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In ogni caso, ove non fosse possibile inserire nei contratti le previsioni sopra indicate, la Società dovrà inviare alle terze parti contraenti una copia dei Principi Basilari di Etica Aziendale e delle Compliance Guidelines, oltre alle citate informative.

6. Sistema disciplinare

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell’art. 6 primo comma lettera e) del D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini di potere beneficiare dell’esimente rispetto alla responsabilità della società.

I comportamenti dei Dipendenti e dei Soggetti Esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i Consulenti, gli agenti, i Fornitori, i partner commerciali, ecc.) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello – ivi ricomprendendo i Principi Basilari di Etica Aziendale, le Compliance Guidelines e le procedure e norme interne, parte integrante del Modello - costituiscono illecito contrattuale.

L’attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dalla funzione di controllo interno o dall’Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti dei Dipendenti sono affidati, nell’ambito delle competenze alla stessa attribuite, alla funzione Human Resources, la quale sottoporrà alla previa autorizzazione del Organo Amministrativo l’adozione dei provvedimenti nei confronti dei dirigenti.

La verifica dell’adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei Soggetti Esterni sono affidati all’Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

L’applicazione del sistema disciplinare, di cui al presente Modello, e delle relative sanzioni è indipendente dall’eventuale instaurazione di un procedimento penale nel caso in cui il comportamento del soggetto violi le regole comportamentali del presente modello.

L’applicazione del sistema disciplinare, di cui al presente Modello, e delle relative sanzioni è indipendente dall’eventuale procedimento disciplinare previsto dai CCNL e nel caso in cui il comportamento de quo integri una fattispecie giuridicamente censurabile.

6.1. Misure applicabili nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di quadri e impiegati

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori Dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice

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disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall’apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel contratto può dar luogo, a seconda della gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- “richiamo verbale” nel caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell’ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello;

- “ammonizione scritta” nel caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell’ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave;

- “multa non superiore a tre ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio” e contingenza nel caso di inosservanza delle procedure interne previste dal presente Modello ovvero nell’adozione di un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nell’espletamento di Attività nelle Aree a Rischio, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;

- “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni” nel caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell’ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva;

- “licenziamento per mancanze con preavviso” (il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività nelle aree a Rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio);

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- “licenziamento per mancanze senza preavviso” (il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività nelle aree a Rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti".

Ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l’azienda).

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in Yokogawa Italia S.r.l., in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia tenuto altresì conto della prevedibilità dell'evento;

- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge;

- alle mansioni rivestite;

- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti integranti la mancanza;

- alle circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;

- all’eventuale recidiva o reiterazione.

In ogni caso, in sede di determinazione della gravità ed incisività della sanzione, potranno essere mutuati i criteri stabiliti nel codice penale e nei CCNL di riferimento, riguardo alla personalità del reo e alla comparazione delle circostanze di fatto.

6.2. Misure applicabili nei confronti dei lavoratori con qualifica di dirigente

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di principi, regole e procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili, in funzione della gravità o reiterazione della violazione, i provvedimenti di seguito indicati, in attuazione del CCNL dei dirigenti delle imprese industriali e in attuazione del principio legale della gradualità della sanzione:

- Il rimprovero scritto;

- La sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni;

- Il licenziamento con preavviso e il licenziamento per giusta causa che, comunque andranno applicati in casi di massima gravità della violazione commessa.

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In ogni caso, in sede di determinazione della gravità ed incisività della sanzione, potranno essere mutuati i criteri stabiliti nel codice penale e nei CCNL di riferimento, riguardo alla personalità del reo e alla comparazione delle circostanze del fatto.

6.3. Misure nei confronti degli amministratori

Nei confronti degli amministratori possono essere adottate le misure disciplinari previste nel paragrafo 6.2, con le modalità ivi descritte.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l’intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti.

6.4. Misure nei confronti dei sindaci

Nei confronti dei membri del collegio Sindacale possono essere adottate le misure disciplinari previste nel paragrafo 6.2, con le modalità ivi descritte.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più sindaci, l’Organismo di Vigilanza informa l’intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali proporranno all’Assemblea gli opportuni provvedimenti.

La comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori, dei direttori generali e compliance officers verranno applicate qualora per negligenza o imperizia non abbiano saputo individuare e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

6.5. Misure nei confronti dei Consulenti e Collaboratori

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Collaboratori delle regole di cui al Modello adottato da Yokogawa Italia S.r.l. agli stessi applicabili o di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, che dovranno essere espressamente accettate.

Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

7. Aggiornamento ed adeguamento del Modello