Progetto RACCORDO (Rail Access from Coast to Corridor)
3.1 Presentazione del Progetto RACCORDO
Il Progetto RACCORDO è un progetto coordinato dalla Autorità Portuale di Livorno, la cui progettazione è stata finanziata dalla Commissione Europea. Tre sono le opere ferroviarie previste dal progetto:
• la connessione ferroviaria tra il porto di Livorno e
l’Interporto Amerigo Vespucci (il cosiddetto “scavalco” della linea tirrenica), che ha un costo di 17 milioni di euro
• il collegamento tra l’Interporto e la linea Vada-Collesalvetti- Pisa, che ha un costo di 94 milioni di euro
• il bypass della stazione di Pisa, con un costo di 91 milioni di euro
Come affermato dal segretario generale dell’Autorità Portuale di Livorno, Massimo Provinciali, l’espansione a mare, infatti, non ha
7R.G. Di Meglio, G. Mainardi, S. Ferrini & I.Toni, “Motorways of the sea: An outlook of technological, operational and economics tools”, in Transport Infrastructure and Systems: Proceedings of the AIIT International Congress on Transport Infrastructure and Systems (Rome, Italy, 10-12 april 2017); Dall'Acqua, Wegman, CRC Press; 2017.
senso se non ha come contraltare una eguale espansione delle connessioni ferroviarie sul lato terra.8
La Commissione Europea, visto il regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia, ha deciso dunque di concedere un
contributo finanziario ai seguenti beneficiari: Autorità Portuale di Livorno
Regione Toscana
Interporto Toscano A. Vespucci S.P.A. Livorno-Guasticce Ai beneficiari, i quali si impegnano a effettuare tutto il necessario per realizzare sotto la propria responsabilità l’azione, è concesso un contributo finanziario massimo di 678.701 euro, ovvero una percentuale di cofinanziamento pari al 50%.
Il coordinatore della presente azione è l’Autorità Portuale di Livorno, il quale vigila affinchè l’azione sia attuata nel rispetto della decisione che concede il contributo finanziario, e fa anche da intermediario per tutte le comunicazioni tra i cobeneficiari e la Commissione.
L’azione “Accesso ferroviario dalla costa al corridoio”
(RACCORDO) intende completare gli studi (progetto preliminare e definitivo) relativi al miglioramento dell’accessibilità del
trasporto ferroviario di merci al nodo logistico di Livorno e al suo entroterra e al corridoio Scandinavia-Mediterraneo. L’azione fa parte del progetto globale “Livorno Gateway Project” per il pieno sfruttamento del porto di Livorno quale importante collegamento per il trasporto merci dal Mediterraneo e dall’America del Nord e del Sud verso l’Europa centrale e orientale. Lo sviluppo di
collegamenti ferroviari agevoli ed efficienti è considerato della massima importanza. Il nodo logistico di Livorno è il risultato dell’attuale integrazione tra il porto di Livorno e l’interporto di Guasticce, inseriti entrambi tra i nodi della rete centrale TEN-T. 8www.gonews.it ; “La città come raccordo verso l'Europa”; 18/12/2015
La piena integrazione del nodo logistico di Livorno all’interno della rete TEN-T necessita della realizzazione di alcuni
collegamenti ferroviari. Questi interventi su scala ridotta sono
fondamentali per superare le strozzature causate dalla mancanza di collegamenti e per istituire servizi di trasporto ferroviario
multimodali efficienti e affidabili tra il porto di Livorno e il suo entroterra nel Nord dell’Italia e l’Europa centrale e orientale. In particolare, i collegamenti mancanti sono:
• un collegamento ferroviario diretto tra il porto di Livorno e l’interporto di Guasticce (4 km) per potenziare servizi di
smistamento rapidi e concorrenziali tra le due principali strutture del nodo logistico di Livorno;
• un collegamento ferroviario tra l’interporto di Guasticce e la linea ferroviaria Pisa- Collesalvetti-Vada (circa 6 km);
• una deviazione rispetto alla stazione ferroviaria di Pisa (circa 10 km) per collegare direttamente il porto di Livorno alla linea Pisa- Firenze verso il corridoio Scandinavia-Mediterraneo.
