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Prescrizioni normative che hanno carattere cogente e che sono sempre verificabili da parte degli organi tecnici comunali.

REGOLAMENTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA E SOSTENIBILITA’ ENERGETICA

A) Prescrizioni normative che hanno carattere cogente e che sono sempre verificabili da parte degli organi tecnici comunali.

Si tratta di prescrizioni relative ai contenuti tecnici di competenza della regolamentazione comunale e che sono immediatamente verificabili in sede di esame dei progetti da parte degli organi comunali e non modificabili successivamente. Fanno parte di questo gruppo:

1) Orientamento del corpo di fabbrica

Lo scopo di questa norma è finalizzato ad ottimizzare l’apporto di energia solare sull’edificio in modo da richiedere un minor consumo di risorse energetiche per il riscaldamento invernale e/o raffrescamento estivo.

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Sul contenuto dei codici ENEA e ANCAb vedasi, tra gli altri, Zito V. “Il contributo degli enti locali nella progettazione edilizia sostenibile”, in L’Ufficio Tecnico, n.5 maggio 2006, pp.59-62.

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CRESME-Legambiente, “Analisi dei regolamenti edilizi comunali delle linee guida provinciali e delle normative regionali in materia di risparmio ed efficienza energetica e produzione di energia da fonti alternative a quelle fossili”, SAIE Energia, Bologna, Ottobre 2008.

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CRESME-Legambiente, “L’innovazione energetica nei regolamenti edilizi comunali”, SAIE Energia, Bologna, 29 Ottobre 2009.

Si tratta di una normativa decisamente coerente col ruolo della regolamentazione urbanistico-edilizia ma che è stata posta in termini piuttosto generici e/o generalizzati, se non addirittura semplicistici, in quanto non tiene conto di tutta una serie di fattori che invece potrebbero utilmente impiegarsi per una migliore definizione della normativa. Alcuni comuni, infatti, hanno imposto nel Regolamento edilizio che l’orientamento degli edifici debba avvenire secondo la direttrice Est-Ovest. A volte è prevista una tolleranza massima variabile tra i ± 20° ed i 45° con la precisazione che le distanze tra gli edifici debbano garantire il minor ombreggiamento possibile durante il solstizio d’inverno.

Tale norma non tiene conto dell’esposizione del suolo, della direzione della sua linea di massima pendenza, dell’ombra portata da strutture architettoniche di notevole altezza o da rilievi montuosi prospicienti, della presenza o assenza di sporti (balconi) o verande e della relativa profondità. Infine la dicitura stessa di “minor ombreggiamento possibile” è del tutto indeterminata ed apre la porta a tutte le soluzioni possibili, anche a quelle elusive della norma.

E’ una norma che si può applicare nelle zone di espansione e non alcuna ingerenza in quelle dove l’orientamento dell’edificio è già determinato dalla forma ed orientamento dell’isolato o dal piano particolareggiato o dal piano di lottizzazione. Infine occorre considerare che la norma, per come è formulata, fa implicito riferimento alla tipologia dell’edilizia in linea, sulla quale ormai sembra appiattita la produzione architettonica, ed ignora le altre tipologie. In definitiva i casi di possibile applicazione risultano notevolmente ridotti ai soli casi di edilizia libera su lotti isolati.

La normativa proposta quindi deve necessariamente essere articolata a seconda della scala di intervento ed a seconda della località nella quale deve applicarsi.

2) Scomputi sulla cubatura

Norme regionali e comunali hanno introdotto la possibilità di detrarre dalla cubatura complessiva dell’edificio il maggior volume causato dal miglioramento della capacità coibente dell’involucro con un maggior spessore delle chiusure orizzontali e verticali in modo da non penalizzare.

Si tratta di un espediente che mira a semplificare il problema del calcolo degli indici di fabbricabilità con una deroga al sistema generale. Anche se accattivante e semplificante non si può non rilevare che questo espediente riduce il calcolo dell’indice di fabbricabilità ad una procedura virtuale e mette in discussione la legittimità stessa del tradizionale parametro edilizio “mc/mq” in quanto non avrebbe portata generale: infatti quando una normativa per poter essere applicabile richiede delle deroghe vuol dire che la stessa non è efficiente.

Può considerarsi ammissibile soltanto nel breve periodo, nelle more della predisposizione di un sistema di parametrizzazione in grado di rispondere in maniera più aderente alla necessità di contemperare l’esigenza di controllare l’entità del carico insediativo con la necessità di conseguire una migliore resa energetica degli edifici.

