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PRINCIPI CONTABILI

Nel documento Pirelli & C. S.p.A. - Milano (pagine 68-73)

IL GRUPPO PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI E

NOTE AI PROSPETTI CONSOLIDATI

1. PRINCIPI CONTABILI

Ai sensi dell’art. 81 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, il Gruppo Pirelli & C. ha predisposto la relazione semestrale in base allo IAS 34, che disciplina l’informativa finanziaria infrannuale, in forma sintetica.

Si precisa che la valutazione e la misurazione delle grandezze contabili per quanto riguarda i dati del primo semestre 2007 si basano sui principi IFRS in vigore al 30 giugno 2007; gli IFRS in vigore al 31 dicembre 2007 potrebbero differire da quelli utilizzati per la predisposizione del presente documento, per effetto di future omologazioni da parte della Commissione Europea di nuovi standard, nuove interpretazioni, linee guida emesse dall’IFRIC. Il bilancio al 31 dicembre 2007 potrebbe essere interessato da tali modifiche.

Nella predisposizione della presente relazione semestrale sono stati applicati gli stessi principi contabili adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2006.

Principi ed interpretazioni in vigore dal 1° gennaio 2007 ma non applicabili al Gruppo:

• IFRIC 7 - Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate

Tale interpretazione, omologata dalla UE nel maggio 2006 (Regolamento CE n.

708/2006), fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione dei requisiti dello IAS 29 in un esercizio in cui un’entità individui per la prima volta l’esistenza di iperinflazione nell’economia della sua valuta funzionale. In base all’IFRIC 7, l’entità deve procedere alla rideterminazione dei propri valori di bilancio conformemente allo IAS 29 come se l’economia fosse sempre stata iperinflazionata.

• IFRIC 8 - Ambito di applicazione dell’IFRS 2

L’IFRIC 8, omologato dalla UE nel settembre 2006 (Regolamento CE n.

1329/2006), precisa che l’IFRS 2 si applica anche ai contratti nei quali un’impresa effettua pagamenti basati su azioni a fronte di prestazioni apparentemente senza corrispettivo.

In particolare, l’IFRIC 8 precisa che, se il valore della prestazione identificabile appare inferiore al fair value dello strumento di capitale proprio assegnato (o della passività sostenuta) si presume che una prestazione addizionale sia stata o verrà ricevuta.

• IFRIC 9 – Rideterminazione del valore dei derivati incorporati

Tale interpretazione, omologata dalla UE nel settembre 2006 (Regolamento CE n. 1329/2006), precisa che la valutazione di separare i derivati incorporati dal contratto primario e di contabilizzarli separatamente come derivati debba essere effettuata nel momento in cui l’entità diventa parte del contratto, ossia al momento del riconoscimento iniziale. Non è ammessa una rimisurazione successiva, a meno che non vi sia una variazione delle condizioni contrattuali che modifichi significativamente i flussi finanziari originari.

Principi in vigore dal 1° gennaio 2007 che avranno impatti sul bilancio annuale:

• IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative

Tale principio, omologato dalla UE nel gennaio 2006 (Regolamento CE n.

108/2006), sostituisce integralmente lo IAS 30 (Informazioni Richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari) e recepisce la sezione delle informazioni integrative (disclosures) contenute nello IAS 32 (Strumenti finanziari: esposizione in bilancio e informazioni integrative) pur con modifiche o integrazioni; conseguentemente, lo IAS 32 modifica il suo titolo in “Strumenti finanziari: presentazione”.

• Modifiche allo IAS 1 - Presentazione del bilancio – Informazioni relative al capitale.

Tali modifiche, omologate dalla UE nel gennaio 2006 (Regolamento CE n. 108-2006) prevedono che un’entità debba presentare un’informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di valutare i suoi obiettivi, le sue politiche e le sue procedure di gestione del capitale.

• IFRIC 10 – Bilanci intermedi e perdite di valore

Tale interpretazione, omologata dalla UE nel giugno 2007 (Regolamento CE n.

610/2007) tratta dell’interazione fra i requisiti dello IAS 34 (Bilanci Intermedi) e la riduzione di valore del goodwill (IAS 36 – perdita di valore delle attività) e di alcune attività finanziarie (IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione) per perdite di valore. L’IFRIC 10 prevede che se in un bilancio intermedio il valore del goodwill o di un’attività finanziaria rappresentata da strumenti di capitale viene ridotto per perdite di valore, tali perdite di valore, qualora vengano meno i motivi delle svalutazioni, non possono essere stornate nei successivi bilanci intermedi o nel bilancio annuale.

Schemi di bilancio

Rispetto al bilancio consolidato pubblicato al 31 Dicembre 2006, sono state ridenominate le seguenti voci di conto economico:

- “Valutazione di attività finanziarie” ridenominata “Risultato delle attività finanziarie valutate a fair value”;

- “Utile/(perdita) netta da attività cedute/da cedere” ridenominata in “Risultato attività operative cessate”.

Nello Stato Patrimoniale sono state ridenominate le seguenti voci:

- “Attività destinate ad essere cedute” è stata ridenominata in “Attività non correnti possedute per la vendita”;

- “Imposte differite attive” è stata ridenominata in “Attività per imposte anticipate”;

- “Imposte differite passive” è stata ridenominata in “Fondo imposte differite”.

Le “perdite di valore di attività finanziarie disponibili per la vendita” sono state riclassificate dalla voce “valutazione di attività finanziarie” (ora ridenominata in

“risultato delle attività finanziarie valutate a fair value”) negli “oneri finanziari”.

Analoga riclassifica è stata operata per il periodo comparativo per un importo pari a Euro 1.880 migliaia.

Le “plusvalenze e le minusvalenze da cessione di titoli detenuti per la negoziazione”

sono state riclassificate rispettivamente dalle voci “proventi finanziari” e “oneri finanziari” alla voce “valutazione di attività finanziarie” (ora ridenominata in

“risultato delle attività finanziarie valutate a fair value”).

Analoga riclassifica è stata operata per il periodo comparativo per importi pari rispettivamente a Euro 7.244 migliaia e Euro 1.414 migliaia.

Si precisa inoltre che la società ha applicato quanto stabilito dalla delibera Consob n.

15519 del 27 luglio 2006 in materia di schemi di bilancio e dalla Comunicazione Consob n.6064293 del 28 luglio 2006 in materia di informativa societaria.

In conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n° 38 del 28 febbraio 2005, il presente bilancio intermedio è redatto utilizzando l’euro come moneta di conto.

Attività non correnti possedute per la vendita

Per quanto riguarda la partecipazione in Olimpia S.p.A., è stato raggiunto, in data 28 aprile 2007, un accordo di cessione totale della partecipazione da parte dei soci Pirelli e Sintonia a primari investitori istituzionali finanziari e soggetti industriali.

Per effetto di quanto sopra, la partecipazione in Olimpia S.p.A. è stata classificata nello stato patrimoniale al 30 giugno 2007 come “attività non corrente posseduta per la vendita”, e gli effetti economici sono stati classificati nella voce “risultato attività operative cessate”. Per omogeneità di rappresentazione, tale trattamento è stato adottato anche per i dati economici al 30 giugno 2006.

Stagionalità

L’andamento dei ricavi non risente di significative dinamiche connesse a fattori di stagionalità.

2. INFORMATIVA DI SETTORE

Nel documento Pirelli & C. S.p.A. - Milano (pagine 68-73)

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