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Prescrizione e termine nelle azioni di garanzia.

Nel documento IL CONTRATTO DI APPALTO PRIVATO (pagine 85-90)

VIZI E DIFFORMITA’ DELL’OPERA

3.12 Prescrizione e termine nelle azioni di garanzia.

3.12.1 Il termine per le azioni di responsabilità.

L’appalto appartiene alla categoria delle fattispecie di locazione d’opera, regolate normalmente da specifici termini per l’attuazione delle azioni di responsabilità che da esse nascono.

Gli artt. 1667, 1668 e 1669 cod. civ., che prevedono azioni speciali a favore del committente, a protezione dell’adempimento dell’obbligazione presa in carico dall’appaltatore, disciplinano inoltre molteplici termini per la loro attuazione, che si differenziano dai normali termini c.d. ordinari sanciti per le solite azioni di inadempimento.

Negli artt. 1667, 2° comma, e 1669, 1° comma, cod. civ., la decadenza è prevista per l’assenza di denuncia del committente all’appaltatore di eventuali vizi o difformità (sempre se non ci si trovi nella situazione disciplinata dalla seconda parte del secondo comma

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Cass. civ. Sez. II, 06-02-1986, n.736, Mass. Giur. it., 1986.

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86 dell’art. 1667 cod. civ.), o per rovina o per pericolo di quest’ultima o per gravi difetti riferiti a “edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata”.

Ai sensi dell’art. 1667, 3° comma, cod. civ. la prescrizione grava sull’azione contro l'appaltatore, visto che la garanzia derivante da eventuali vizi o difformità deve essere fatta valere “entro due anni dal giorno della consegna dell’opera”; anche se, rimane al committente il diritto di appellarsi, in ogni istante, alla garanzia, quando quest’ultimo è convenuto per il pagamento, “purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro

sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.

Tuttavia, “in tema di appalto, la valutazione circa l'applicabilità della disciplina prevista

dall'art. 1667 c.c. ovvero di quella di cui all'art. 1669 c.c. ed il conseguente accertamento dei

termini di decadenza e prescrizione relativi alla disciplina ritenuta applicabile costituiscono un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esauriente e logica”84.

3.12.2 La decadenza delle azioni di garanzia nel contratto di appalto e la decorrenza del termine.

Come abbiamo appena detto, l’art. 1667, 2° comma, cod. civ., disciplina l’obbligo del committente di denunciare, a pena di decadenza, “difformità o i vizi entro sessanta giorni

dalla scoperta”; ed inoltre, secondo il terzo comma, entro due anni dalla consegna dell’opus,

termine utile per la prescrizione.

Il legislatore chiarisce che a tale termine di decadenza viene collegato in via secondaria la reale validità della garanzia, tranne nell’ipotesi in cui l’appaltatore individui le difformità dell’opus o le occulti.

“Oltre che ad interrompere il termine di decadenza, la denunzia in esame è utile anche come atto per l’interruzione del termine di prescrizione biennale e consente in ogni momento al committente, convenuto per il pagamento del corrispettivo dell’opera appaltata, di far valere, in via di eccezione, la responsabilità dell’imprenditore”85.

Dal momento che, il termine di “sessanta giorni dalla scoperta dei vizi”, è indicato a pena di decadenza, questo non risulta soggetto a sospensione (secondo l’art. 2964 cod. civ.).

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Cass. civ. Sez. II, 13-12-1999, n. 13969, Mass. Giur. it., 1999.

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87 Tale decadenza, inoltre, non si presenta quando il committente, entro il termine di sessanta giorni, proceda in modo giudiziale piuttosto che in modo stragiudiziale.

Secondo quanto previsto dall’art. 1667 cod. civ., la giurisprudenza ritiene che il termine valido per denunciare eventuali vizi o difformità non cominci quando il committente individua una comune anomalia o difformità dell’opera, ma quando si definisce una circostanza tale che il committente consideri che la difformità o il vizio individuati rappresentano con sicurezza l’irregolarità dell’opera, tali da considerare responsabile l’appaltatore86.

Per scoperta del vizio, come inizio del termine per denunciarne la presenza, bisogna considerare implicitamente quello della sicurezza e obbiettività del vizio che il committente vuole denunciare.

Tuttavia, in mancanza di prova contraria, si può consentire che la presunzione si riferisca a una difformità concretamente riconosciuta dal momento stesso in cui essa è divenuta. Inoltre, un altro requisito per il termine di decadenza è dato dal fatto che il committente intuisca il rapporto causa-effetto (c.d. nesso causale) tra la visione esterna del vizio e l’azione dell’appaltatore87.

3.12.3 La prescrizione delle azioni di garanzia.

Le azioni di garanzia, secondo l’art. 1667, 3° comma, cod. civ., concesse al committente si devono prescrivere nel termine massimo di due anni dalla consegna dell’opera.

