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Questi esempi di interessi criminali anche nel comparto agro-alimentare confermano dun que le linee evolutive delle attuali organizzazioni criminali per la gestione della “criminali-

2.5 Principali riferimenti normativi e criticità

Per un ulteriore ambito di riflessione, può essere utile richiamare i principali rife- rimenti normativi di settore sui quali si reputa opportuno proseguire il percorso già in- trapreso dal legislatore nazionale per un adeguamento che conferisca concreti strumenti operativi alla polizia giudiziaria nello specifico settore.

La normativa del settore può essere così sintetizzata:

a. Settore “frodi comunitarie” (illeciti percepimenti di erogazioni pubbliche)

- art. 640 bis c.p.: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, reclu- sione da 1 a 6 anni;

- art. 316 ter c.p.: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica la somma amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822;

- art. 2, legge 23 dicembre 1986 n. 898 (norma speciale): Indebita percezione di erogazio- 5 Con il termine “agrofarmaco” o “fitosanitario” (più noti come “antiparassitario “ o “pesticida”) si definisce una

categoria di specialità per la cura della malattia delle piante o atte a regolare i loro processi vitali (ad esclusione dei fertilizzanti). In relazione all’elevato profilo tossicologico dei prodotti, la loro commercializzazione è regola- mentata da specifiche norme di settore (D.P.R. 290/2001) che prevedono:

l’autorizzazione al commercio e alla vendita dell’autorità sanitaria regionale; l’abilitazione del locale alla vendita;

il registro di carico e di scarico;

il cosiddetto “patentino” per l’acquirente; il modulo di acquisto per gli agrofarmaci;

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ni a danno dello Stato riferiti al Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (Feaga) o al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr), reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se la somma percepita è inferiore a 5.000 euro, si applica la sola sanzione amministrativa da 150 euro a 150.000 euro (criteri indicati all’art. 3).

Altre norme di riferimento:

- art. 314 c.p.: peculato;

- art. 316 bis c.p.: malversazione a danno dello Stato;

- art. 317 c.p. : concussione;

- art. 318 – 319 c.p.: corruzione;

- art. 322 bis c.p.: peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari della Comunità europee e di Stati;

- art. 416 c.p.: associazione per delinquere;

- art. 416 bis c.p.: associazione per delinquere di tipo mafioso.

b. Settore “frodi agroalimentari”

- art. 440 c.p.: adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, reclusione da 3 a 10 anni;

- art. 442 c.p.: commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, reclusione da 3 a 10 anni;

- art. 444 cp. : commercio di sostanze alimentari nocive reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a euro 51;

- art. 515 c.p. : frode nell’esercizio del commercio, reclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 2.065;

- art. 516 c.p.: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 20.000 euro;

- art. 517 c.p.: vendita di prodotti industriali con segni mendaci, reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro;

- art. 517 bis c.p.: circostanza aggravante per i reati 515, 516 e 517 riferiti ad alimentati/ bevande con denominazione di origine/geografica o con marchi protetti (pene aumen- tate di 1/3 del massimo edittale);

- art. 517 quarter: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 euro (art. introdotto dalla ex L. 23.7.2009 n. 99 cd. “Internazionalizzazione delle imprese”);

- l’art. 517-quater al terzo comma stabilisce che, quando non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 416 c.p., se il delitto è commesso in modo sistematico o attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate la pena è della reclusione fino a tre anni e dalla multa fino a 30.000 euro.

c. Disciplina della destinazione dei beni sequestrati e misure di sicurezza patrimoniali

La L. 23 luglio 2009, n. 99 (cosidetta “Internazionalizzazione delle imprese”) prevede:

- art. 16, l’affidamento in custodia giudiziale agli organi di Polizia Giudiziaria - ove ne facciano richiesta – dei beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti, e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale (ovvero l’affidamento ad altri organi dello Stato o ad altri Enti pubblici nonché economi-

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ci, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale);

- art. 15, la confisca “per equivalente” qualora non sia possibile eseguire la confisca ordi- naria, per un valore corrispondente al profitto;

- art. 15 c. 3, la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza per il reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., realizzata allo scopo di commettere il delitto di cui all’art. 517-quater;

- art. 18, altre misure per il contrasto alle frodi nel settore oleario (dichiarazione origine olio da parte dei frantoi ad Agea).

In sintesi, l’attuale quadro normativo evidenzia due principali criticità:

- in ordine alle frodi comunitarie, il controverso rapporto (specialità o sussidiarietà) esi- stente tra il reato di cui all’art. 640-bis c.p. e i reati di cui all’art. 316-ter c.p. e all’art. 2 L. 898/86 (frodi agricole) è spesso causa di incertezze, sia per gli organi investigativi che per la stessa Autorità Giudiziaria, che si riflettono negativamente sugli esiti processuali e sul corretto impiego degli strumenti investigativi (ad esempio intercettazioni telefoni- che) e cautelari, atteso che l’esiguità della pena prevista dall’art. 316-ter c.p. e all’art. 2 L. 898/86 (reclusione da 6 mesi a tre anni) non ne consente l’impiego;

- per quanto riguarda, invece, le frodi agroalimentari, la fissazione di pene edittali mas- sime che non superano la soglia dei 2 anni di reclusione per le fattispecie più comuni non appare costituire un concreto deterrente per chi opera nel settore con interessi criminali e non consente nel corso delle indagini l’impiego di strumenti di ricerca della prova particolarmente incisivi (ad esempio le intercettazioni telefoniche e ambientali) che, in un contesto di criminalità economica, appaiono senz’altro necessari.

Nell’ottica di superare le evidenziate criticità normative (come peraltro è emerso in sede Comitato per la Lotta alla Frode su proposta formulata dal Comando Carabinieri Po- litiche Agricole e Alimentari) si ritiene opportuna una iniziativa legislativa per apportare «modifiche al sistema di tutela penale in materia di frodi comunitarie e agroalimentari (cosidetta agropirateria)».

Più in generale, si è sottolineata l’esigenza di:

- un corpus iuris comune a tutti i paesi comunitari che preveda sanzioni amministrative e/o penali minime efficaci ed adeguate anche a dissuadere dalla commissione di com- portamenti fraudolenti e a concretizzare le azioni di recupero;

- un ampliamento degli strumenti di cooperazione internazionale per il contrasto dell’a- gropirateria.

Inoltre, altre criticità riguardano alcuni orientamenti giurisprudenziali che hanno posto in discussione l’attuale impianto normativo con riferimento:

- alla nozione di Made in Italy che dovrebbe escludere a rigore i prodotti di provenienza straniera anche non prevalenti nel prodotto finale oppure inseriti in un processo di lavo- razione/trasformazione nazionale (ad esempio problematica del pomodoro concentrato cinese);

- alla tutela di alcune denominazioni DOp/Igp con riferimento alle singole aggettivazioni/ attribuzioni (ad esempio caso della denominazione “balsamico”).

Su tali aspetti un indirizzo normativo più appropriato consentirebbe di dirimere que- stioni che hanno visto provvedimenti di sequestro della Polizia Giudiziaria convalidati dal GIp successivamente annullati in sede di Tribunale del Riesame.

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