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2.2.3 (segue) la nuova Riserva negativa per azioni proprie

2.3. Cessione e annullamento di azioni proprie: contabilizzazione

3.1.1. Il principio di derivazione rafforzata

Il D. Lgs. 139/2015, come già accennato, ha modificato la composizione del bilancio per i soggetti OIC adopter e ha disposto l’aggiornamento dei principi contabili nazionali ad opera dell’Organismo italiano di contabilità. Relativamente alla rideterminazione delle basi imponibili Ires e Irap, l’art. 11 del sopracitato decreto ha introdotto la clausola di invarianza finanziaria136 , proibendo così l’emersione di oneri a carico della finanza pubblica; in tale circostanza è emersa la necessità di stabilire un doppio binario fra risultato contabile e risultato

azioni proprie (indisponibile) concorresse alla determinazione del patrimonio. A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015, che ha modificato la contabilizzazione dell’operazione di acquisto di azioni proprie, tale esclusione appariva illogica in quanto avrebbe avvantaggiato il contribuente nel determinare un patrimonio netto maggiore rispetto a quello desumibile dal bilancio (visto il segno negativo della riserva per azioni proprie). Tuttavia, con una risposta al Telefisco 2018, l’Agenzia delle Entrate ha confermato tale impostazione, determinando dunque un vantaggio in termini di calcolo del patrimonio netto e, conseguentemente, anche in termini di calcolo della deduzione (più è consistente il patrimonio netto, minore è il rischio che le variazioni ne superino l’ammontare, perdendo la possibilità di partecipare al calcolo della deduzione Ace).

136 L’art. 11 del D. Lgs. 139/2015 dispone “Dall’attuazione del presenta decreto non devono derivare

48 fiscale137. A tal fine, il Decreto “Milleproproghe”138 ha approvato il coordinamento fra norme fiscali, in materia Ires e Irap, e norme civilistiche in materia di bilancio, modificate dal suddetto D. Lgs 139/2015, variando così l’art. 83 del Tuir, che ha esteso il principio di derivazione rafforzata139 a tutti i soggetti OIC adopter, prevedendo il riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio140. Nello specifico, il principio di derivazione rafforzata impone il pieno riconoscimento della rappresentazione di

137 In generale, il rapporto fra utile di esercizio e utile fiscale può declinarsi in tre diversi modelli.

Secondo un primo modello, cosiddetto “binario unico”, l’utile di esercizio costituisce la base imponibile a cui applicare le imposte; tale impostazione si presta a facili manipolazioni e, per tanto, prevede “pregnanti poteri di sindacato” da parte dell’Amministrazione finanziaria sulle scelte di bilancio dell’impresa. Inoltre, l’applicazione assoluta del binario unico contrasterebbe con le regole di imposizione dei dividendi, finalizzate ad evitare una doppia imposizione economica. Un secondo modello, il cosiddetto “doppio binario” inteso nella sua forma più pura, prevede invece l’indipendenza assoluta fra utile di bilancio e utile fiscale, determinando così la necessità di predisporre un vero e proprio bilancio fiscale, redatto sulla base di un sistema normativo ad hoc (che, nel nostro ordinamento, dovrebbe essere introdotto in toto). Infine, un terzo modello, quella della cosiddetta “derivazione rafforzata”, presume invece che l’utile contabile e quello fiscale siano legati fra loro da un rapporto di dipendenza; tuttavia, tale impostazione potrebbe generare un “inquinamento del bilancio”, qualora ”la concessione di benefici fiscali sia subordinata all’appostazione di un fondo nel passivo dell’impresa non giustificata dalla normativa civilistica, con l’effetto finale di “inquinare” il bilancio con poste cui è sottesa una motivazione esclusivamente fiscale”. Nella situazione contraria, cioè nel caso in cui la determinazione dell’utile fiscale derivi dall’utile civilistico, si verifica l’impostazione adottata dall’ordinamento italiano, cioè quella disciplinata dall’art. 83, comma 1 Tuir. L’art. 83 stabilisce infatti che l’utile fiscale deve essere calcolare a partire dall’utile civilistico, assoggettato poi a variazioni in aumento o diminuzione. La ratio alla base dell’interdipendenza dei risultati è ravvisabile nella funzione tipica del bilancio, che ben si presta a rispecchiare l’incremento di ricchezza derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa; tale incremento costituisce una manifestazione della capacità contributiva. Tuttavia, la suddetta interdipendenza non opera in modo assoluto, in quanto il reddito di esercizio è rettificato di tutte le variazioni in aumento o in diminuzione previste dal Tuir; tale impostazione è giustificata dalle diverse finalità perseguite dal bilancio e dal prospetto fiscale: il primo mira a rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, nel modo più corretto e veritiero possibile, mentre il secondo cerca di tassare l’effettiva capacità contributiva del soggetto passivo.

Falsitta, G., Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel progetto di riforma della imposta sulle società (Ires), in Rivista di diritto tributario, 2003; G. Melis, Derivazione rafforzata e principi contabili nazionali, in Libro dell’anno del diritto 2019, Roma, 2019.

138 D. L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. 139 Tipico dei soggetti Ias adopter

140 La circolare 7/E/2011 ha chiarito i concetti di qualificazione, classificazione e imputazione temporale

adottati in sede di redazione del bilancio:

- Qualificazione: esatta individuazione dell’operazione aziendale posta in essere;

- Classificazione: esatta individuazione della specifica categoria di provento o di onere da imputarsi a conto economico;

49 bilancio basata sul principio Ias substance over form, che supera le regole di competenza fiscale previste dal Tuir (art. 83 ss Tuir); in altri termini, la derivazione rafforzata obbliga all’imputazione di costi e ricavi secondo quanto previsto dai principi contabili (relativamente ai quali è prevista la prevalenza della sostanza economica dell’operazione), anche in deroga alle disposizioni del Tuir. Tale principio non è applicabile alle microimprese141 di cui all’art. 2435 ter c.c., che seguono il principio di “derivazione semplice” secondo cui la determinazione del reddito fiscale avviene mediante la rilevazione delle rettifiche all’utile (o alla perdita) del conto economico, indipendentemente da quanto stabilito dalla disciplina contabile.

3.2. La posizione del socio persona fisica non operante in attività d’impresa