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Possibilità di effettuare o completare lo stage in strutture/servizi relativi a un unico ambito - percorsi triennali

DISPOSIZIONI PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMATIVE PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

3. Possibilità di effettuare o completare lo stage in strutture/servizi relativi a un unico ambito - percorsi triennali

avviati nell’a.s. 2017/2018 (esami 2020)

E’ consentita per i percorsi rivolti ai giovani che hanno conseguito il diploma di maturità al termine dell’a.s. 2019/2020 la possibilità di effettuare lo stage, quando non possibile altrimenti e in accordo con la struttura ospitante, in unico ambito o contesto lavorativo - solo socio-assistenziale/sanitario oppure solo sanitario - con le seguenti prescrizioni:

- informare preventivamente la Regione indicando il corso e il numero di allievi potenzialmente interessati;

- condividere il progetto di stage di ciascun allievo con il referente della struttura ospitante, sia a priori che in fase di monitoraggio, in modo che sia salvaguardata e garantita l’acquisizione di tutte le competenze della qualifica;

- approfondire al rientro in aula degli allievi, qualora possibile e se ritenuto necessario, le attività collegate alle competenze riferite all’ambito in cui non è stato effettuato lo stage.

Restano ferme tutte le altre prescrizioni previste dalle disposizioni attuative di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.911/2015 in ordine a:

- durata dello stage (450 ore) e sua valenza applicativa e professionalizzante;

- presenza di una convenzione con la struttura ospitante, con concordati specifici obiettivi formativi e professionalizzanti e presenza del tutor aziendale;

- contesto di svolgimento: strutture sanitarie pubbliche/convenzionate e servizi socio-assistenziali/sanitari accreditati del territorio regionale;

- possibilità di effettuare lo stage solo al compimento della maggiore età, anche dopo l’esame di Stato, e comunque prima dell’esame di qualifica regionale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 NO-VEMBRE 2020, N. 1733

Aggiornamento delibera di Giunta regionale n. 364/2018

"L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessio-ne di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezio-ne della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

e successive modifiche;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'atti-vità venatoria";

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città me-tropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.

ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Re-gione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'at-tività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le fun-zioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di control-lo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richia-mata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attivi-tà venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e dispo-sizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Diret-tiva 2009/147/CE”";

Richiamato in particolare l'art. 17, che prevede:

- al comma 1, che siano a carico della Regione gli oneri per i contributi relativi alla prevenzione e ai danni da fauna selvati-ca arreselvati-cati da:

- specie protette in tutto il territorio regionale;

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’in-terno delle zone di protezione di cui all’art. 19 della citata Legge Regionale n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’e-sercizio venatorio;

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, per le quali il prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse al-la gestione faunistico-venatoria del territorio;

- sconosciuti nel corso dell’attività venatoria negli istituti di cui al precedente secondo alinea;

- al comma 2, che la Regione concede contributi per gli in-terventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:

- provocati da specie cacciabili;

- provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da spe-cie protette, o da spespe-cie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse;

- al comma 3, fra l’altro, che l’entità dei contributi è de-terminata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibili-tà delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti;

Richiamata altresì la Legge Regionale n. 27/2000 "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", co-sì come modificata dalle Leggi Regionali n. 17/2015 e n. 1/2016, ed in particolare l’art. 26, che prevede:

- al comma 1, che la Regione, al fine di tutelare il patrimo-nio zootecnico indennizzi gli imprenditori agricoli per perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da al-tri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio;

- al comma 2, che la misura del contributo e le modalità di erogazione siano definite nel medesimo atto di cui all’art. 17 del-la citata Legge Regionale n. 8/1994 ferma restando l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale;

Richiamati inoltre:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo I, sez. 2 relativo agli aiu-ti concessi dagli Staaiu-ti;

- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Sta-to nei setSta-tori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare i punti:

- 1.1.1.1 “Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione pri-maria” ed in particolare il punto (144) lett.(g) relativo, tra l'altro, agli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provoca-ti da animali protetprovoca-ti;

- 1.2.1.5 “Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti”;

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incenti-vazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 15.000,00, quale valore complessivo degli aiu-ti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- il Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unio-ne europea che regolamenta gli aiuti de minimis dell'Unio-nel settore della

pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valo-re complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impvalo-resa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- il D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agrico-le, alimentari e forestali che ha previsto la soglia di 25.000 Euro quale importo massimo cumulativo per gli aiuti de minimis conce-dibili ad una medesima impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi fiscali;