L’azione RACCORDO può essere suddivisa in tre pacchetti di lavoro distinti ma interconnessi:
Pacchetto di lavoro 1: progetto preliminare e definitivo del cavalcavia ferroviario sulla linea ferroviaria Genova-Roma. Pacchetto di lavoro 2: progetti preliminari dei collegamenti
ferroviari su scala ridotta dall’entroterra verso la rete centrale. In particolare: Pacchetto di lavoro 2.1: progetto preliminare del collegamento ferroviario dall’Interporto di Guasticce verso la linea Pisa-Collesalvetti-Vada; Pacchetto di lavoro 2.2: Progetto preliminare della deviazione dalla
stazione ferroviaria di Pisa.
Pacchetto di lavoro 3: piano di ingegneria finanziaria, con la valutazione dei requisiti finanziari e delle soluzioni necessari per finanziare il completamento dei IT 10 IT lavori previsti, per quanto concerne sia i collegamenti ferroviari sia le
Bilancio di previsione:
Il costo totale ammissibile previsto per l'azione è pari a 1 357 402 euro. Va subito precisato che si intendono “costi ammissibili per l'azione” quei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario,
ovvero quei costi sostenuti nel corso dell'azione come specificato nella decisione che concede il contributo finanziario, fatti salvi i costi relativi alla richiesta di pagamento del saldo, ai pertinenti documenti giustificativi e ai certificati riguardanti i rendiconti finanziari. Inoltre devono essere in relazione con l'oggetto dell'azione e previsti nel bilancio di previsione dell'azione, e devono poter essere identificabili e verificabili, cioè registrati
nella contabilità del beneficiario e determinati conformemente alle norme contabili applicabili del paese in cui risiede il beneficiario e secondo le normali prassi del beneficiario in materia di contabilità. Tali costi devono infine essere anche ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
I costi ammissibili si distinguono in costi ammissibili diretti e costi ammissibili indiretti: quelli diretti sono quelli direttamente collegati all'esecuzione della stessa e possono pertanto essere attribuiti direttamente all'azione, tra questi abbiamo i costi del personale o comunque i costi inerenti a persone fisiche impegnate in forza di un contratto con il beneficiario diverso da un contratto di lavoro subordinato, i costi di viaggio e le relative indennità di soggiorno del personale che partecipa all'azione, i costi di
ammortamento e di noleggio delle attrezzature o di altri beni
purchè corrispondenti alla durata dell'azione e al tasso di effettivo utilizzo ai fini dell'azione, i costi dei materiali di consumo e delle forniture destinati direttamente all'azione, i costi conseguenti a subappalti, i costi derivanti direttamente da esigenze imposte dalla decisione che concede il contributo finanziario (valutazioni,
revisioni, riproduzioni) compresi i costi delle garanzie finanziarie richieste, e i costi di locazione e leasing di terreni e immobili
purchè siano locati o presi in leasing per l'esecuzione dell'azione e per la realizzazione dei lavori.
I costi ammissibili indiretti invece sono quei costi che non sono costi specifici connessi direttamente all'esecuzione dell'azione e quindi non direttamente riconducibili ad essa. Per essere
ammissibili, i costi indiretti, devono rappresentare una giusta quota delle spese generali del beneficiario e soddisfare le condizioni di ammissibilità. Inoltre tali costi devono essere dichiarati in base a un tasso forfettario non superiore al 7% del totale dei costi diretti ammissibili.
I seguenti costi invece non sono considerati ammissibili:
• rendimento del capitale
• debiti e oneri relativi
• gli accantonamenti per perdite o debiti • interessi passivi
• crediti dubbi
• perdite dovute a operazioni di cambio
• l'IVA, tranne nel caso in cui il beneficiario dimostri di non poterla recuperare
• costi dichiarati dal beneficiario nel quadro di un'altra azione o programma di lavoro che beneficia di un altro contributo
finanziario dell'Unione
• spese eccessive o sconsiderate • contributi in natura
• costi delle acquisizioni di terreni e immobili
Nel caso in cui la sovvenzione assuma la forma di rimborso dei costi reali , il beneficiario deve dichiarare come costi ammissibili i costi effettivamente sostenuti per l'azione; perciò, se gli viene
richiesto nell'ambito dei controlli o delle revisioni contabili, il beneficiario deve essere in grado di fornire i documenti
giustificativi idonei a comprovare i costi dichiarati effettivamente sostenuti (fatture, contratti e registri contabili). In ogni caso la
sovvenzione non può generare profitti per il beneficiario, cioè un'eccedenza di entrate rispetto ai costi ammissibili dell'azione. Le entrate di cui tener conto sono le entrate consolidate, preparate, generate o confermate alla data in cui il beneficiario redige la
domanda di pagamento del saldo e rientranti nel reddito generato dall'azione nel periodo di esecuzione, oppure nei contributi
finanziari specificatamente assegnati dai donatori al finanziamento dei costi ammissibili reali dell'azione durante il periodo di
esecuzione.
