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Capitolo 2 Le novità apportate dalla legge Finanziaria per il 2008 in

2. La prima componente interessata dalle modifiche apportate dalla Finanziaria

2.1.2. Pro rata patrimoniale

Se gli interessi passivi, al netto di quelli resi indeducibili per effetto della thin cap. rule, sono superiori all’ammontare degli interessi attivi si procede ad applicare la seconda norma introdotta dalla Legge Tremonti. Quindi l’eccesso di interessi passivi sui proventi attivi è la prima condizione da verificare per l’applicazione della norma in esame.

La norma di cui all’art. 97 TUIR si applica ai soggetti titolari di reddito di impresa che detengono partecipazioni esenti, il cui valore di libro sia superiore al patrimonio netto contabile relativo al medesimo periodo di imposta.

“Nel caso in cui alla fine del periodo d'imposta il valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 87 eccede quello del patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 98, al netto degli interessi attivi, è indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata ai sensi del periodo precedente è ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all'articolo 87” (comma 1).

La norma deve essere quindi letta insieme all’art 87 TUIR che prevede che in presenza di determinati requisiti, elementi dell’attivo, quali le partecipazioni, siano fiscalmente neutrali. Il pro rata patrimoniale presume che l’acquisto delle stesse sia stato effettuato con patrimonio netto e quindi l’acquisto non dà luogo ad oneri finanziari; per questo motivo quindi gli interessi passivi devono essere deducibili; mentre solo l’eventuale eccedenza tra patrimonio netto e valore delle partecipazioni si presume finanziata con l’indebitamento e quindi i relativi interessi passivi risulteranno indeducibili.

Presupposto soggettivo. I soggetti passivi sono i medesimi a cui si applica la thin capitalization rule, ossia tutti coloro che producono reddito d’impresa,

indipendentemente dalla forma giuridica assunta.

Individuazione delle partecipazioni pex. La seconda condizione da verificare è

l’iscrizione in bilancio di partecipazioni. Se queste sono presenti, è necessario controllare che posseggano tutti e quattro i requisiti della “Pex” di cui all’art. 87 TUIR. Tale norma prevede che a determinate condizioni le plusvalenze derivanti dalla cessione di queste partecipazioni siano imponibili solo nella misura del 5% per i soggetti IRES, e indeducibili per la parte restante.

Per essere considerate esenti le partecipazioni devono possedere tutti i seguenti requisiti:

“- possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione (…) ;

- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il primo periodo di possesso;

- residenza fiscale della società partecipata in uno stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale previlegiato (…) ;

- esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 (…). “.

Tali condizioni si riferiscono ad una cessione che non si può però verificare in sede di pro rata patrimoniale. L’Agenzia delle Entrate62

a tal proposito ha chiarito che ci si deve riferire alla situazione alla data di chiusura dell’esercizio.

Non tutte le partecipazioni rilevano però ai fini del calcolo in esame, non si considerano, infatti, quelle di cui al comma 2 lettera b) dell’art. 97, ossia “le partecipazioni in società

che concorrono insieme alla partecipante alla formazione del consolidato di gruppo (…), e quelle in società il cui reddito è imputato ai soci per effetto dell’opzione di cui all’art. 115, cioè per trasparenza (…)”.

Presupposto oggettivo: confronto tra partecipazioni esenti e patrimonio netto, calcolo dell’eccedenza. Una volta verificato che in bilancio sono iscritte partecipazioni di tal

tipo, si confronta il loro valore di libro con il patrimonio netto della società. Il valore delle partecipazioni è quello iscritto in bilancio alla data di chiusura dell’esercizio per il quale si sta applicando la norma, ridotto o aumentato di eventuali svalutazioni o rivalutazioni. Il valore del patrimonio netto è quello iscritto nello stesso bilancio da cui si trae il valore delle partecipazioni. All’interno del patrimonio netto contabile va ricompreso l’utile di esercizio e vanno effettuate le stesse rettifiche previste per l’applicazione della thin capitalization rule.

Se il patrimonio netto contabile è maggiore delle partecipazioni pex allora non si applica il pro rata patrimoniale; viceversa si applica l’art. 97 TUIR. In quest’ultimo caso si calcola l’eccedenza costituita dalla differenza tra il valore complessivo di bilancio delle partecipazioni pex e del patrimonio netto contabile.

Calcolo del rapporto e degli interessi indeducibili. L’eccedenza trovata va rapportata al

residuo attivo, ossia alla differenza tra il totale di attivo di stato patrimoniale, patrimonio netto rettificato e i debiti commerciali. La percentuale ottenuta deve essere poi “ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti

relativi alle stesse partecipazioni di cui all’art.87”, ossia il 5% per i soggetti IRES. Il

tasso trovato va applicato agli interessi passivi, al netto degli interessi attivi, che residuano dopo l’applicazione dell’art. 98 TUIR, in modo da ottenere la quota indeducibile.

Di seguito si riporta un esempio di applicazione della norma63.

Si consideri tale prospetto semplificato di Stato patrimoniale della azienda X S.p.A. al 31/12/200n:

Stato Patrimoniale

Attivo Passivo

Partecipazioni esenti 1000 Patrimonio netto 500 Altro attivo 1500 Debiti commerciali 400 Altro passivo 1600 Totale 2500 Totale 2500

Ipotizzando che il valore di 500 del patrimonio netto sia quello risultante una volta poste in essere le rettifiche del caso, si constata che il valore delle partecipazioni esenti è superiore a quello del patrimonio netto: 1000 > 500, e la differenza è di . Quest’ultimo è il valore che si dovrà porre al numeratore del rapporto.

Il denominatore, ovvero il residuo attivo, si calcola come:

totale attivo patrimonio netto rettificato debiti commerciali 2500 500 400 Il rapporto tra l’eccedenza e il residuo attivo determina il pro rata provvisorio:

A tale percentuale si deve sottrarre la quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni, ossia 5% essendo l’impresa X S.p.A. un soggetto IRES, quindi Tale sarà la quota di interessi passivi indeducibili.

63 Gavelli G., Con il debutto del pro rata patrimoniale stretta sulla deducibilità degli oneri finanziari,

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