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L'Italia è uno tra gli ultimi Paesi industrializzati a disciplinare normativamente l'istituzione della banca dati nazionale DNA e del relativo laboratorio. Nel richiamare il panorama internazionale a livello comparativo possiamo agevolmente constatare come, soprattutto i laboratori che si occupano di analisi del DNA, siano suddivisi in tre tipologie: vi sono quelli che si occupano esclusivamente di analisi legate alle indagini, quelli che si occupano esclusivamente di analisi legate alle banche dati DNA, ed infine quelli che si occupano di entrambe le tipologie di analisi.

Il nostro legislatore ha preferito conservare contemporaneamente sia i campioni/reperti biologici sia i relativi profili, nonostante un nutrito gruppo di scienziati abbia, di contro, osservato che la conservazione anche dei campioni biologici sia pressoché inutile ai fini dell'identificazione del soggetto e comporti altresì un rischio di violazione dei diritti individuali ingiustificato a seconda del celato uso che ne si vuole fare.20

A sostegno di questa tesi è in uso in Inghilterra il processo di identificazione basato sul NDNAD (National DNA 20 È utile capire quali siano le potenzialità estraibili estraibili dal campione biologico di riferimento: una cosa è cercare la corrispondenza esclusiva tra individuo e campione e una cosa è ricavarne informazioni diverse utili ad altri scopi.

Database) che prevede l'utilizzo di tre elementi: il reperto, il campione, l'indagato. Qualora sussista una corrispondenza tra il profilo tipizzato dal campione inserito nel NDNAD, l'indagato potrà comunque chiedere una nuova tipizzazione che metta a confronto il profilo estratto dal reperto con quello proveniente da un suo stesso campione; è così possibile accertarsi dell'effettività dell'identificazione.

Tornando alla l.85/2009, gli artt. 7 e 8 stabiliscono il riparto di competenze tecniche tra la banca dati nazionale del DNA ed il laboratorio centrale, caratterizzando la prima come unico punto di raccolta e di raffronto a fini di identificazione di profili di DNA di una nutrita serie di soggetti;21 il secondo, come istituto non meno importante

legittimato alla conservazione dei campioni biologici utilizzati per la tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti stessi, nel rispetto delle specifiche modalità e casistiche previste.

3.4.1. DINAMICHE OPERATIVE E

TIPIZZAZIONE DEL PROFILO DEL DNA

L'art.9 della l.85/2009 recita quanto segue:

<< 1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca

21 I soggetti indicati dall'art.9 comma1 sono: persone scomparse o loro consanguinei; cadaveri e resti cadaverici non identificati; profili relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali.

dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici :

a) i soggetti ai quali sia stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari ;

b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto ;

c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo ;

d) i soggetti nei confronti dei quali sia stata applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo ;

e) i soggetti ai quali sia stata applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.

2. Il prelievo di cui al comma 1 può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non può essere effettuato se si procede per i seguenti reati : a) reati di cui al libro 2, titolo 3, capo 1, tranne quelli di cui agli art.368, 371 bis, 371 ter, 372, 374 aggravato ai sensi dell'articolo 375, 378 e 379, e capo 2, tranne quello di cui all'art.390 c.p ;

b) reati di cui al libro 2, titolo 7, capo 1, tranne quelli di cui all'art.499 e capo 2, del c.p ;

c) reati di cui al libro 2, titolo 8, capo 1, tranne quelli di cui all'art.499, e capo 2, tranne quello di cui all'art.513 bis, del c.p ;

d) reati di cui al libro 2, titolo 8, capo 1, del c.p ; e) reati di cui al regio decreto 16 Marzo 1942, n.267 ; f) reati previsti dal c.c ;

g) reati in materia tributaria ;

h) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al d. lgs 58/1998.

3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.

4. I soggetti indicati dal comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificatamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.

5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità, del decoro e della riservatezza di chi vi è sottoposto. Delle operazioni di prelievo è redatto verbale.

6. Il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'art.5 comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA. >>.

Da questo angolo visuale possiamo immediatamente affermare che il punto focale della banca dati del DNA è costituito dai profili di DNA dei soggetti individuati ai sensi dei primi due commi; l'individuazione dei potenziali interessati dal prelievo di materiale biologico è stata effettuata secondo un criterio basilare e graduato rappresentato dalla sottoposizione degli stessi a misure

restrittive della libertà personale ( aspro e sterile sembra essere il continuo dibattito giurisprudenziale tra coloro che sostengono una illiceità del prelievo, affermando una marcata illegittimità costituzionale, e coloro che invece fanno perno sulle prevalenti e necessarie esigenze di giustizia.

A dirimere la mai sopita querelle ci si mette anche il legislatore, in quanto l'applicazione concreta del suddetto criterio sembra sfociare in una demarcazione illimitata che spazia dai soggetti nei cui confronti sono state applicate misure provvisorie di restrizione della libertà personale, a coloro che sono detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile.22

3.4.2 . LE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO E

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