• Non ci sono risultati.

Le prime embrionali manifestazioni legislative volte a sanzionare la causazione

causazione dell’evento morte in occasione di violazione di norme del Codice della strada.

Focalizzando l’attenzione sul piano della normativa di riferimento della tematica in disamina, in epoca previa all’introduzione del delitto di omicidio stradale da parte della l. n. 41/2016, disciplinava l’omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, l’articolo 589 c.p., ai commi primo e secondo87.

Sulla pena base prevista per l’omicidio colposo semplice, postulante la reclusione da sei mesi a cinque anni, il comma primo dell’articolo 589 c.p. puniva con la reclusione da due a sei anni chiunque avesse cagionato la morte di un uomo nella violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Facilmente desumibile come la violazione delle norme sulla circolazione stradale fosse considerata pacificamente a guisa di circostanza aggravante speciale, ad effetto speciale88, del delitto di omicidio colposo, con conseguente ammissibilità del giudizio di

bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti concorrenti89.

Costante giurisprudenza90 era incline a ritenere che, ai fini della sussistenza della

aggravante in parola, non fosse necessaria la violazione di una specifica norma del codice della strada, essendo sufficiente l’inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia

a prova semplificata, lasciando fuori il dolo eventuale; il livello della pena sarà più contenuto ma si tratta pur sempre della reclusione con massimi di dieci/dodici anni, elevabili a diciotto anni in presenza di pluralità di vittime; se poi il responsabile si dà alla fuga è assicurato un supplemento di almeno cinque anni. È difficile per ora prevedere se il legislatore si fermerà qui o se assisteremo, sotto nuove pressioni mediatiche, al varo di ulteriori figure specifiche di omicidio colposo accompagnate da analoghe fattispecie di lesioni gravi o gravissime. Appare sicuro, invece, qualche eccesso sanzionatorio per i casi meno gravi: basta rileggere separatamente alcune delle ipotesi previste dal comma 5 del nuovo art. 589-bis e collocarle in contesti particolari. Può darsi che i limiti alla discrezionalità giudiziale vengano sottoposti all’attenzione della Corte Costituzionale ma non è agevole prefigurare l’esito di eccezioni di incostituzionalità. Comunque l’appiattimento di casi molto diversi nello schema dell’omicidio stradale non è risultato soddisfacente ed è quindi augurabile che non sia precluso, sia pure in vicende gravissime, l’inquadramento nell’ambito dell’omicidio doloso, rimandando in soffitta la formula di Frank».

87 Il cui regime sanzionatorio veniva inasprito da parte della legge 23 maggio 2008, n. 92. 88 Comportando un aumento della pena base superiore ad un terzo.

89 Cass., Sez. IV, 31 luglio 1974, n. 9862, in Foro it., 1976; Cass., Sez. IV, 30 settembre 1974, n. 889, in

CED Cass., 1975/129148.

90 Cass., Sez. IV, 29 gennaio 1974, n.7076, in CED Cass., 1974/128250; Cass., Sez. IV, 6 maggio 1983, n.

e diligenza di cui al codice innanzi menzionato, nell’ottica di soddisfare l’esigenza di una più intensa tutela penale in un settore della vita relazionale fondamentale dal punto di vista socio-economico, ma connotato da un elevatissimo livello di rischio per l’incolumità individuale.

A nulla rilevando, pertanto, che la lesione all’interesse specifico tutelato dalla norma sia derivato dalla violazione di norme comportamentali dettate dal codice della strada, ovvero da una condotto contraria alle comuni regole di prudenza e diligenza, dal momento che, tali ultime, devono ritenersi parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come è dato desumere dall’articolo 140 C.d.S.91.

L’articolo 589 c.p., al comma terzo92, prevedeva che si applicasse la reclusione da tre

a dieci anni se il fatto fosse stato commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da un conducente che si trovava in stato di ebbrezza con un tasso di alcool nel sangue superiore a 1,5 g/l oppure da un soggetto che si trovava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La scelta optata dal legislatore di condizionare l’aggravamento di pena alla soglia massima appariva ragionevolmente giustificata dal fatto che i rischi maggiori per la circolazione stradale si riscontrano quando viene superata la predetta soglia di alcool nel sangue, ovvero uno stato di vera e propria ubriachezza.