I costi ammissibili di cui tener conto sono i costi ammissibili consolidati approvati dalla Commissione per le categorie di costi rimborsati. Se l'importo definitivo della sovvenzione comportasse un lucro per i beneficiari, il lucro è detratto in misura
proporzionale al tasso finale di rimborso dei costi ammissibili reali dell'azione approvati dalla Commissione. Infine in caso di
mancata esecuzione o di esecuzione carente, parziale o tardiva dell'azione, la Commissione può ridurre la sovvenzione
inizialmente prevista tenendo conto dell'effettiva attuazione degli obiettivi previsti dall'azione.
Queste le fonti previste per il cofinanziamento dell'azione: • Bilancio nazionale 336 379 euro
• Bilancio reg/locale 310 059 euro • Promotore dell'azione 32 263 euro
• Finanziamento TEN-T 678 701 euro
• Costi tot ammissibili 1 357 402 euro
I costi ammissibili sono stati poi a loro volta ripartiti per attività:
• COSTI DIRETTI
2014 2015 TOTALE
Attività 1 96 325 euro 385 307 euro 481 632 euro
Attività 2 98 096 euro 392 384 euro 490 480 euro
Attività 3 40 000 euro 139 848 euro 179 848 euro
Attività 4 3 925 euro 35 330 euro 39 255 euro
• COSTI INDIRETTI
Finanziamento forfettario: Si Percentuale: 7%
18 851,07 euro 69 950,93 euro 88 802 euro
COSTI TOTALI AMMISSIBILI
288 152,07 euro 1 069 249,03 euro 1 357 402 euro
L'importo indicativo del contributo finanziario per beneficiario è:
Autorità Portuale di Livorno 336 379 euro
Regione Toscana 310 058 euro
Interporto Toscano A.Vespucci SPA Livorno- Guasticce
32 264 euro
Come è possibile notare, il contributo finanziario dell'Unione non può coprire la totalità dei costi dell'azione; mentre le fonti di
finanziamento diverse da quelle dell'Unione e i relativi importi sono indicati nel bilancio di previsione.
Entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della decisione notificata, viene versato al beneficiario un
prefinanziamento pari al 50% dell'importo; tale azione potrebbe risultare rischiosa per la Commissione, la quale, sulla base di una valutazione del rischio, può esigere dal beneficiario una garanzia preliminare prima che essa proceda al primo versamento di
prefinanziamento. Il prefinanziamento è versato al beneficiario entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di una garanzia
finanziaria d'importo pari a quello del prefinanziamento concesso; questa garanzia può altrimenti essere sostituita da una fideiussione in solido prestata dallo Stato membro interessato oppure da una garanzia in solido irrevocabile e senza riserve da parte dei
beneficiari dell'azione, previa accettazione della Commissione. Il prefinanziamento è destinato a fornire un fondo di tesoreria al beneficiario.
Quando il pagamento è suddiviso in diverse rate, ulteriori
pagamenti di prefinanziamento possono essere effettuati per ogni rata successiva in relazione della disponibilità del finanziamento
dell'Unione, dei costi effettivi totali ammissibili sostenuti per l'esecuzione dell'azione nei periodi precedenti, di una valutazione della relazione sullo stato di avanzamento dell'azione, di una
garanzia finanziaria. In nessun caso però possono essere
autorizzate ulteriori rate di prefinanziamento se rimangono ancora da liquidare più di due versamenti di prefinanziamento precedenti. Qualora dal rendiconto sull'utilizzo del precedente versamento di prefinanziamento risulti che è stato utilizzato meno del 70% del versamento di prefinanziamento precedente per coprire i costi dell'azione, l'importo del nuovo versamento di prefinanziamento è ridotto nella misura corrispondente alla differenza tra la soglia del 70% e l'importo utilizzato.