3) Ridefinizione dei parametri urbanistici

Attualmente, per effetto dell’applicazione degli standard urbanistici del 1968 e della successiva normativa edilizia in materia8, l’attività edilizia si è generalmente appiattita sui due parametri dell’indice di cubatura vuoto per pieno di 80 mc/mq per abitante, pensato per un’edilizia contemporanea a carattere economico e popolare, e l’altezza utile netta di

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piano di mt 2,70. A prescindere dalle conseguenze di generale appiattimento architettonico della produzione edilizia, tema che esula dal presente lavoro, deve farsi osservare che con questo sistema di parametrizzazione sono penalizzate le costruzioni meno recenti, che hanno spessori murari e altezze interne a volte anche notevolmente superiori, e la possibilità di realizzare nuove costruzioni orientate al risparmio energetico come, ad esempio, con maggiori spessori murari. Inoltre l’uniformità dell’altezza interna utile non è compatibile con un paese caratterizzato da ambiti climatici notevolmente differenziati, qual’è l’Italia, dove nelle zone fredde si richiede un “cubo d’aria” minore di quello richiesto nelle zone più calde.

Il Codice concordato ENEA propone di utilizzare, in sostituzione degli indici tradizionali, l’indice di fabbricabilità espresso in termini di mqnu/mq (metro quadrato netto utile su metro quadrato). L’introduzione di questo nuovo indice consente di svincolare gli spessori murari e gli spessori degli orizzontamenti da vincoli incompatibili con l’edilizia bioclimatica ed il risparmio energetico. Consente altresì di rendere più flessibile il valore dell’altezza utile netta interna, potendosi questa adattare meglio alle esigenze climatiche di ciascuna località oltre che alle esigenze di composizione architettonica dei singoli edifici in relazione al contesto in cui sono inseriti.

Perché possa avere attuazione, però, è necessario il supporto di adeguati strumenti legislativi che, al momento, mancano in quanto si è preferito adottare la strada più “comoda” dello scomputo dei volumi maggiori necessari per una migliore coibentazione.

4) Incrementi di volume in deroga agli strumenti urbanistici

E’ uno dei provvedimenti volti ad incentivare l’adozione di comportamenti facoltativi previsti dalla normativa edilizia volti al contenimento dei consumi energetici, quali particolari tecnologie impiantistiche (caldaie a risparmio energetico, pannelli solari o fotovoltaici, ecc.). Il premio di volumetria raggiunge anche il 10% del totale e può ritenersi integrativo degli scomputi sulla cubatura che si applica soltanto per l’inspessimento dell’involucro.

Si tratta di una forma incentivante che presenta delle perplessità. Intanto l’aumento della volumetria mette in discussione il metodo secondo il quale, allo stato attuale delle cose, viene calcolato il carico urbanistico in una zona e, in definitiva, potrebbe porsi in contrasto con i limiti di densità edilizia previsti dal DM n.1444/1968 e dalla successiva normativa regionale. Inoltre, una volta ottenuto il premio di cubatura, non è possibile successivamente verificare se gli impianti installati mantengono nel tempo la loro efficienza e le loro caratteristiche iniziali, aprendo la porta ad un possibile uso strumentale della normativa incentivante.

5) Semplificazione dell’iter amministrativo

Quest’ultimo è un provvedimento che, diversamente dai precedenti, appartiene alle norme procedurali, ed è volto ad incentivare l’adozione di comportamenti virtuosi considerati facoltativi dalla regolamentazione edilizia locale ma che si presta a particolari perplessità. Difatti sorprende l’idea che per certe finalità possa semplificarsi la procedura amministrativa. Questa ammissione lascia intendere che la procedura è volutamente farraginosa? Se la risposta è sì perché, allora, non semplificarla per tutti? Se invece la procedura è corretta che senso ha il “semplificarla”? In definitiva sembra che questa norma abbia, più che altro, una funzione a carattere meramente propagandistico.

6) Scomputo dalla cubatura degli spazi per il raffrescamento e riscaldamento passivo Si tratta di una proposta presente nel Codice concordato ENEA. Questa forma incentivante può mettersi in relazione con le altre due simili viste in precedenza, che riguardano lo scomputo di cubatura per la maggior coibentazione e gli incrementi degli indici volumetrici, ma appare più ragionevole ed in linea con le finalità per conseguire un maggior risparmio energetico.

7) Verde pubblico e privato

Il verde pubblico e privato può contribuire efficacemente alla riduzione dei consumi energetici sia per i singoli edifici e sia per interi agglomerati urbani, superando così l’angusto limite di mero “arredo urbano” imposto da decenni di scarsa cultura ambientale. L’uso della piantumazione potrebbe essere molto utile, a seconda delle necessità, per creare zone di raffrescamento o di soleggiamento (dei percorsi pedonali, delle aree di sosta, delle facciate degli edifici, ecc.) e barriere al vento a difesa di venti freddi e caldi. Conseguentemente la normativa dovrebbe dare specifiche indicazioni progettuali in tal senso, individuando, ad esempio, quali sono i venti dominanti dai quali difendersi.

B) Prescrizioni normative di difficile riscontro in quanto non sempre verificabili da