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Prevenzione dei Reati in violazione delle norme sulla ricettazione, riciclaggio e impiego di

proprie di questi organi non consente di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo: i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’O.d.V. si avvale di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d’incendio).

L’Organismo di Vigilanza non ha obblighi di controllo dell’attività di cui alla presente parte speciale del Modello (per i quali come detto la responsabilità è in capo agli organi preposti dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro); l’O.d.V. ha sempre il dovere di verifica della idoneità e sufficienza dei modelli organizzativi a prevenire i reati.

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e dovrà ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’Organismo di Vigilanza può anche decidere di intervenire a seguito di segnalazioni ricevute anche da fonti anonime o extra-aziendali.

VIII. Prevenzione dei Reati in violazione delle norme sulla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché sull’autoriciclaggio.

Con il D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L’art. 3 della legge n.186/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2015 il delitto di autoriciclaggio (art.648 ter comma 1 c.p.) e ha inserito la nuova fattispecie delittuosa tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Il reato di autoriciclaggio è un reato proprio e consiste in riemissione nel circuito dell’economia legale di beni provenienti dai delitti in precedenza commessi dall’agente.

Rispetto al reato di riciclaggio , l’ipotesi autoriciclaggio si caratterizza per i seguenti elementi: il soggetto che ricicla è il medesimo che autore del reato base dal quale originino i proventi illeciti, tra le condotte rilevanti compare l’immissione dei proventi in attività economiche lecite e l’ostacolo all’identificazione della provenienza illecita del denaro o di altre utilità. Il reato di autoriciclaggio può trovare spesso applicazione con i reati tributari.

Inoltre va segnalato che il D.Lgs.90/2017 e, da ultimo, il D.Lgs.125/2019 hanno espressamente definito i criteri per individuare il titolare effettivo delle imprese stabilendo che laddove l’applicazione dei criteri forniti non consenta univocamente di individuare uno

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o più titolari effettivi, questo coinciderà con la persona fisica o con le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della Società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Ne consegue che ai sensi dell’art. 25-octies, D.lgs. n. 231/2001, l’ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente “nazionale”, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l’ente medesimo.

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macrocategorie:

- attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;

- attività infragruppo, poste in essere nell’ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo.

La Società dovrà creare ed implementare un sistema procedurale in materia di Attività a Rischio di riciclaggio e autoriciclaggio che garantisca il rispetto dei seguenti obiettivi di controllo ex D.lgs. 231/2001:

- costante verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori e partner tramite, ad esempio, acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate;

- costante verifica della regolarità dei pagamenti e dei flussi finanziari aziendali;

- definizione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali;

- monitoraggio sulle verifiche della Tesoreria (in merito a: rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);

- determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture;

- verifica della regolarità dei pagamenti e degli adempimenti fiscali;

- trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture;

- adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

VIII.I. Principi di comportamento da tenere nell’ambito delle Attività a Rischio Reato di riciclaggio

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari del Modello, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività nelle aree a Rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengano a regole di condotta aventi il fine di prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia di riciclaggio.

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I Destinatari del Modello quindi:

- si astengono dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di cui all’art. 25-octies del D.lgs. 231/01 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel Modello di organizzazione, gestione e controllo;

- assicurano il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge;

- forniscono all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

La documentazione è a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritti.

VIII.II. Compiti dell’Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell’Organismo in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- verificare se siano fissati/determinati, da parte delle funzioni competenti, i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti per poter intraprendere rapporti commerciali con la società;

- verificare l’implementazione, da parte delle funzioni competenti, di una corretta procedura per la verifica della correttezza dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra Destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;

- verificare la sussistenza di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;

- verificare l’adozione, da parte delle funzioni competenti, di corrette modalità di valutazione circa l’analisi della congruità economica degli investimenti effettuati;

- verificare l’adozione, da parte delle funzioni competenti, di programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

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IX. Prevenzione dei Reati in violazione delle norme in materia di delitti informatici e