggetto, seppur parzialmente, malato.

Il Codice Criminale per gli Stati Estensi442 si pone sostanzialmente nel solco segnato dalla

codice Zanardelli, studi coordinati da Sergio Vinciguerra, Cedam, Padova, 1999, pag 196.

437 Articolo 62: “Non vanno soggette a pena le trasgressioni della legge

Se l'imputato trovavasi quando commise l'azione in istato di assoluta imbecillità, pazzia, o di morboso furore; Se non aveva ancora compiuto il decimo anno;

Se una forza esterna ed irresistibile lo spinse all'atto nonostante il dissenso della sua volontà.”

438 Articolo 63 “Allorché la pazzia, l'imbecillità, il furore, o la forza non fossero giusta il retto e fondato giudizio de' tribunali a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione, potrà questa tuttavia esser punita, secondo le circostanze de' casi, colla prigionia, o colla casa di custodia in casa di correzione”.

Come si vede anche ad una forza irresistibile può corrispondere una semi imputabilità.

439 26: Non sono da imputarsi a delitto le commissioni ed omissioni contrarie alla legge

§1 se seguirono nello stato di pazzia saltuaria nel tempo dell'alienazione di mente, e nel tempo di pazzia continua [...]

440 Art.99 Non vi ha reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione, ovvero vi fu costretto da una forza alla quale non poté resistere.

441 Art.100 Allorché l'imbecillità, la pazzia, il furore o la forza non si riconoscessero a quel grado da non rendere imputabile affatto l'azione, i Magistrati e i Tribunali potranno punire l'imputato secondo le circostanze dei casi col carcere estensibile anche ad anni dieci, o coll'ergastolo.

442 Codice Criminale per gli Stati Estensi (1855), ristampa anastatica, con scritti di AAVV, raccolti da Sergio

legislazione penale parmense ed albertina. Gli articoli 55443 e 56444, riguardanti l'influenza dello stato di mente nell'applicazione e durata della pena, sembrano presi quasi alla lettera da questi due codici sia per l'enumerazione degli stati penalmente rilevanti, sia per la previsione di una parziale imputabilità: anche in questa sede si dà al giudice un ampio potere di valutazione delle circostanze, lasciandolo libero di comminare la pena del carcere senza però fissare dei precisi limiti edittali. Una considerazione a parte meritano il Codice Toscano del 1853 ed il Codice Sardo del 1859, perché rimarranno in vigore sino al 1890 e saranno il punto di partenza per tutte le elaborazioni legislative del Regno d'Italia che culmineranno col Codice Zanardelli.

Senza entrare nel merito delle discussioni dottrinali, che troveranno ampio spazio nelle pagine seguenti, si può affermare sinteticamente che dopo l'Unità le norme toscane445 diventano per molti autori un modello da seguire, soprattutto per la formulazione innovativa del principio della non imputabilità assoluta. Tra le norme del Titolo VI -Dell'applicazione delle pene- trova spazio anche la disposizione che diminuisce la sanzione da comminarsi nel caso in cui l'agente si trovi in uno

stato vicino a quello per cui è prevista la scriminante: in questo caso però sono stati previsti dei

limiti precisi entro cui il giudice è autorizzato ad operare le attenuazioni delle condanne a partire dalla pena base fissata per il delitto (passando ad una specie penale inferiore o scendendo al di sotto del minimo edittale).

Per quanto riguarda il Codice Penale per il Regno di Sardegna, che rimarrà in vigore per quaranta anni in gran parte del territorio italiano, esso contiene una letterale riproposizione, all'articolo 94, della norma del 1839 riguardante l'esclusione dell'imputabilità, mentre introduce alcune novità all'articolo 95446 sulla semi responsabilità. Dopo aver stabilito che gli stati scriminanti diventano delle scusanti se non sono presenti nel reo ad un grado sufficiente, si dà al giudice la possibilità di scegliere, in base alle circostanze, tra l'applicazione del carcere fino a dieci anni e quella della casa di custodia anche fino a venti anni; per i casi in cui si dovrebbero invece applicare delle sanzioni di polizia, o comunque pene diverse dal carcere o dalla custodia, il giudice deve operare la diminuzione del quantum ordinario da uno a tre gradi. Inoltre viene ad essere ricompresa nell'ambito della semi imputabilità l'ubriachezza non preordinata.

La versione del Codice del 1859 introdotta nel 1861447 nelle provincie napoletane contiene varie modificazioni non marginali: tra queste, una formulazione innovativa dell'articolo 94448, in cui

443 Art.55. Non vi ha delitto,

§1 Se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione; §2 Se vi fu spinto da una forza esterna alla quale non poté resistere.

444 Art.56. Allorché la pazzia, l'imbecillità o il furore o la forza non si riconoscano a tal grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i giudici potranno punire l'imputato col carcere secondo le circostanze.

