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LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (PENSIONE COMPLEMENTARE E LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE)

Nel documento Elios Previdenza 2007 (pagine 14-17)

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce con il verificarsi di due condizioni: la maturazione dei requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente nel proprio regime obbligatorio e la partecipazione per cinque anni a forme pensionistiche complementari. Il requisito di partecipazione è ridotto a tre anni se il tuo rapporto di lavoro cessa per motivi indipendenti dal fatto che tu acquisisca il diritto ad una pensione complementare e se ti sposti tra Stati membri dell’Unione Europea. Il verificarsi di queste due condizioni, non pregiudica comunque la facoltà dell’Aderente di proseguire volontariamente la contribuzione al PIP, determinando autonomamente il momento di fruizione della prestazione.

La prestazione pensionistica complementare può essere percepita integralmente in forma di rendita, oppure in capitale ma fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata, con la restante parte da erogare in rendita.

Si ricorda inoltre che, in casi particolari e comunque disciplinati dal Decreto, è possibile anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto a quanto previsto nel regime obbligatorio di appartenenza.

Per maggiori informazioni sui requisiti di accesso alle prestazioni, si rinvia a quanto riportato nel Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto.

Nel valutare la forma, e/o il momento di accesso al pensionamento, è importante che si tenga convenientemente conto della propria aspettativa di vita e dei livelli di prestazione attesi. A tal riguardo precisiamo che l’importo della prestazione è direttamente legato ad alcuni fattori, ed il suo valore finale sarà tanto più alto quanto più alti saranno stati i versamenti effettuati, maggiore sarà stata la continuità contributiva (assenza di interruzioni), più lungo il periodo di partecipazione, più bassi i costi di partecipazione ed in fine più elevati saranno stati i rendimenti conseguiti dalla gestione. Alcuni tra i fattori elencati dipendono da scelte e comportamenti posti in essere dall’Aderente, che pertanto partecipa attivamente alla costituzione della propria posizione individuale. In virtù di ciò rammentiamo l’importanza di effettuare scelte consapevoli, coerenti e calibrate sulle proprie esigenze.

Per il periodo intercorrente tra la cessione dell’attività lavorativa e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, l’Aderente ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA).

D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare

La prestazione pensionistica erogata nella forma di rendita (pensione complementare), dà luogo al pagamento periodico di una somma di denaro a partire dal momento del pensionamento per tutta la durata della vita. Il valore dell’importo che si riceve in rendita dipende sia dall’ammontare della posizione individuale maturata che dall’età del pensionamento.

Semplificando, quanto maggiori saranno capitale accumulato ed età al pensionamento tanto maggiore sarà l’importo della pensione.

La trasformazione del capitale in rendita si ottiene utilizzando dei “coefficienti di conversione” i quali tengono conto sia dell’andamento demografico della popolazione italiana, che di fattori come sesso, età e rateazione.

L’Aderente può scegliere tra una delle seguenti tipologie di rendita:

1. rendita vitalizia immediata posticipata a premio unico annualmente rivalutata;

2. rendita vitalizia immediata posticipata a premio unico annualmente rivalutata, reversibile dal 10% al 100% su una o più teste;

3. rendita certa per un numero prefissato di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia, immediata posticipata a premio unico annualmente rivalutata.

L’erogazione della rendita maturata avviene posticipatamente con cadenza, a scelta dell’Aderente, mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale.

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare, prima che abbia inizio l’erogazione della rendita i coefficienti di conversione in rendita. nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione.

Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita del capitale maturato sulla posizione individuale. Allianz S.p.A. ha formulato delle ipotesi in ordine alla sopravvivenza degli Assicurati sulla base della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza IPS55, distinta per sesso e anno di nascita; tuttavia, poiché le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsivi e gli effettivi andamenti demografici. A tale riguardo, nelle Condizioni generali di contratto sono predefiniti i motivi, connessi alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi, che nel corso della durata contrattuale giustifichino la modifica dei coefficienti di conversione.

La modifica dei coefficienti di conversione in seguito alle nuove ipotesi di sopravvivenza degli Assicurati avrà effetto su tutti i premi versati.

In ogni caso, la modifica dei coefficienti di conversione si rende possibile solo a condizione che:

a) siano decorsi almeno 3 anni dalla data di decorrenza del contratto;

b) la rideterminazione, se sfavorevole all’Aderente, sia stata effettuata almeno 3 anni prima dell’erogazione della rendita;

c) non abbia ancora avuto luogo l’erogazione della rendita.

La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sull’ammontare della rendita pagabile all’Aderente.

Nell’ipotesi di variazione sfavorevole per l’Aderente dei coefficienti di conversione, l’Aderente, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l’applicazione di alcun onere amministrativo. Allianz S.p.A. comunicherà all’Aderente le variazioni adottate almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza delle variazioni stesse.

