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La polizia giudiziaria

Nel documento Il fermo di indiziato di delitto. (pagine 104-109)

Capitolo II – Il fermo di indiziato di delitto o processuale

2.4 I soggetti legittimati all'adozione: il p.m

2.4.1 La polizia giudiziaria

La prima necessaria distinzione è quella tra polizia giudiziaria e amministrativa che si sostanzia nella peculiarità dei compiti che sono chiamati a svolgere per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. L'obbietivo verso cui tende l'attività di polizia, giudiziaria o amministrativa che sia, è quello di prevenzione e repressione delle attività illecite. Nella prima fase di prevenzione le due attività svolte non sono propriamente distinte essendo entrambe finalizzate, “attraverso la necessaria opera di osservazione, informazione e vigilanza, ad impedire la consumazione di fatti lesivi di diritti altrui e, in genere, la violazione di divieti posti dall'ordinamento a salvaguardia di interessi essenziali per la vita di una società civile”192.

Nell'ambito repressivo invece appaiono distinguibili le due

attività, essendo la repressione l'insieme delle iniziative poste in essere per evitare che l'illecito compiuto sia portato a conseguenze ulteriori, la polizia amministrativa svolgerà tali mansioni nel corso del lavoro di prevenzione se l'illecito manifesti rilevanza civile o amministrativa potendo applicare, anche in via provvisoria, la sanzione astrattamente prevista dalla legge193: mentre la polizia giudiziaria potrà agire qualora il fatto

scoperto costituisca reato e non può estendere la propria azione all'irrogazione della pena che è compito solo ed esclusivo del giudice.

Possiamo quindi dire che “la polizia giudiziaria è soggetto del procedimento penale, incaricato di collaborare con l'autorità giudiziaria nell'attività di repressione dei reati, mercé l'acquisizione delle notitiae criminis, la ricerca, individuazione ed assicurazione delle fonti di prova e degli autori dei reati, l'assolvimento di compiti meramente esecutivi intesi a dare attuazione ai provvedimenti del giudice e del magistrato del pubblico ministero”194.

L'art. 55 c.p.p. indica quali soggetti chiamati a svolgere le funzioni di p.g. gli ufficiali e gli agenti, mentre il successivo art. 57 specifica che gli ufficiali di polizia giudiziaria sono:

1) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento

193 Si pensi alle sanzioni amministrative pecuniarie che gli organi di polizia preposti

al controllo della circolazione stradale applicano qualora riscontrino un'infrazione delle norme del codice della strada, sono legittimati ad irrogare una sanzione immediatamente, la quale sarà caratterizzata dalla provvisorietà essendo prevista la possibilità per il sanzionato di agire in ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale.

dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità195; gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei

carabinieri, della guardia di finanza196, degli agenti di custodia e

del corpo forestale dello Stato197 nonché gli altri appartenenti alle

predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

2) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

Lo stesso articolo al comma successivo invece indica agenti: A) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

B) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

Infine il terzo comma dell'art 57 lascia spazio ad un'ulteriore categoria di soggetti ai quali va riconosciuta la denominazione di cui sopra, si tratta di persone alle quali viene attribuita la qualifica di polizia giudiziaria da leggi e regolamenti 'nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni'. Per lo più si tratta di funzionari, tecnici ed impiegati della pubblica amministrazione i quali sono legittimati

195 Per l'attribuzione di tale qualifica si rimanda all'art. 39 della legge 1 aprile 1989,

n° 121.

196 Vedi art. 13 della legge 1 febbraio 198, n° 53. 197 Vedi art. 13 della legge 4 maggio 1951, n° 538.

a particolari settori della vigilanza, vi rientra ad esempio il corpo nazionale dei vigili del fuoco, abilitato a svolgere funzioni di polizia giudiziaria solo in relazione ai reati riscontrati nell'espletamento della funzione di prevenzione e vigilanza antincendi, di estinzione degli incendi e in genere, di tutela della incolumità delle persone e di prevenzione dei beni anche dai pericoli derivanti dall'energia nucleare. Merita sottolineare che gli ufficiali e gli agenti sono distinti dalla legge in considerazione della delicatezza dei compiti svolti, per cui gli ufficiali hanno “carattere selettivo, nel senso che ciò che può fare l'ufficiale è inibito all'agente di polizia giudiziaria, e non anche il contrario”198, risulta diverso il grado di responsabilità per

l'operato dei due soggetti essendo responsabile di quanto compiuto della polizia giudiziaria solo l'ufficiale e inoltre se la legge non specifica la competenza questa si ritiene della polizia giudiziaria nel suo complesso199.

Avendo ora chiaro i soggetti a cui specificatamente ci si riferisce quando parliamo di polizia giudiziaria, possiamo notare la residualità del potere di attuazione del fermo della p.g., potendo la stessa agire, anche prima dell'assunzione della direzione delle indagini preliminari da parte del p.m., qualora vi ricorrano particolari motivi d'urgenza. Nello specifico nel caso in cui si venga a conoscenza di fatti ed eventi che rendano fondato il pericolo che il soggetto stia per darsi alla fuga qualora si debba

198 A.A.Dalia, M. Ferraioli, cit., p. 409.

199 L'art. 113 disp. a.c.t., ad esempio, prevede che nei casi di particolare necessità ed

urgenza, le perquisizioni, gli accertamenti sui luoghi e sulle cose e il sequestro, possano esser compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria, essendo normalmente preclusa tale attività prevedendosi nel codice di rito l'esclusiva competenza in capo all'ufficiale.

attendere l'emanazione del provvedimento del pubblico ministero, la p.g. è legittimata a operare il fermo di propria iniziativa.

Inoltre secondo quanto indicato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n° 3 del 19 gennaio 1978, “gli estremi della necessità ed urgenza vanno considerati in relazione alle esigenze di acquisire e conservare le prove, tenendo conto delle qualità morali dell'indiziato e delle circostanze del fatto. In base all'art. 241 c.p.p. (che la Corte ritiene operante in materia) l'ufficiale di polizia, se ritiene di non eseguire il fermo, può far sottoscrivere all'indiziato un atto di sottomissione, con cui questi si obbliga a rimanere a disposizione dell'autorità”200.

I motivi che hanno indotto la p.g. ad agire autonomamente devono estrinsecarsi dal verbale contestualmente alle modalità utilizzate per l'adozione della misura. Lo stesso non può dirsi invece del fermo eseguito dalla polizia giudiziaria dopo che il pubblico ministero ha assunto la direzione delle indagini e in assenza delle condizioni d'urgenza, in tali casi la giurisprudenza di legittimità ha dichiarato il fermo illegittimo, per cui deve essere considerato come non avvenuto e per ciò non convalidabile201.

200 P. Tonini, Fermo di polizia, cit., p. 3.

Nel documento Il fermo di indiziato di delitto. (pagine 104-109)