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La riduzione del prezzo.

Nel documento IL CONTRATTO DI APPALTO PRIVATO (pagine 69-73)

VIZI E DIFFORMITA’ DELL’OPERA

3.8 La riduzione del prezzo.

Assieme alla soluzione dell’eliminazione dei vizi e delle difformità l’art. 1668, 1° comma, cod. civ. prevede la possibilità concessa al committente di domandare la riduzione proporzionale del prezzo dell’opus.

Questo rappresenta un metodo che tuttavia non ostruisce l’accordo negoziale.

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70 La riduzione rapportata al minor valore dell’opus, dato che sono presenti difformità e vizi, ha l’obbiettivo di mettere il committente nella medesima circostanza ove si sarebbe trovato se avesse concluso il contratto ad un prezzo minore.

Il committente si serve di questa azione quando la difformità sia ineliminabile o quando essa non sia così di intralcio all’interesse del committente di usufruire tuttavia dell’opera.

“In tema di appalto, quando la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1668, 2° comma, c. c. non è possibile, perché le difformità o i vizi dell'opera non sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, ed il committente non ha chiesto l'eliminazione dei vizi o delle difformità, può essere disposta soltanto la riduzione del prezzo pattuito, adeguandolo all'opera compiuta, sempre che questa sia concretamente utilizzabile”56.

Un ulteriore caso in cui il committente ricorre a tale azione si ha quando l’atteggiamento dell’appaltatore sia tale da far diminuire nei suoi confronti la fiducia di un corretto adempimento.

“L'azione di riduzione del prezzo dell'appalto, prevista dall'art. 1668, comma 1, c.c., pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni prevista dalla medesima norma, è anch'essa un rimedio che tende a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale. Pertanto, la somma liquidata a tale titolo non è soggetta al principio nominalistico ed è, quindi, rivalutabile in relazione al diminuito potere d'acquisto della moneta”57.

Molteplici sono le sentenze che dimostrano i criteri seguiti dal giudice per il rimedio della riduzione del prezzo.

In generale, devono essere applicati criteri oggettivi, costituiti nel confronto tra il valore e la produttività dell’opus con quelli della stessa imperfettamente realizzata58.

56 Cass. civ. Sez. II, 04-08-1990, n. 7872, Mass. Giur. it., 1990. 57

Cass. civ. Sez. II, 04-02-1999, n. 977, Mass. Giur. it., 1999.

58 Cass. civ. Sez. I, 04-10-1994, n. 8043, Mass. Giur. it., 1994, Contratti, 1995, 1, 48:”[..] Quando sia proposta la

sola azione di riduzione del prezzo dell'appalto, il giudice di merito per determinare tale riduzione deve impiegare criteri obiettivi, consistenti nel raffronto del valore e del rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera difettosamente eseguita; tuttavia, non è escluso, che in base a motivato apprezzamento, la differenza tra i predetti valori e rendimenti possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità”.

71 Questa operazione di solito si calcola sottraendo dal prezzo concordato un importo proporzionale alla mancata corrispondenza tra il prezzo concordato nel contratto e il tipo di opus realizzata e trasmessa.

Affinché venga domandata la riduzione del prezzo, è necessario e fondamentale che l’opera sia stata portata a completamento, anche se in maniera difettosa.

Delle premesse previste per l’applicazione dei rimedi disposti dal primo comma dell’art. 1668 cod. civ. e quello della conclusione del contratto, si è esposta la Cassazione59 spiegando quanto segue: qualora venga scartata l’ipotesi che può dar luogo alla conclusione del contratto, ovvero se i vizi e le difformità non rendano l’opera completamente inidonea al suo fine, ed inoltre la difformità sia eliminabile soltanto con l’annullamento e il successivo ripristino dell’opera stessa, in tale situazione al committente rimane soltanto la soluzione della riduzione del prezzo.

Si presenterebbe così una situazione contraddittoria data dal respingimento dell’istanza di rimessione in pristino (che è costituito dalla conseguenza economica-giuridica dell’azione di conclusione contrattuale) e dall’ordinanza che l’opera sia “demolita” per poi essere successivamente ripristinata.

Nel caso in questione, non ci è abbastanza chiaro se la S.C. abbia reputato che il committente sia vincolato ad accogliere l’opera nello stato in cui si trova, “appagandosi” soltanto della riduzione del prezzo.