Vista la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 con la quale sono stati approvati i “Criteri per la concessione di con-tributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione” in ottemperanza a quanto previsto dal-le sopracitate norme comunitarie in materia di Aiuti di Stato nel settore agricolo e a seguito della prevista notifica alla Commis-sione Europea;

Richiamato in particolare il punto 3.1 dei sopracitati “Crite-ri” che demanda ad un apposito atto la disciplina delle modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento ammi-nistrativo di concessione ed erogazione dei contributi per danni da fauna;

Vista infine la propria deliberazione n. 134 del 28 genna-io 2019, così come modificata dalla successiva deliberazgenna-ione n. 1939 dell’11 novembre 2019, con la quale sono state definite le modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedi-mento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fau-na selvatica;

Rilevato che la suddetta propria deliberazione n. 364/2018 prevedeva che gli indennizzi dei danni arrecati da specie non pro-tette in zone non propro-tette, da specie cacciabili di cui all’art. 18, della legge statale per le quali il prelievo venatorio sia vietato temporaneamente, da sconosciuti nel corso dell’attività venato-ria o da cani agli allevamenti zootecnici siano erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che regolamen-ta gli aiuti de minimis nel settore agricolo nel limite massimo di euro 15.000 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Ritenuto con il presente atto di provvedere all’adeguamen-to di quanall’adeguamen-to indicaall’adeguamen-to nella propria deliberazione n. 364/2018, fissando in Euro 25.000 l’importo massimo cumulativo per gli aiuti de minimis concedibili ad una medesima impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi fiscali;

Ritenuto inoltre di disporre che, relativamente alle doman-de di indoman-dennizzo, i necessari controlli previsti dall’art. 67 doman-del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di docu-mentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, sulla base delle dichiarazioni fornite nel fascicolo aziendale siano effettuati su campione pari al 10% del-le domande compdel-lessive presentate, fermo restando l’obbligo di acquisire le informazioni antimafia per tutte le domande di im-porto superiore alle soglie indicate all’art. 83 comma 3 bis del D.Lgs. n. 159/2011;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-zioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretati-vi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione preinterpretati-visti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di preven-zione della corrupreven-zione 2020-2022”;

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Ro-magna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’e-sercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1159 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi diri-genziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Respon-sabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 733 del 25 giugno 2020 “Piano dei fabbisogni di per-sonale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'orga-nizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presiden-te della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di con-flitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi

A voti unanimi e palesi delibera

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di adeguare la propria deliberazione n. 364/2018 “Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione”, a quanto previsto dal D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Poli-tiche Agricole, alimentari e forestali che ha fissato la soglia di 25.000 Euro quale importo massimo cumulativo per gli aiuti de minimis concedibili ad una medesima impresa atti-va nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi fiscali;

3. di disporre inoltre che, relativamente alle domande di inden-nizzo, i necessari controlli previsti dall’art. 67 del D.Lgs.

n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di do-cumentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, sulla base delle dichiarazioni fornite nel fascicolo aziendale siano effettuati su campione pari al 10% delle domande complessive presentate, fermo re-stando l’obbligo di acquisire le informazioni antimafia per tutte le domande di importo superiore alle soglie indicate

all’art. 83, comma 3 bis del D.Lgs. n. 159/2011;

4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pub-blicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative ri-chiamate in parte in narrativa;

5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bol-lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 NO-VEMBRE 2020, N. 1736

Avviso 2021 per manifestazioni d'interesse - "Norme per l'in-vio delle istanze e l'accesso ai contributi della Legge Regionale n. 5/2018" - "Atto indirizzo 2020-2023"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Vista la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 5 “Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli Ambiti locali”;

Considerato che la Regione promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi territoriali, denominati programmi speciali per gli ambiti locali (PSAL), in attuazione dell'articolo 24, dello Statuto regionale. Tali programmi perseguono l'inte-grazione tra livelli di governo, il coordinamento delle politiche, l'impiego integrato delle risorse finanziarie e la promozione di un sistema di governance tra le amministrazioni locali;