I pagamenti intermedi sono destinati a rimborsare o coprire o costi ammissibili sostenuti per l'esecuzione dell'azione nel corso dei corrispondenti periodi di riferimento delle relazioni. Le richieste di pagamento intermedio però devono essere corredate dei
seguenti documenti:
• una relazione sullo stato di avanzamento dell'azione che deve contenere le informazioni necessarie a giustificare i costi ammissibili dichiarati;
• un rendiconto finanziario intermedio che deve includere un rendiconto consolidato e una ripartizione degli importi
oggetto della domanda di ciascun beneficiario e delle entità affiliate
L'importo di tale pagamento è determinato previa approvazione della domanda di pagamento intermedio e dei documenti di accompagnamento. L'approvazione della domanda e dei
documenti però non comporta il riconoscimento né della loro rispondenza alle regole né della loro autenticità, completezza, e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in essi
contenute.
Ove il pagamento intermedio liquidi, integralmente o
del prefinanziamento da liquidare deve essere detratto dall'importo dovuto a titolo di pagamento intermedio.
Il beneficiario può presentare una richiesta di pagamento
intermedio entro tre mesi dalla notifica dell'approvazione della relazione sullo stato di avanzamento dell'azione da parte della Commissione, al termine di ciascun periodo di riferimento per cui un pagamento intermedio è dovuto.
Il pagamento del saldo, che non può mai essere ripetuto, è destinato a rimborsare o coprire, dopo la scadenza del periodo stabilito, la quota rimanente dei costi ammissibili sostenuti dai beneficiari per l'esecuzione dell'azione. Nel caso in cui
l'ammontare complessivo dei pagamenti precedenti superi
l'importo definitivo della sovvenzione, il pagamento del saldo può assumere la forma di recupero. Quando si verifica quest'ultimo caso, cioè quello del recupero, il beneficiario rimborsa alla Commissione l'importo in questione, anche se non è stato lui il destinatario finale dell'importo dovuto; perciò ciascun beneficiario è responsabile del rimborso di ogni importo indebitamente versato dalla Commissione a titolo di contributo ai costi sostenuti dalle proprie entità affiliate.
Prima di procedere al recupero però, la Commissione comunica ufficialmente al beneficiario la sua intenzione di recuperare l'importo versato indebitamente, specificando l'importo di cui trattasi e i motivi del recupero, nonché invitandolo a presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni.
Se alla data indicata nella nota di addebito il rimborso non è stato ancora effettuato, la Commissione recupera l'importo dovuto in due modi: mediante compensazione con eventuali importi dovuti dall'Unione al beneficiario interessato, oppure mediante
escussione della garanzia finanziaria. In casi eccezionali la Commissione può anche procedere al recupero mediante
compensazione prima della data prevista per il pagamento senza ottenere il previo consenso del beneficiario, il quale però può
proporre un ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
In virtù degli articoli 109 e 131 del regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, possono essere applicate sanzioni amministrative e finanziarie ad un beneficiario che ha commesso errori, irregolarità o frodi sostanziali, e che ha
dichiarato il falso nel fornire le informazioni richieste o che ha gravemente violato i propri obblighi previsti dalla decisione che concede il contributo finanziario.
Il beneficiario presenta una richiesta di pagamento del saldo entro 12 mesi dalla fine del periodo di riferimento per cui il pagamento del saldo è dovuto. La domanda dovrà essere corredata di:
• una relazione finale sull'esecuzione dell'azione, che deve
contenere le informazioni necessarie a giustificare i costi ammissibili dichiarati;
• un rendiconto finanziario definitivo che deve includere un
rendiconto finanziario consolidato e una ripartizione degli importi oggetto della domanda di ciascun beneficiario e delle entità
affiliate; i documenti devono essere redatti secondo la struttura del bilancio previsionale per l'attuazione dell'azione.
Compito del beneficiario è quello di garantire che le informazioni contenute nella domanda di pagamento del saldo siano complete, affidabili e veritiere; inoltre certifica che i costi sostenuti possano essere considerati ammissibili a norma della decisione che
concede il contributo finanziario e che la domanda di pagamento sia sostanziata da idonei documenti giustificativi che possono essere esibiti nell'ambito dei controlli o delle revisioni contabili. L'importo è determinato, previa approvazione della domanda di pagamento del saldo e dei documenti di accompagnamento, applicando il tasso di rimborso ai costi ammissibili dell'azione approvati dalla Commissione per le corrispondenti categorie di costi.
In qualsiasi momento durante l'attuazione della decisione che
i pagamenti di prefinanziamento, i pagamenti intermedi o il pagamento del saldo per tutti i beneficiari, oppure sospendere i pagamenti intermedi o di prefinanziamento per uno o più
beneficiari ma solo in alcuni casi:
• se la Commissione è in possesso di prove che un beneficiario
ha commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di aggiudicazione o dell'attuazione della sovvenzione, oppure se il beneficiario non adempie ai propri obblighi
nell'ambito della decisione che concede il contributo finanziario;
• se la Commissione è in possesso di prove che un beneficiario
ha commesso errori sistemici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni finanziate dall'Unione o dalla Comunità Europea dell'energia atomica attribuite al beneficiario a condizioni analoghe, purchè tali errori, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi abbiano un incidenza rilevante sulla presente sovvenzione;
• se la Commissione sospetta che un beneficiario abbia
commesso errori sostanziali, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi nel corso della procedura di aggiudicazione o
dell'attuazione della decisione che concede il contributo
finanziario e ha necessità di verificare se siano stati effettivamente commessi.
In ogni caso, prima di sospendere i pagamenti, la Commissione comunica formalmente al beneficiario la propria intenzione di sospenderli e quali siano le misure da adottare prima che i pagamenti possano riprendere. Il beneficiario è invitato a formulare osservazioni entro 30 giorni di calendario dal
ricevimento di tale comunicazione; se però, in seguito all'esame delle osservazioni, la Commissione decide comunque di
interrompere la procedura di sospensione del pagamento, ne dà comunicazione ufficiale al beneficiario. Affinchè i versamenti riprendano, il beneficiario si impegna a soddisfare quanto prima le condizioni comunicate e informa la Commissione dei progressi compiuti al riguardo.
Durante il periodo di sospensione dei pagamenti, il beneficiario non è autorizzato a presentare richieste di pagamento e documenti giustificativi, ma potranno essere presentati appena possibile dopo la ripresa dei versamenti o possono essere inclusi nella prima
domanda di pagamento prevista dopo la ripresa dei versamenti, conformemente al calendario stabilito nella decisione che concede il contributo finanziario.
In caso di sospensione, i pagamenti della Commissione si limitano all'importo stabilito sulla base dei costi ammissibili sostenuti dai beneficiari e sull'effettivo livello di esecuzione dell'azione nella data in cui la sospensione diventa effettiva. Non vengono invece mai presi in considerazione i costi relativi agli impegni già assunti, ma la cui attuazione è prevista dopo la data di sospensione.
Anche il beneficiario può sospendere l'esecuzione dell'azione o di qualsivoglia sua parte se circostanze eccezionali rendono
impossibile o difficoltosa tale esecuzione, in particolare per cause di forza maggiore; in tal caso il beneficiario ne informa subito la Commissione fornendo tutte le motivazioni e precisazioni
necessarie e indicando la data prevedibile di ripresa
dell'esecuzione dell'azione. Nel momento in cui le circostanze consentono di riprendere l'esecuzione dell'azione, il beneficiario informa immediatamente la Commissione e presenta una richiesta di modifica della decisione che concede il contributo finanziario, ma eventuali costi sostenuti dai beneficiari durante il periodo di sospensione per l'esecuzione dell'azione sospesa o della parte di azione sospesa non sono rimborsati né coperti dalla sovvenzione; tutto ciò però salvo in caso di revoca della decisione che concede il contributo stesso. La revoca infatti può essere chiesta, in casi debitamente giustificati, dal beneficiario tramite comunicazione ufficiale alla Commissione precisando motivi e data dalla quale la revoca diventa effettiva; tuttavia se non vengono indicati motivi o se la Commissione ritiene che i motivi addotti non giustifichino la revoca, quest'ultima comunica al beneficiario che la revoca della decisione che concede il contributo è considerata abusiva, e di
conseguenza può ridurre l'importo della sovvenzione o recuperare gli importi indebitamente versati, in proporzione alla gravità delle inadempienze constatate e dopo aver consentito, come sempre, al coordinatore e ai beneficiari di presentare le loro osservazioni. Anche la Commissione può decidere di revocare o interrompere il contributo finanziario, ma solo alle condizioni stabilite
dall'articolo 13 del regolamento CE n. 680/2007. Innanzitutto la Commissione, previo esame adeguato, può sopprimere, tranne nei casi debitamente giustificati, il contributo finanziario concesso per azioni la cui realizzazione non è iniziata entro i due anni
successivi alla data di inizio dell'azione stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo; inoltre può interrompere il
contributo anche in caso di irregolarità commesse nella
realizzazione dell'azione rispetto alle disposizioni del diritto
dell'Unione o in caso di inosservanza di una delle condizioni che disciplinano l'assegnazione del contributo finanziario, in
particolare se una modifica importante che influisce sulla natura di