Gli accertamenti dei quali si è ampiamente parlato presuppongono il consenso o, quantomeno, la collaborazione del conducente.
Onde evitare condotte ostruzionistiche da parte degli interessati, il comma settimo dell’articolo 186 del codice della strada estende le pene previste per il reato di cui alla lettera c) del comma secondo del medesimo articolo a chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti tecnici, parificando, in punto di pena, il rifiuto alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Chiaro, tuttavia, come ben diverso risulta essere il mero rifiuto di sottoporsi agli accertamenti in parola dal concreto accertamento dello stato di ebbrezza al momento della guida.
Sul tema sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite, confermando l’evidente diversità tra la condizione di chi provochi un incidente conducendo un veicolo in stato di ebbrezza rispetto a chi cagioni speculare evento rifiutandosi, poi, di sottoporsi agli accertamenti del caso.
Ragione, tale ultima, che porta ad escludere l’aggravante di cui all’articolo 186, comma 2-bis, del codice della strada, dal momento che, requisito essenziale della suddetta, risulta appunto essere l’appurato stato di ebbrezza. Argomento suffragato dalla lettera stessa della norma, considerato che l’articolo 186, comma settimo, richiama espressamente la lettera c) del comma secondo, e non anche il comma 2-bis dello stesso articolo.
Per il reato in esame è, tuttavia, prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un lasso temporale da sei mesi a due anni, ovvero la revoca se il fatto è compiuto da soggetto già condannato per lo stesso reato nei due anni precedenti, nonché la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
Nel caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico da parte dei conducenti di cui all’articolo 186-bis del codice della strada, la pena prevista dalla lettera c) dell’articolo 186 del codice della strada è aumentata da un terzo alla metà. Alla stessa si combina la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo.
La scelta legislativa di penalizzare il rifiuto di sottoporsi ai controlli stradali ha generato svariati dubbi in dottrina sotto il profilo della conciliabilità con il diritto dell’indagato a tenere un atteggiamento autodifensivo che si risolva nel rifiuto di cooperare con l’autorità nella formazione di una prova a proprio detrimento, dal momento che risulterebbe difficile conciliare la sanzione contro il rifiuto con la tutela del diritto a non autoincriminarsi, in ossequio al principio del nemo tenetur se detegere .
Il comportamento incriminato dalla norma non richiede espressamente un rifiuto conclamato. Risulta, infatti, sufficiente un comportamento concludente, come, ad esempio, l’allontanamento dal luogo al fine di sottrarsi all’intimazione da parte degli organi di Polizia.
Ci si è chiesto quale fosse la risposta più idonea a fronte di colui che, a causa dell’alcool ingerito, non fosse in grado di percepire l’invito alla sottoposizione agli accertamenti de quibus.
A mente di una prima soluzione, il soggetto avrebbe dovuto rispondere del reato in esame, essendo, lo stato di alterazione psico-fisica, derivato di un consapevole utilizzo di alcolici.
Secondo una diversa interpretazione ermeneutica, verrebbe integrata, nel caso sopra richiamato, l’ultronea fattispecie di cui alla lettera c) dell’articolo 186 del codice della strada, nel desumere il tasso alcolemico di cui alla norma in parola dall’incapacità del
guidatore a tenere un comportamento idoneamente collaborativo con la Polizia stradale, onde rinvenire l’effetto tasso alcolemico presente nel sangue dell’interessato.
Qualsivoglia debba comunque essere la soluzione esegetica adottata, residua la possibilità, in capo all’organo giudicante, di reperire, dalla condotta del conducente manifestata e descritta dalla Polizia stradale tramite verbale, lo stato di ebbrezza e, così, approdare ad una condanna per il reato di cui al secondo comma dell’articolo 186 del codice della strada.
Occorre evidenziare, inoltre, come la giurisprudenza di legittimità tenda a ritenere configurato il reato in commento anche nel caso in cui l’interessato, pur ammettendo il previo utilizzo di alcolici, rifiuti di sottoporsi agli accertamenti del caso, dal momento che la precisa gradazione di alcool nel sangue non funge solo a guisa di prova ai fini della responsabilità, ma anche quale base per la determinazione della pena da irrogare.
Reato, quello delineato, istantaneo che si perfeziona con il solo rifiuto di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico, risultando irrilevante, pertanto, l’eventuale posteriore ripensamento da parte dell’interessato, non essendo contemplata, da parte della norma, un ravvedimento operoso qualora il reato risulti già consumato.
Reato non escluso, in caso di opposto rifiuto, nemmeno dalla disponibilità del soggetto agente a sottoporsi all’esame del tasso alcolemico mediante prelievo ematico, al fine evidente di eludere quegli accertamenti che produrrebbero l’effettivo stato dell’interessato solo se effettuati nell’immediatezza dell’accaduto.
Ovviamente, presupposto della rilevanza penale del rifiuto è la legittimità della richiesta da parte degli organi di Polizia, di sottoporsi agli accertamenti con etilometro, nel caso di esito positivo degli accertamenti qualitativi, ovvero del sanitario in caso di conducente coinvolto in sinistro stradale.
Reato, infine, che può concorrere con il diverso di guida in stato di ebbrezza, essendo diverso il fine delle rispettive incriminazioni, evitare che soggetti in condizioni psico- fisiche non idonee alla conduzione di veicoli si pongano alla guida creando un pericolo per la pubblica incolumità, per quanto riguarda il secondo comma dell’articolo 186 del codice della strada, impedire che vengano opposti ostacoli all’attività di controllo eseguita dalla Polizia stradale, per quanto concerne il comma settimo della stessa norma.
Il soggetto sarà chiamato a rispondere di entrambi i reati solo se, sulla scorta di sintomi univoci riscontrabili dalla propria condotta e stato, sia possibile affermare che il conducente abbia opposto rifiuto agli accertamenti in parola ed abbia guidato il veicolo in stato di ebbrezza.
C
APITOLOS
ECONDOL
A DISCIPLINA DELL’
OMICIDIO STRADALE E DELLE LESIONI STRADALI:
ITER NORMATIVO VERSO GLI ATTUALI ARTICOLI