SOMMARIO 2.1 Le risposte alla crisi 2.2 Inserimento della Direttiva
2.3 La proposta di direttiva BRRD: contenut
2.3.2 Misure preparatorie e misure preventive
2.3.2.2 Preventative powers
Come anticipato, a corollario delle norme in tema di resolution planning, la proposta di Direttiva fornisce le Autorità di risoluzione delle crisi di specifici poteri che consentono loro di richiedere cambiamenti nel business e nell’operatività dell’intermediario che presenti, in base alle valutazioni svolte dalle Autorità stesse sulla base dell’art. 13, impedimenti vari all’applicazione del regime di risoluzione delle crisi. L’inserimento all’interno della proposta comunitaria di tali poteri è stato
65 ritenuto opportuno fin dalle prime consultazioni aventi ad oggetto la proposta legislativa in esame, tanto che se ne ritrova traccia già nelle comunicazioni della Commissione europea risalenti al 201091, nonostante i dubbi ad essi connessi in merito alla intromissione nelle scelte gestionali d’impresa.
Le azioni che le Autorità di risoluzione possono intraprendere allo scopo di ridurre o eliminare gli impedimenti riscontrati – nel caso in cui l’ente non provveda autonomamente ed entro un congruo periodo di tempo all’eliminazione degli stessi – comprendono la possibilità di richiedere all’intermediario di limitare le esposizioni e di disinvestire in – o, in alternativa, di limitare o sospendere – specifiche attività, e, addirittura, di imporre modifiche alla struttura giuridica in modo tale da ridurne la complessità9293.
La Commissione ha riconosciuto che tali poteri sono, di fatto, molto simili a quelli già disponibili in capo alle Autorità di vigilanza in base a quanto previsto dalla Capital Requirements Directive94. La necessità del loro inserimento anche all’interno del framework legislativo della Banking Recovery and Resolution
Directive è ritenuta giustificata dalla Commissione in quanto l’obiettivo perseguito
91 V. COMMISSIONE EUROPEA, Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the regions and the European Central Bank: An EU Framework for Crisis Management in the Financial Sector,
Brussels, 20 ottobre 2010, pag. 6.
92 V., in particolare, art. 14, par. 4, lettere (b), (d), (e), (f) e (g), della proposta di Direttiva.
93 Tali preventative powers di cui parla l’art. 14 sono gli stessi di cui il Financial Stability Board auspicava l’introduzione in un quadro europeo di gestione delle crisi, come si può riscontrare in FINANCIAL STABILITY BOARD, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial
Institutions, ottobre 2011, in http://www.financialstabilityboard.org/list/fsb_publications/tid_72/ index.htm, pag. 16.
94 Si è già fatto cenno, precedentemente, all’art. 136, che prevede una serie di poteri in capo alle Autorità di vigilanza nel caso in cui un intermediario non soddisfi i requisiti di capitale previsti dalla dir. 2006/48/CE.
66 da tali misure in capo alle Autorità competenti è differente. Nel caso, infatti, della CRD, le Autorità di vigilanza mirano ad assicurare che le imprese bancarie rispettino i requisiti regolamentari previsti e, in caso negativo, adottino le misure necessarie affinché sia garantito che la probabilità del verificarsi di un dissesto sia minima; invece, nel caso dei poteri previsti in capo alle resolution authorities dall’Articolo 14 della BRRD, l’obiettivo è quello di assicurare che, in caso di dissesto, l’intermediario presenti il massimo grado di “resolvability”95
.
In merito a tale questione, si sono pronunciati anche l’European Banking
Federation e l’European Banking Authority, le quali hanno evidenziato, invece, forti
perplessità sulla duplicazione di poteri in capo, rispettivamente, alle Autorità di vigilanza, in base alla CRD, e alle Autorità di risoluzione, secondo quanto stabilito dalla proposta di Direttiva96. In particolare, da un lato, l’EBA ha evidenziato la preoccupazione in merito alla possibilità che possa crearsi confusione tra competenze e poteri in capo delle due diverse autorità. Per questo motivo, ritiene auspicabile che i cosiddetti preventative powers vengano utilizzati esclusivamente dalle Autorità di vigilanza, eventualmente con la possibilità di prevedere la consultazione con le resolution authorities. Inoltre, ritiene più opportuno che tali poteri vengano inseriti all’interno del quadro regolamentare predisposto dalla
95 In merito a tale divergenza di obiettivi v. COMMISSIONE EUROPEA, Commission staff working
document. Impact assessment accompanying the document proposal for a Directive Of The European Parliament And Of The Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, Brussels, 6 giugno 2012, pagg. 28 e 29.
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V. EUROPEAN BANKING FEDERATION, Positioning in respect of the European
Commission’s communication on An EU Framework for Crisis Management in the Financial Sector,
Brussels, dicembre 2010, pag. 7 e EUROPEAN BANKING AUTHORITY, Opinion of the European
Banking Authority of 3 March 2011 on the Commission’s Services consultation ‘Technical Details of a Possible EU Framework for Bank Recovery and Resolution’, 3 marzo 2011, pag. 6.
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Capital Requirements Directive, ampliando, così, la lista delle misure attuabili
previste dall’art. 136, piuttosto che all’interno della proposta di Direttiva in materia di gestione delle crisi.
Nella realtà, però, si potrebbe obiettare che tale confusione di ruoli è possibile solo in linea teorica dato che i poteri in capo alle Autorità di risoluzione delle crisi previsti dall’art. 14 si applicano qualora queste accertino l’esistenza di impedimenti nella possibilità di applicazione del regime di risoluzione, mentre i poteri delle Autorità di vigilanza contemplati dall’art. 136 riguardano il caso in cui l’ente non soddisfi i requisiti della Direttiva 2006/48/CE.
Ulteriore preoccupazione sollevata, dall’altro lato, da parte dell’EBF, riguarda, invece, il fatto che l’Autorità competente – sia essa quella di vigilanza o quella di risoluzione delle crisi – possa richiedere cambiamenti nel business e nell’operatività dell’intermediario interessato, fino a spingersi alla richiesta di modificare la struttura giuridica dello stesso, semplicemente in ottica di “resolvability”. Si intende, cioè, che l’azione dell’Autorità non è, in concreto, giustificata dalla presenza effettiva di minacce alla stabilità dell’impresa bancaria, in quanto l’ingerenza nelle scelte gestionali avviene in un momento in cui la banca è, in realtà, ancora sana, e semplicemente nell’ipotesi che essa si possa trovare in una situazione di crisi e soddisfare le condizioni previste per il resolution regime. Così strutturato, perciò, tale potere rischia di risultare troppo pressante e di costituire una limitazione alla libertà d’iniziativa stessa9798
.
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V. EUROPEAN BANKING FEDERATION, op. ult. cit., pag. 4.
98 Lo stesso ragionamento potrebbe, quindi, per estensione applicarsi anche ai poteri previsti dalla proposta di Direttiva all’art. 6, par. 4, – v. in precedenza nel paragrafo 2.3.2.1 del presente lavoro – in quanto anch’essi attivabili in situazioni in cui ancora la banca non risulta in difficoltà ma in momenti in cui l’intermediario è ancora sano.
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