Norma che, in via di ragionevolezza, avrebbe dovuto essere coordinata con le contravvenzioni di cui agli articoli 186 e 187 C.d.S., non accogliendo la tesi estensiva comprensiva di chiunque – non necessariamente, pertanto, chi si fosse posto alla guida di un veicolo a motore – avesse cagionato un incidente, violando le norme sulla circolazione stradale, in stato alterato, e posto che il fenomeno che il legislatore aveva inteso colpire più duramente erano le morti cagionate da chi guidava un veicolo a motore in condizioni

91 L’utente della strada deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione

ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

92 Problematiche derivavano dall’imprecisa formulazione della disposizione, che non si riferiva

espressamente ai soli soggetti che si ponevano alla guida di un veicolo a motore, essendo sufficiente che il soggetto avesse violato le norme sulla disciplina della circolazione stradale agendo in stato di ebbrezza grave oppure sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il dato letterale poteva giustificare un’interpretazione della norma che svincolasse il delitto in esame dalla integrazione delle contravvenzioni di cui agli articoli 186 e 187 C.d.S., con la conseguenza che il destinatario della fattispecie avrebbe potuto essere non soltanto chi conduceva un veicolo a motore sotto l’effetto di sostanze alcoliche o droganti, ma chiunque, violando, sotto tale effetto, una regola cautelare riconducibile al settore della circolazione stradale, provocava la morte di un uomo.

psico-fisiche alterate dall’assunzione di sostanze alcoliche o droganti.

Per quanto concerneva, poi, la problematica circa la connessione tra lo stato di alterazione psico-fisica del conducente 93 e la violazione di una norma cautelare di

condotta relativa alla disciplina della circolazione stradale, ovverossia in merito al quesito se fosse sufficiente riscontrare uno stato di alterazione del conducente al fine di ritenere integrata la fattispecie di reato, ovvero se fosse anche necessario accertare se tale condizione avesse effettivamente influito nella violazione della regola cautelare, il dato letterale faceva propendere per la prima delle soluzioni.

Intentio legis, tale ultima, che sembrava mascherare una sorta di responsabilità

oggettiva dal momento che l’inasprimento in parola veniva irrogato sulla scorta di un mero versari in re illicita94.

Cosicché la giurisprudenza interveniva al fine di ricollocare nel solco costituzionale la suddetta gravante, adottando un’interpretazione conforme ai principi generali in tema di imputazione soggettiva che, ai fini dell’applicazione della fattispecie circostanziata, richiedesse l’accertamento e del nesso eziologico tra lo stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool o di droga e la violazione della regola di condotta, e l’accertamento del vincolo causale tra l’inosservanza anzi detta e la verificazione dell’evento morte, con la conseguenza che, ove non fosse stata accertato il primo vincolo, avrebbe dovuto rivivere la fattispecie non aggravata, considerato che la violazione della regola cautelare che ha portato alla causazione dell’evento si sarebbe verificata anche se il soggetto si fosse trovato in condizioni psico-fisiche non alterate.

Per un quadro complessivo della ipotesi in parola, occorre rammentare come la medesima non richiamava gli articoli 186, comma 7, e 187, comma 8 C.d.S., cosicché la aggravante in questione non avrebbe potuto essere applicata qualora il guidatore avesse deciso di sottrarsi agli accertamenti tecnici del tasso alcolemico o della presenza di sostanze stupefacenti nei liquidi biologici95.

93 Derivante dall’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti o psicotrope.

94C. RUGA RIVA, Modifiche in materia di diritto penale sostanziale, Omicidio colposo e lesioni personali

colpose, in O.MAZZA-F.VIGANÒ, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio 2008,

n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125), Torino, 2008, p. 77.

95 Lacuna il cui effetto avrebbe potuto essere quello di incentivare coloro che avessero causato incidenti

mortali a rifiutare ogni accertamento, nel caso in cui avessero assunto sostanze stupefacenti o avessero ritenuto probabile avere un tasso alcolico nel sangue superiore a 1,5 g/l, dal momento che, così facendo, non vi sarebbe stato più modo di accertare l’assunzione della droga o l’effettivo superamento della soglia menzionata, con la conseguenza che il conducente avrebbe ottenuto un trattamento più blando, siccome

Infine, esulando momentaneamente dal diritto sostanziale, sembra utile ricordare come la norma di cui all’articolo 589 c.p.96, prevedeva come, in materia di omicidio commesso

durante la circolazione stradale, in caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applicasse la pena che avrebbe dovuto essere irrogata per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, non potendo, tuttavia, la pena superare gli anni quindici.

Disposizione che, come chiarito dalla giurisprudenza97, non va ad integrare

un’autonoma figura di reato complesso, né ad una aggravante del reato di cui all’articolo 589 c.p., ma un mero concorso formale di reati, unificati solo in punto di pena, conservando, ogni fattispecie, la propria autonomia e distinzione.