Per ogni altra informazione riguardante la fase di erogazione della rendita, si rinvia all’apposito documento sull’erogazione delle rendite allegato alle Condizioni generali di contratto.

L’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima.

D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale

L’Aderente, al momento dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ha facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione sotto forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto. A tal fine dovrà inoltrare apposita richiesta alla Compagnia, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni che si impegnano a trasmettere la richiesta entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Si rinvia a tal proposito al Regolamento per una puntuale descrizione delle condizioni e dei limiti di esercizio dell’opzione per la liquidazione della prestazione in forma di capitale.

Occorre inoltre sottolineare che per effetto di tale scelta l’importo della rendita da erogare nel tempo potrà risultare inferiore rispetto a quanto corrisposto nel caso in cui non si fosse esercitata l’opzione di liquidazione di parte della prestazione in forma capitale.

D.4. Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Per il periodo intercorrente tra la cessazione dell’attività lavorativa e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, hai la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) che consiste nell’erogazione frazionata del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso.

L’Aderente può pertanto decidere se destinare a RITA l’intero montante accumulato ovvero solo una parte di esso, riservandoti di esercitare, sull’eventuale montante residuo, le ulteriori facoltà di cui al Decreto (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica, ecc.).

Qualora l’Aderente decida di destinare a RITA solo una parte del montante previdenziale accumulato, la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA non rileverà ai fini del computo della porzione del montante residuo richiedibile in capitale e/o in rendita.

Elios Previdenza 2007 – Caratteristiche della forma pensionistica complementare

Specificamente, la RITA può essere richiesta con un anticipo massimo di 5 anni ovvero di 10 anni rispetto al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, purché ricorrano i seguenti requisiti:

- RITA erogata con un anticipo di 5 anni dalla maturazione dell’età' anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista nel regime obbligatorio di appartenenza:

1. cessazione dell’attività lavorativa;

2. 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;

3. conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 5 anni;

4. almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

- RITA erogata con un anticipo di 10 anni dalla maturazione dell’età' anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista nel regime obbligatorio di appartenenza:

1. cessazione dell’attività lavorativa;

2. inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;

3. conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 10 anni;

4. almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

Per richiede e ottenere l’erogazione del montante accumulato in forma di RITA, l’Aderente deve compilare l’apposito modulo e, a corredo dello stesso, produrre la documentazione ivi riportata.

Nel modulo dovranno essere indicati la percentuale del montante accumulato da destinare a RITA e la scelta di investimento cui far confluire il montante ad essa destinato (facoltativo). Si precisa che, salvo diversa indicazione dell’Aderente, il montante da destinare a RITA verrà impiegato nel comparto di investimento più prudente (Protetto 2007 – fondo interno).

A seguito dell’accettazione della richiesta da parte del Fondo, la percentuale del montante non potrà essere successivamente modificata.

Al fine di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata durante il periodo di erogazione della RITA, la porzione di montante destinata a RITA continuerà ad essere mantenuta in gestione, sulla base della scelta di investimento effettuata dall’Aderente, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. L’importo della rata da erogare, pertanto, verrà ricalcolata di volta in volta e terrà quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante in gestione.

La scelta di investimento potrà essere modificata successivamente, decorsi almeno 12 mesi dalla data di attivazione della RITA.

Qualora l’Aderente lo ritenga opportuno ha la facoltà di revocare l’erogazione della RITA tramite apposito modulo. In tal caso il montante residuo sarà allocato nella scelta di investimento secondo quanto riportato nel modulo.

Sul montante oggetto di erogazione frazionata non potrà essere esercitata alcuna delle facoltà di cui al Decreto, salvo il caso in cui l’erogazione della RITA non sia stata revocata.

In particolare, in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, la parte impegnata a titolo di RITA sarà revocata e trasferita l’intera posizione individuale, secondo quanto previsto alla successiva sezione Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

L’erogazione della prestazione viene corrisposta con un frazionamento trimestrale al giorno 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre con l’ultimo valore di quota del mese precedente la ricorrenza di rata. Nei giorni di calendario in cui – per qualsiasi ragione – non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei fondi interni, la Società considererà il valore unitario delle quote quale risultante il giorno lavorativo immediatamente successivo.

L’informativa in merito alle rate erogate e a quelle residue verrà fornita su base annuale attraverso la comunicazione periodica di cui alla successiva sezione Comunicazione agli iscritti.

In caso di decesso dell’Aderente durante la percezione della RITA, il montante residuo equivalente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo quanto previsto al successivo punto Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento.

La RITA rientra nel novero delle prestazioni pensionistiche complementari e come tale risulta sottoposta agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n.

1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Per maggiori informazioni sulla RITA si rinvia al Regolamento, alle Condizioni generali di contratto e al Documento sul regime fiscale.

E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO

Nel documento Elios Previdenza 2007 (pagine 14-17)

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