Tale termine biennale combacia con il termine operativo della garanzia stessa, che, in seguito alla scadenza dei due anni, non può essere ulteriormente appellata dal committente per eventuali vizi o difformità che dovessero essere individuati.

Questo stesso termine biennale, però, non ha valore se il committente, qualora non abbia pagato totalmente o parzialmente il prezzo fissato nel contratto di appalto per la presenza di vizi o difformità nell’opera, sia stato chiamato in giudizio dall’appaltatore per la liquidazione di quanto concordato e sia stato osservato dal committente stesso il termine per la decadenza della denuncia delle difformità (entro sessanta giorni dalla scoperta).

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Cass. civ. Sez. II, 12-03-1986, n. 1655, Mass. Giur. it., 1986.

87 Cass. civ. Sez. I, 09-08-1997, n. 7449, Mass. Giur. it., 1997: “In tema di garanzia per difformità e vizi dell'opera

nel contratto di appalto, il termine di decadenza di cui all'art. 1667, comma 2, comincia a decorrere dalla percezione del nesso causale tra segno esteriore del vizio ed opera dell'appaltatore”.

88 “Ove sia prescritta la relativa azione per il decorso di due anni dalla consegna dell'opera, il diritto del committente alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. rimane tutelato solo nei limiti comma ultimo della predetta norma, quando l'appaltatore abbia - in via principale o riconvenzionale - richiesto il pagamento del prezzo o di un suo residuo. Conseguentemente il committente può far valere la predetta garanzia, sempre che la difformità ed i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna, ma al solo scopo di paralizzare la pretesa dell'appaltatore, non anche per ottenere l'attuazione della garanzia attraverso la condanna di quest'ultimo ad eliminare i vizi e le difformità ed a risarcire i danni arrecati”88.

Per questo, il committente ha la facoltà di appellarsi al principio inadimplenti non est

adimplendum (all’inadempimento non è dovuto l’adempimento); principio che si collega in

modo più specifico a quanto indicato nell’ultima parte dell’art. 1667, 3° comma, cod. civ., anche quando sarebbe prescritta l'azione di garanzia a prescindere dalla simultanea proposizione di questa domanda, che non può mancare, senza inficiare l'ammissibilità dell'eccezione.

Dal momento che, la prescrizione assume connotazione propria, il corrispondente periodo di tempo può essere sospeso anche con la richiesta ad un atto stragiudiziale.

Il termine di prescrizione viene impiegato ad ogni azione “speciale” di responsabilità, che derivi comunque dalle indicazioni del contratto di appalto: l’azione per la cancellazione dei vizi o difformità, l’azione per la diminuzione del prezzo, l’azione per la conclusione del contratto ed infine l’azione di risarcimento del danno (quest’ultima azione deve ritenersi come speciale, visto che è inclusa nelle azioni dell’art. 1668 cod. civ.).

A tal riguardo, utile è ricordare che, in ambito di appalto, la risoluzione comune del contratto, prevista dall’art. 1453 cod. civ., è attuabile soltanto nelle situazioni che non sono disciplinate dall’ultimo comma dell’art. 1668 cod. civ.

A seguito di quanto detto, nell’ipotesi in cui l’azione venga adottata per far valere la garanzia per vizi o difformità dell’opus così gravi da autorizzare la domanda di risoluzione contrattuale, secondo l’art. 1668 cod. civ., deve essere attuata la prescrizione biennale per l’azione verso l’appaltatore, disciplinata dall’ultimo comma dell’art. 1667 cod. civ., e non la prescrizione ordinaria, dell’art. 2946, il cui termine è decennale.

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89 Il termine di prescrizione biennale, invece, non può essere applicato alle ordinarie azioni ex

contractu, anche se appellate dal creditore per l’inadempimento del contratto di appalto89. Per tale ragione, nel caso in cui il committente chieda il rimborso del danno arrecato dal ritardo dei lavori o quando l’opera non è stata completata e chieda di conseguenza l’adempimento dell’appaltatore o la risoluzione del contratto, l’azione si prescrive in dieci anni, come si è già visto dall’art. 2946 cod. civ.

Dobbiamo considerare però che, nel caso in cui la conclusione del contratto di appalto sia accaduta di diritto, in conseguenza alla clausola risolutiva espressa, la responsabilità in capo all’appaltatore, per eventuali danni, è ordinaria.

Per questo motivo, in un’analoga situazione, il committente non è obbligato a denunciare vizi o difetti entro un termine perentorio90.

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Cass. civ. Sez. III, 17-12-1999, n.14239, Mass. Giur. it., 1999, Contratti, 2000, 3, 266: “In tema di appalto la prescrizione biennale di cui all'art. 1667, comma 3, c.c. opera per tutte le azioni di cui all'art. 1668 c.c., ma non per le comuni azioni contrattuali e per l'eventuale connessa azione di risarcimento dei danni”.

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Capitolo 4

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