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ART. 132 - Ambito di applicazione

Il presente Titolo disciplina le procedure necessarie per l’affidamento di incarichi esterni di collaborazione , studio o ricerca ovvero di consulenze, presso il Comune di Occhiobello ai sensi

dell’art. 3, comma 56 della legge 244/2007. (Finanziaria 2008) e dell’art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

ART. 133 – Definizione

1. Gli incarichi aventi ad oggetto studi sono quelli il cui requisito essenziale è la consegna al committente da parte dell’incaricato di una relazione scritta finale, nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Per incarichi di ricerca, si intendono quelli il cui presupposto è la preventiva definizione di un programma da parte dell’amministrazione. Per incarichi di consulenza si ha riguardo alla richiesta di pareri ad esperti. Ogni altro incarico non rientrante concettualmente nelle tipologie prima indicate rientra genericamente nella nozione di collaborazioni.

2. Ai fini della disciplina recata dal presente Titolo, i predetti incarichi possono configurarsi come segue:

a) i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), costituiti da rapporti di collaborazione non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del Committente Comune di Occhiobello, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’art. 409 del Codice di procedura civile.

b) i contratti di lavoro autonomo occasionale, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l’incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo. Non è richiesta l’iscrizione in albi professionali.

c) i contratti di lavoro autonomo professionale, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l’incarico genera obbligazioni che richiedono il compimento di un’attività professionale, per la quale, di norma, è richiesta l’iscrizione in Ordini o Albi Professionali.

ART. 134 - Disciplina generale

1. Il ricorso agli incarichi di cui al presente titolo nonché degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale a esperti di particolare e comprovata specializzazione professionale in possesso del titolo di studio previsto dalle norme vigenti, è possibile esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) per esigenze per cui l’Ente non può far fronte con il personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;

c) per funzioni che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;

d) che riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica, o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate;

e) che si renda comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna, specie in ragione delle dimensioni degli obiettivi da perseguire in rapporto alle risorse assegnate col P.E.G. (clausola di salvaguardia), ovvero per le eventuali rilevanti implicazioni economiche-finanziarie, oppure ambientali od infine tecniche che rendono opportuno l’incarico;

f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. La sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma deve essere puntualmente motivata in dettaglio, esplicitandone le ragioni puntuali, nella determinazione di avvio del procedimento di conferimento dell’incarico.

3. Gli incarichi de quibus, potranno essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di comprovata specializzazione. Tale specializzazione, oltre che consistere in una maturata esperienza nel settore, deve essere comprovata anche dal possesso di un titolo di laurea magistrale o di laurea vecchio ordinamento o di un titolo di laurea specialistica attinente all’oggetto dell’incarico.

Potranno essere presi in considerazione anche percorsi completi e formalmente definiti dall’ordinamento professionale di riferimento, in aggiunta alla laurea triennale. °

4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell’attività informatica, nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Si dovrà dare altresì contezza di ciò nel provvedimento.

5. Non è consentito il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, e la violazione della presente disposizione è causa di responsabilità amministrativa per la Posizione Organizzativa responsabile.

6. Non è possibile conferire incarichi esterni a professionisti o Studi associati i cui componenti:

a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di opere o forniture;

b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

c) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;

d) siano cessati dal rapporto di lavoro con l’amministrazione e non sia ancora trascorso due intere annualità.

e) Sono altresì incompatibili con l’assunzione degli incarichi suddetti:

f) conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Generale;

g) rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza;

h) dipendenti del Comune, delle proprie Aziende Speciali e delle Società con prevalente capitale del Comune, collocati in aspettativa;

i) società, anche di fatto, nelle quali l’incaricato partecipi in qualsiasi forma (finanziaria, societaria di lavoro e/o di commistione di interesse); e tutti gli altri casi previsti dalla legge.

7. L'autorizzazione della Giunta Comunale è di norma contenuta nel P.E.G. di settore, salvo che la

preliminare programmazione annuale o pluriennale da assumersi in sede di Consiglio Comunale (ai sensi dell’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007).

8. Di norma all'inizio dell'esercizio finanziario ogni Responsabile di area individua concordemente con il Direttore generale le attività di interesse in base alla relazione previsionale e programmatica, al programma delle opere pubbliche, alla dotazione organica e relativo piano occupazionale e di formazione, e alle previsioni di bilancio in generale, salvo casi di urgenza.

9. Gli incarichi professionali e le consulenze non previsti nel P.E.G. sono conferiti previa assegnazione di risorse economiche da parte della Giunta Comunale. In assenza di disponibilità finanziaria è vietato alcun affidamento.

10. L’affidamento degli incarichi di cui al presente articolo ha, comunque, carattere di eccezionalità e occasionalità. Per gli stessi si prevede obbligatoriamente un monitoraggio annuale con relazione alla Commissione Bilancio ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

11. Gli eventuali incarichi che abbiano necessariamente carattere ripetitivo negli esercizi, devono tendere ad un contenimento della spesa mediante affidamenti pluriennali, convenzionamenti con altri Enti locali per affidamenti unitari.

° comma 3modificato con Delibera di G.M. n. 179 del 22/12/2020

ART. 135 - Tipologie di incarichi esclusi dall’applicazione delle procedure del presente regolamento

1. Sono esclusi dall’applicazione delle procedure del presente regolamento:

a) le prestazioni nella resa dei servizi qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, nonché gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione, avuto riguardo per tutte queste fattispecie all’elenco dei servizi allegato al D.Lgs 163/2006 (codice contratti);

b) a rappresentanza in giudizio ed il patrocinio amministrativo;

c) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge;

d) gli incarichi conferiti ai sensi del succitato D.Lgs 163/2006;

e) il conferimento di incarichi per collaboratori presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 267/2000;

f) gli incarichi di alta specializzazione così come individuati ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs 267/2000;

g) l’acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri enti locali e/o pubbliche amministrazioni, in applicazione dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs 267/2000 (convenzioni tra enti locali per l’esercizio di funzioni e servizi), dell’art. 15 della legge 241/1990 (accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune) ovvero dell’art. 43, comma 3, della legge 449/1997 (convenzioni con soggetti pubblici);

h) le attività di collaborazione artistico-culturali; le attività di componente esperto nella valutazione dei concorsi e selezione pubbliche disciplinate dal DPR 487/19994, nonché i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

2. ogni altra attività di collaborazione soggetta a disciplina speciale, che porta a prescindere dal titolo di studio posseduto;

3. le prestazioni meramente occasionali e/o episodica che si svolgono in maniera del tutto autonoma.

4. Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto

“intuitu personae” e che comportino, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese (come per es. la partecipazione a convegni, seminari, la singola docenza, la

traduzione di pubblicazioni e simili ecc.) o, comunque, fino all’importo di € 1.000,00 al lordo di eventuali oneri riflessi. Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere frazionati artificiosamente al fine di ricondurne l’esecuzione nell’ambito della presente disciplina.