445 Art.34 “Le violazioni della legge penale non sono imputabili, quando chi le commise non ebbe coscienza de' suoi atti e libertà di elezione”.

Art.64: “Quando l'agente si trovi in uno stato vicino a quello, che, secondo l'art.34, esclude intieramente l'imputazione, i tribunali sono autorizzati a discendere

a) ad una specie penale inferiore, se la pena minacciata al delitto è assolutamente determinata; e

b) al di sotto del limite inferiore, o ad una specie penale inferiore, se la pena minacciata al delitto è relativamente determinata”.

446 Art.95: “Allorché la pazzia, l'imbecillità, il morboso furore o la forza non si riconoscessero a tal modo da rendere non imputabile affatto l'azione, i Giudici applicheranno all'imputato, secondo le circostanze dei casi, la pena del carcere estensibile anche agli anni dieci, o quella della custodia estensibile anche ad anni venti.

Allorché il reato è commesso nello stato di piena ubbriachezza, contratta senza deliberato proposito da colui che non è solito ubbriacarsi, i Giudici applicheranno al colpevole la pena del carcere estensibile, secondo le circostanze dei casi, anche ad anni dieci.

Nei casi tuttavia in cui la legge infligge pel reato o pene correzionali diverse dal carcere o dalla custodia, o pene di polizia, i Giudici applicheranno la pena prescritta dalla legge con la diminuzione da uno a tre gradi”.

447 Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, in Codice penale per le provincie napoletane, Napoli, Gannini, 1861.

448 Art.94 “Non vi è reato se l'imputato nel tempo in cui l'azione fu eseguita, trovavasi in istato di privazione di mente, permanente o transitoria, derivante da qualunque causa., ovvero vi fu tratto da una forza alla quale non poté resistere.”

diventa penalmente rilevante la generica privazione di mente permanente e transitoria, a prescindere dalla patologia che l'abbia provocata: si abbandona così il modello tradizionale che prevedeva l'enumerazione tassativa delle cause scriminanti.

Visto il nesso logico che lega le due disposizioni, non può rimanere invariata la disciplina dell'articolo 95449: nella versione innovata, infatti, si parla di un vizio di mente che affligge l'agente, ma che non è di tale gravità da escludere l'applicazione della pena; viene inoltre rimosso il secondo capoverso inerente l'ubriachezza, mentre rimangono immutate le disposizioni che, parzialmente, guidano la magistratura nella diminuzione della sanzione.

Nel momento in cui ha inizio la lunga serie di progetti per il codice unitario, quindi, tutti i diversi corpi normativi vigenti sul territorio italiano accolgono il principio secondo cui, accanto ad una completa infermità, è possibile l'esistenza di diversi gradi di intensità del disturbo mentale; inoltre sono concordi nel lasciare alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria il compito di individuarne la gravità e di comminare una sanzione proporzionata alle circostanze dei casi.

Come vedremo, tuttavia, non sarà così pacifico, quantomeno sul fronte della dottrina, l'accoglimento di tali soluzioni, soprattutto per gli autori più aperti alle scoperte della scienza medica, che proprio in quegli anni è protagonista di una notevole evoluzione. Lo scontro tra le correnti tradizionaliste di stampo classico e quelle innovative legate alla nascente Scuola positiva si protrarrà sino al compimento del Codice Zanardelli: appare interessante indagare l'influenza di questo dibattito sulla disposizione inerente la semi imputabilità, all'articolo 47.

449 Art.95 “Allorché il vizio di mente, o la forza non si riconoscessero tali da non rendere imputabile l'azione, i giudici applicheranno all'imputato secondo le circostanze dei casi la pena del carcere estensibile anche ad anni dieci, o quella della custodia estensibile anche ad anni venti.

Nei casi tuttavia in cui la legge infligge pel reato o pene correzionali diverse dal carcere o dalla custodia, o pene di polizia, i giudici applicheranno la pena prescritta dalla legge con la diminuzione da uno a tre gradi”.

2. Dibattito sulla Nozione

Durante il ventennio di lavori per la stesura di un codice penale per l’Italia unita, lo scontro tra tradizione e rinnovamento segnò l’ambiente giuridico italiano. A partire dal tentativo di Pisanelli del 1868 fino a quello zanardelliano definitivo del 1887, in tutti i progetti che si succedettero pressoché incessantemente, la disposizione riguardante la imputabilità limitata a causa di parziale infermità di mente fu costantemente riproposta, in ossequio ad una tradizione risalente al Codice Penale di Parma Piacenza e Guastalla, e non fu mai stralciata, nemmeno in sede di commissioni parlamentari, benché proprio in quegli anni le nuove scienze positive adombrassero forti dubbi sulla correttezza scientifica di tale istituto450.

Fino alla metà dell’Ottocento, ai giuristi e alla gran parte dei medici appariva scontato che