Constatato che i PSAL configurano un complesso di interven-ti per la realizzazione dei quali sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici. I programmi sono finalizzati al sostegno di aree territoriali caratterizzate da peculiari situa-zioni istituzionali, economiche, ambientali, sociali, culturali e identitarie, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessa-ri interventi di necessa-riqualificazione o di valonecessa-rizzazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 861 del 13/7/2020

“Integrazione dell'atto di indirizzo 2019-2021 in materia di in-terventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 - programma stra-ordinario di investimenti – proposta all'assemblea legislativa”;

Vista la Delibera dell’Assemblea legislativa n. 23 del 30 lu-glio 2020 “Integrazione dell'atto di indirizzo 2019-2021 in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti lo-cali di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 - Programma straordinario di investimenti”;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto nell'atto di indirizzo dell’Assemblea legislativa di cui al punto precedente, esaurito il bando 2020 dedicato alle cosiddette zo-ne rosse;

Ritenuto di definire gli obiettivi specifici ed i risultati attesi, promuovendo il concorso degli Enti locali interessati attraverso la presentazione di istanze e approvando un avviso per manife-stazioni di interesse;

Visto l’Invito alla presentazione delle Istanze previste dalla legge regionale n. 5/2018 “Norme in materia di interventi terri-toriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali” - avviso per manifestazioni di interesse, di cui all’Allegato A) che costitui-sce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Atteso che le risorse finanziarie necessarie all'attuazio-ne del presente provvedimento sono assicurate dal Cap. 78936

“Contributi agli investimenti per l'attuazione dei PSAL - finan-ziamento mediante ricorso indebitamento (L.R. 20 aprile 2018, n. 5) e dal Cap. 78938 “Contributi agli investimenti per l'attua-zione dei PSAL (L.R. 20 APRILE 2018, N.5)e che la copertura finanziaria prevista nell'articolazione del capitolo di spesa indicato nel presente provvedimento riveste carattere di mero strumen-to programmatico-conoscitivo di individuazione sistematica ed allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa, ad es-sere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

Ritenuto di riservare la priorità di intervento ai territori mon-tani e alle aree interne della nostra regione per limitare il possibile inasprimento della strutturale distanza “centro-periferia”, ulterior-mente accentuato dalla pandemia che ha reso ancora più fragili il tessuto produttivo, i presidi dei servizi pubblici e le strutture della socialità delle aree interne e montane della regione. Per i territori montani e per le aree interne della regione, il Piano d’investimento sarà concertato con tutte le Amministrazioni dei rispettivi terri-tori e mirato a rimuovere quegli ostacoli strutturali e quei divari territoriali che, in questa fase, rischiano viceversa di accentuarsi.

La Regione sosterrà più programmi territoriali, definiti e regolati dai rappresentanti delle filiere istituzionali locali attraverso l’at-tivazione di Conferenze territoriali, con il compito di mettere in luce le necessità, le opportunità e gli strumenti per rilanciare le infrastrutture territoriali, sociali ed economiche;

Ritenuto di stabilire che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili, delle attività progettuali che saranno oggetto operativo dell’invito allegato verrà realizzata ponendo a base di riferimento i princìpi e postulati che disciplinano le di-sposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.

ii., con particolare riferimento al principio della competenza fi-nanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquida-zione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per renderle rispondenti al per-corso contabile tracciato dal Decreto medesimo;

- in ragione di quanto sopra indicato, le successive fasi ge-stionali caratterizzanti il ciclo della spesa saranno strettamente correlate ai possibili percorsi contabili indicati dal D.Lgs. n.

118/2011 e ss.mm.ii., con riferimento ai cronoprogrammi di spe-sa presentati dai soggetti attuatori individuati;

Dato atto che all’istruttoria delle Istanze che perverranno a seguito dell’attivazione dell’avviso provvederà un gruppo di la-voro nominato con atto del Direttore generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni;

Visti:

- la L.R. 26/11/2001, n. 43 e succ. mod. “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilan-cio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e successi-ve modifiche ed integrazioni;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina ri-guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni orga-nizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.

Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.

ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Dire-zioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 83 del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto ““Approva-zione piano triennale di preven““Approva-zione della corru““Approva-zione e della trasparenza 2020-2022”;

- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbiso-gni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi

- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbiso-gni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi