CAPITOLO 3: La contabilizzazione delle operazioni di copertura
3.2 Principi generali di contabilizzazione
Fino all’introduzione del D.lgs. 38/2005, quando tutti i bilanci venivano ancora redatti secondo le norme interne, non vi era alcun principio contabile nazionale che disponesse delle regole per la rappresentazione degli strumenti finanziari derivati di copertura, se non solo per i rischi valutari.
Per tale motivo, la prassi contabile dei grandi gruppi industriali, commerciali e di servizi è stata perciò influenzata e in un certo senso “guidata”, dalle disposizioni previste dalla Banca d’Italia che già si era espressa con precisione in merito all’iscrizione dei contratti
derivati nei bilanci delle imprese bancarie e finanziarie2.
Ai fini dell’identificazione delle operazioni in derivati e di evitare interpretazioni differenti e soggettive da parte dei valutatori di bilancio, tramite le istruzioni emanate in
attuazione del D.lgs. 87/19923, la Banca d’Italia vi ha dedicato un’intera sezione4.
Tramite le disposizioni indicate da Banca d’Italia, viene definito il concetto di “operazione fuori bilancio” all’interno della quale categoria rientrano:
a) contratti di compravendita non ancora regolati di titoli e valute; b) contratti derivati con titolo sottostante (futures, option);
c) contrati derivati su valute (domestic currency swaps, currency option, ecc.); d) contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o
altre attività (interest rate swaps, interest rate option, fra, ecc.);
e) depositi e finanziamenti già stipulati e da erogare o da ricevere ad una data futura predeterminata (pronti contro termine).
2 “Rassegna sistematica delle principali differenze fra ias e principi contabili nazionali”, Organismo italiano di contabilità – comitato tecnico scientifico, 2003.
3 Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.
E’ importante notare come Banca d’Italia avesse individuato tutte queste operazioni, tipicamente di finanza derivata, all’interno della macro-categoria delle operazioni fuori bilancio.
L’Articolo 75 del già citato Decreto legislativo 87/1992, stabilisce i criteri per la stesura
del bilancio con un impianto che rispecchia per la maggior parte quella prevista dall’art. 2423 bis del codice civile per le imprese industriali e commerciali, tuttavia la particolarità delle imprese bancarie e finanziarie ha suggerito l’adozione di criteri parzialmente differenti rispetto a quelli indicati per le altre categorie di imprese, e seppur mantenendo il riferimento ai principi fondamentali della competenza economica e della prudenza, individua alcune fattispecie che consentono di derogare alcuni “classici” princìpi generali di redazione del bilancio.
In particolare al comma 4 del sopra citato articolo, troviamo l’anticipazione a ciò che a seguito dell’adozione dei principi Ias/Ifrs, sarebbe diventato uno standard, e cioè il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Il legislatore del 1992, ha ritenuto opportuno imporre in tale sede questo principio, che rende essenziale che già nella fase di rilevazione delle operazioni si abbia la conoscenza di tutti i relativi elementi in modo che l’evento oggetto di contabilizzazione non sia considerato a se stante, bensì come parte di un’unica operazione. Quanto appena affermato è facilmente riscontrabile proprio nel caso delle operazioni di copertura, nelle quali la stipula di un contratto derivato non deve essere vista come un’operazione indipendente (come potrebbe esserlo se il fine fosse quello speculativo), ma deve essere valutata nel suo complesso, nel caso di specie garantire agli strumenti coperti e quelli di copertura, un medesimo metodo di rappresentazione in bilancio.
Fra i princìpi generali di redazione del bilancio, troviamo poi il divieto generale di compensi di partite, e cioè l’impossibilità di eliminare due voci di segno contrario che
abbiano il medesimo importo oppure di indicare in bilancio solo il saldo dei loro importi6.
Tale principio viene richiamato all’art. 7 del D.lgs. 87/92 il quale concede, nei casi
richiamati 7, la possibilità di derogare il divieto.
5 “Criteri per la redazione dei conti del bilancio”, Art. 7, D.lgs. 87/1992.
6 F. Dezzani, P. Pisoni, L. Puddu, “Il bilancio”, Giuffrè, 2011.
7 “Sono vietati compensi di partite. Fanno eccezione a tale principio i casi espressamente previsti
dal presente decreto e quelli disciplinati dagli atti di cui all'art. 5 quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni di copertura”, Art. 7 comma 5,
Un’ulteriore deroga, stavolta relativa ai princìpi per le valutazioni di fine esercizio, è riscontrabile all’articolo 15 del citato decreto, nel quale viene imposto che le attività e le passività in bilancio e fuori bilancio, se tra loro collegate, devono essere valutate in modo coerente.
Questa è una chiara deroga al principio generale della separatezza valutativa, in base al
quale le attività e passività in bilancio e fuori bilancio sono valutate separatamente8.
Ciò assume notevole rilevanza nella valutazione degli strumenti finanziari, soprattutto quelli di copertura, nei quali il rapporto di collegamento tra posizione coperta e strumento di copertura è evidente.
A fronte di questo articolato impianto normativo previsto per gli istituti creditizi e finanziari, non è mai stata emanata un’analoga disciplina applicabile nella redazione del bilancio delle imprese industriali e commerciali, motivo per il quale si è reagito mediante l’applicazione estensiva delle disposizioni contenute nel D.lgs. 87/92, anche se tale approccio non sempre è stato ritenuto valido da parte della dottrina.
Il radicale mutamento di prospettiva avviene con l’introduzione del citato D.lgs. 38/2005, che introduce l’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.
A seguito di tale decreto infatti, la disciplina contenuta nel D.lgs. 87/2 e nei relativi provvedimenti attuativi della Banca d’Italia non trova più applicazione nei confronti delle
banche e degli altri intermediari finanziari9, poiché questi sono ora tenuti alla redazione
del bilancio secondo gli standard internazionali e precisamente in relazione al trattamento degli strumenti finanziari, ai principi IAS 32 “Strumenti finanziari: espozizione in bilancio”, allo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” e infine nell’IFRS 7 “ Strumenti finanziari: informazioni integrative”.
Questo ovviamente vale per tutte le altre imprese, industriali e commerciali, che per obbligo o per opzione redigendo il bilancio secondo gli standard Ias/Ifrs, dovranno valutare e rappresentare in bilancio gli strumenti finanziari sulla base delle regole descritte nei principi appena richiamati.
8 “Le attività e passività in bilancio e fuori bilancio sono valutate separatamente; tuttavia, le attività e le passività tra loro collegate sono valutate in modo coerente”, Art. 15 comma 1 c), D.lgs. 87/1992.
9 Anche se va ricordato che la disciplina di tale decreto continua ad essere applicata alle società finanziarie iscritte nell’albo di cui all’art 106 TUB escluse dall’applicazione dei principi contabili internazionali.
Si può però ora affermare che l’asimmetria normativa non è più rappresentata dalla diversa disciplina delle imprese bancarie rispetto a quelle industriali, poiché è possibile individuare da una parte le imprese che redigono i loro bilanci secondo i principi internazionali e dall’altro tutte le altre imprese che continuano a seguire le regole contenute nel codice civile.
Per queste ultime quindi continuano per il momento a esistere i dubbi interpretativi in merito al trattamento contabile da seguire per la valutazione e rappresentazione degli strumenti finanziari derivati e ad alcune operazioni nelle quali essi trovano impiego. Va precisato che i dubbi in questione potrebbero risolversi con il recepimento della parte opzionale della Direttiva 65/2001 tramite la legge n. 34/2008, che all’art. 25 concederebbe la delega al Governo per la modifica dei criteri di valutazione previsti nel codice civile con adozione del fair value in via facoltativa per la valutazione di alcuni
strumenti finanziari, e in via obbligatoria per la valutazione dei derivati10.
Il sistema così delineato potrà condurre verso una parità di trattamento per la valutazione degli strumenti derivati per tutte le imprese, sia che redigano il bilancio secondo i principi internazionali piuttosto che nazionali, in tal modo la generalità delle imprese sarà tenuta a rilevare e rappresentare in bilancio tali strumenti finanziari sulla base della normativa prevista negli Ias 32 e 39 e nell’ IFRS 7.
10 Il completamento del recepimento sarebbe dovuto avvenire entro settembre 2009, ma l’art. 25 della L. n. 34/2008 non è stato attuato da parte del governo anche a causa della crisi finanziaria globale.