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Il principio della lex originis come input degli strumenti internazional

SEZIONE II: Principi giuridici alternativi per la risoluzione delle

3.4 Il principio alternativo della Lex originis nella risoluzione delle

3.4.1 Il principio della lex originis come input degli strumenti internazional

Negli anni la lex originis ha assunto un peso sempre più specifico all’interno della dottrina e si è potuto constatare un sensibile aumento del suo utilizzo nella prassi giudiziaria internazionale con riguardo alle cultural property litigations. Tale principio può essere identificato all’interno di alcuni strumenti internazionali adottati per interdire il traffico illecito di beni culturali, nonchè all’interno di alcuni ordinamenti nazionali, prevalentemente di civil law, se pur con modalità ed entità differenti.

Per quanto riguarda gli strumenti di carattere internazionale, l’Istitut ebbe il merito d’intodurre per la prima volta in relazione ai beni culturali l’applicazione della

lex originis come deroga al generale principio della lex rei sitae. Parallelamente alla

predisposizione dei progetti preliminari relativi alla Convenzione dell’Unidroit che sarà adottata nel 1995, l’Istitut, alla 65ª Sessione dell’Organizzazione tenutasi a Basilea inserì nell’ordine del giorno al quarto punto, che sarà adottato poi come

risoluzione, il seguente oggetto: a vente internationale d’objets d’art sous l’angle de

la protection du patrimoine culturel.371

La risoluzione del 1991 vuole contribuire al superamento dei limiti posti dalla generale applicazione della lex rei sitae, introducendo l’alternativo criterio della lex

originis per determinare la scelta della legge applicabile competente a valutare la

legittimità della costituzione dei diritti reali sugli oggetti d’arte e sulla loro esportazione. La posizione presa dall’Institut nella Risoluzione concernente la vendita

di opere d’arte dal punto di vista della protezione del patrimonio culturale è molto

chiara e denotata da un carattere di semplicità e originalità. Nel preambolo si evidenzia la necessità di proporre agli Stati delle linee guida per lo sviluppo positivo delle loro legislazioni interne, anche in riferimento alle norme di diritto internazionale privato, che possano consentire una più adeguata protezione degli interessi connessi alla vendità o all’esportazione di opere d’arte. Inoltre è ribadito che ogni Paese ha il diritto e il dovere di prendere tutte le misure necessarie per proteggere i propri beni culturali e, in alcuni casi, tali misure possono comportare anche limiti alla movimentazione internazionale di determinate categorie di beni che sono considerate parte integrante del patrimonio culturale nazionale.372

All’art. 2 l’Institut prevede che il trasferimento di proprietà degli oggetti d’arte appartenenti al patrimonio culturale dello Stato d’origine, ovvero lo Stato che presenti una maggiore connessione dal punto di vista culturale con il bene, debba essere regolato dalle leggi dello stesso. Non specificando però come questo legame culturale debba essere determinato, al fine di dirimere le perplessità legate alla nozione del c.d.

cultural link, il relatore ufficiale Antonio Ferrer-Correira nell’esposizione preliminare

alla risoluzione identificò sei circostanze mediante cui era possibile valutare la connessione culturale tra l’oggetto e lo Stato d’origine, facendo anche diretto riferimento all’art. 4 della Convenzione UNESCO del 1970.373 Le sei ipotesi erano relative a: a) beni parte di un monumento o di un complesso di monumenti; b) beni religiosi di straordinaria importanza; c) beni creati da eccezionali artisti che siano cittadini dello Stato in questione o abbiano acquisito le proprie capacità artistiche nello stesso; d) beni archeologici; e) beni provenienti da collezioni pubbliche o private che anche se di origine straniera siano diventati parte integrante della specifica

371 M. Fallon, La soixante-cinquième session de l’Institut de droit international, in Revue Belge de droit

international, Éditions BRUYLANT, n. 1, 1991, p. 340-341.

372 Ibidem.

collezione e la loro vendita comporti un possibile danno all’integrità della stessa; f) beni che siano stati legalmente acquistati nello Stato d’origine e da quel momento appartengano al patrimonio culturale dello Stato acquirente.374

Un altro aspetto importante preso in considerazione dalla risoluzione riguarda la problematica ipotesi dell’accettazione delle norme di diritto pubblico straniero all’interno di un altro Stato. L’art 3, in merito a ciò, prevede che nel caso di esportazione di un oggetto d’arte, questa debba essere disciplinata dalle norme competenti dello Stato d’origine. Con tale previsione l’Institut mira ad assicurare che le restrizioni all’esportazione per determinate categorie di beni dello Stato d’origine siano rispettate anche a livello internazionale.375 Nell’ipotesi in cui una corte si trovi a

dover affrontare una controversia legata all’esportazione illecita di un bene culturale ritenuto res extra commercium dalla legislazione nazionale dello Stato d’origine, dovrà quindi applicare la norma di diritto pubblico straniera relativa e in tal modo derogare al tradizionale principio di diritto internazionale privato che non prevede la possibilità di applicazione di leggi straniere in una giurisdizione diversa da quella nazionale.376 Sarà comunque concesso all’acquirente del bene che abbia provato la sua buona fede, una compensazione commisurata al prezzo d’acquisto.

Seppur da collocarsi nell’ambito della c.d. soft law, la risoluzione cerca di fornire uno strumento alternativo a cui fare riferimento, anche in sede giudiziale, per la risoluzione di controversie relative alla rivendicazione di beni culturali di provenienza illecita. Nell’ipotesi di furto sarà utilizzato come criterio ai fini della restituzione il c.d. cultural link che intercorre tra lo Stato d’origine e il bene, mentre nell’ipotesi di esportazione illecita di beni ritenuti res extra commercium nello Stato d’origine saranno applicate, in un'altra giurisdizione, le leggi di diritto pubblico nazionali atte a tutelare il proprio patrimonio culturale.

Anche se di carattere non vincolante le previsioni contenute all’interno della risoluzione hanno il merito di aver influenzato alcuni ordinamenti nazionali, come ad esempio lo Stato del Belgio nell’adozione del nuovo Code de droit international privè del 2004.

374 Ibidem.

375 K. Siehr, The lex originis for cultural objects in european … op. cit., p. 881. 376 Ibidem.

3.4.2 Norme di conflitto negli ordinamenti interni: la scelta della