Alcune volte la giurisprudenza, nelle proprie sentenze, ha distinto vizi e difformità.

La presenza del vizio comporta una riduzione del valore o della capacità dell’opera e autorizza il committente ad assicurarsi la riduzione del prezzo; mentre nel casi di difformità dal progetto, non è sufficiente la dimostrazione che la diversità esista, ma è necessario che il committente provi (c.d. onus probandi) il minor valore o la minor funzionalità in relazione a quello che l’opera avrebbe avuto se fosse stata realizzata rispettando le regole contrattuali. Proprio per questo, la svalutazione dell’opera per la presenza di difformità non è una causa essenziale e costante, sempre se tali difformità non derivino dall’uso di materie di qualità minore di quelle che invece sarebbero dovute essere utilizzate secondo le indicazioni contrattuali.

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72 “Il committente che, deducendo difformità dell'opera eseguita dall'appaltatore, agisce per la riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1668 c.c., ha l'onere di provare il deprezzamento, non essendo questo un effetto necessario e costante delle difformità dell'opera, a meno che queste difformità non dipendano dall'impiego di materiali meno pregiati di quelli contrattualmente previsti o da altre cause che per la loro intrinseca natura incidono sul pregio dell'opera; in tal caso la riduzione, che, di regola, deve essere determinata in base al raffronto del valore e del rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera difettosamente eseguita, può anche farsi coincidere con il costo delle opere necessarie per la eliminazione delle difformità”60.

Dopo che l’appaltatore ha conseguito il decreto ingiuntivo di condanna non può esporre un’azione di diminuzione del prezzo, disciplinata dall’art. 1668 cod. civ. ; ciò nonostante il committente ha la facoltà di chiedere un rimborso del danno provocato dall’appaltatore ai soggetti o cose di proprietà del committente, dove l’appaltatore stesso risulti colpevole.

3.8.1 Rapporto tra le due azioni previste.

Come è previsto dall’art. 1668 cod. civ., con l’esistenza di vizi o difformità nell’opus, il committente ha la facoltà di decidere se eliminarli o proporre un’azione di riduzione del prezzo convenuto.

Queste azioni gravano sullo stesso interesse, che di conseguenza, può essere appagato soltanto una volta e non due volte con le ambedue azioni; le due corrispondenti azioni sono alternative.

Per questo, dopo che il committente ha scelto il rimedio della riduzione del prezzo, non può domandare altresì il risarcimento delle spese sostenute per cancellare le difformità dell’opus.

Tuttavia vi è un’eccezione al principio dell’alternanza delle due azioni: se il committente non ottiene il totale soddisfacimento del proprio interesse tramite una delle due azioni previste, gli è concesso di proporre l’altra azione, quella non ancora attuata, per la porzione di danno non ancora soddisfatta.

Così si è espressa anche una sentenza della Suprema Corte “il concorso alternativo della domanda diretta ad ottenere l’eliminazione delle difformità o devi vizi dell’opera e di quella

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73 di riduzione del prezzo (alternativa che concreterà nella riduzione del prezzo se le difformità od i vizi non siano eliminabili), significa che esse incidono sul medesimo interesse, che può essere, quindi, soddisfatto una sola volta e non due volte con entrambi i rimedi, ma non significa che, proposta giudizialmente una delle domande in via principale o riconvenzionale nel giudizio di primo grado non si possa passare all’altra finché il giudice istruttore non abbia rimesso la causa al Collegio, o che l’altra domanda non possa essere proposta per la prima volta in appello. Non può, infatti ravvisarsi domanda nuova, in via generale, salvo specifiche eccezioni, nel caso di concorso alternativo ex lege di più domande, ed in particolare nel concorso tra le domande in questione, le quali attraverso l’eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo tutelano, senza introdurre nel processo beni diversi, il medesimo interesse, cioè il mantenimento del contratto, riducendo l’equilibrio economico derivante dai vizi dell’opera”61.

Secondo tale sentenza, il committente, dopo aver chiesto la riduzione del prezzo, non può durante la causa cambiare le domande richiedendo la cancellazione delle difformità a cura dell’appaltatore.

Nel documento IL CONTRATTO DI APPALTO PRIVATO (pagine 69-73)