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Il problema delle fonti normative che disciplinano la CQPR integrata Un secondo nodo da sciogliere parlando di CPQR in versione “integrata” attiene alle

PARTE PRIMA – I La L.C n 3/2001: la Commissione integrata

IV. Il problema delle fonti normative che disciplinano la CQPR integrata Un secondo nodo da sciogliere parlando di CPQR in versione “integrata” attiene alle

fonti normative chiamate a disciplinare le forme e le modalità di integrazione della Commissione.

Il problema nasce, ancora una volta, dalla dizione letterale della disposizione normativa più sopra richiamata, ovvero il testo dell’articolo 11 della legge costituzionale il quale rinvia ai soli Regolamenti parlamentari l’eventualità e le modalità dell’integrazione della CPQR312.

Nonostante il testo della legge costituzionale, v’è da evidenziare che l’allora Presidente della Camera, on. Casini, nel corso della seduta del 16 ottobre 2001, ha avuto modo di affermare che la disciplina relativa all’integrazione della Commissione – cito testualmente – “dovrebbe articolarsi su una pluralità di livelli normativi”313.

Secondo Casini, infatti, “sul piano dei Regolamenti parlamentari si rende

necessario disciplinare l’attività della Commissione integrata nonché le conseguenze procedurali derivanti dalle espressioni dei pareri della Commissione

medesima”, mentre,“sul piano legislativo appare necessario disciplinare

specificamente le modalità di individuazione dei rappresentanti delle Regioni, delle province autonome e degli enti locali chiamati a integrare la Commissione”.

L’ex Presidente della Camera, quindi, ipotizzava dunque un quadro composito in tema di fonti normative chiamate a disciplinare il graduale processo di integrazione della CPQR: in primis i Regolamenti di Camera e Senato, che dovrebbero normare l’attività della Commissione nonché gli effetti dei pareri espressi, oltre ovviamente a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 11; in secondo luogo la legge ordinaria,

312 L.GIANNITI, L’attuazone dell’articolo 11 della legge costituzionale n. 3/2001, op.cit., 1113.

313 Sulla necessità che una pluralità di fonti siano chiamate a disciplinare la CPQR integrata, si veda in

dottrina: C.FUSARO, Lontani surrogati e nuovi pasticci, in http://www.unife.it/forumcostituzionale; N.LUPO, Alcune riflessioni sul Parlamento alla luce del nuovo titolo V Cost, in G.TARANTINI (a cura di), Il federalismo a costituzione variata, Torino, 2002, p. 103 e L’integrazione della Commissione

parlamentare per le questioni regionali e le trasformazioni della rappresentanza, in G.VOLPE (a cura di ), Alla ricerca dell’Italia federale, Pisa, 2003, p. 137 e ss.

chiamata ad occuparsi dell’individuazione della componente “integrante” la Commissione, disciplinando al contempo le modalità di ripartizione della rappresentanza tra Regioni ed enti locali, i meccanismi propri di individuazione dei singoli rappresentanti nonché lo status di questi ultimi.

Infine, vi è chi ha ipotizzato314, oltre all’intervento di un Regolamento interno della

Commissione integrata (il quale prospetterebbe ben più di un nodo da sciogliere, primo dei quali riconducibile all’individuazione dell’organo deputato alla sua deliberazione), quello delle fonti regionali chiamate a definire le modalità con cui gli esecutivi o i Consigli regionali dovrebbero esercitare le competenze loro attribuite dalle predetti fonti di disciplina della CPQR integrata, ovvero procedere all’individuazione dei propri rappresentanti in seno alla stessa.

L’opzione paventata dall’On. Casini di fare perno sulla normativa statale anziché su quella regionale quanto alle modalità ed al numero dei componenti “aggiunti” della Commissione in versione integrata, certamente riflette la considerazione per cui i Regolamenti parlamentari hanno spiccatamente la qualifica di “atti di autonomia interna” delle Camere e non già di fonti in senso stretto dell’ordinamento giuridico generale; pertanto sarebbero inidonei a regolare questioni esterne all’ordinamento parlamentare tra le quali, per l’appunto, l’individuazione della componente regionale in seno alla CPQR integrata.

Ulteriore argomentazione che, secondo autorevole dottrina315, deporrebbe a favore

della fonte normativa ordinaria in luogo di quella regolamentare, è desumibile dalla disposizione costituzionale più volte richiamata, ovvero l’articolo 126, primo comma, il quale fa esplicito rinvio alla legge affinché quest’ultima disciplini compiutamente la Commissione per le questioni regionali: in linea con questa chiave interpretativa nel 2008 il deputato Zeller ha depositato l’iniziativa legislativa AC 1956 - ancora ad oggi in fase di istruttoria presso la Commissione affari

314 L. GIANNITI, op. cit., 1114.

costituzionali - avente ad oggetto la modifica dell’articolo 52 della legge n. 62 del 1953 (sulla composizione della Commissione).

Vero è che, come acutamente osservato, da un punto di vista prettamente teorico sussistono diversi argomenti a sostegno della tesi che vorrebbe fare ricorso ai regolamenti parlamentari per disciplinare l’implementazione della CPQR; sotto un primo profilo si consideri il tenore letterale dell’art. 11 che rimanda ai “Regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” con ciò lasciando ad intendere che siano proprio questi ultimi ad assolvere la funzione di integrare la Commissione con la componente regionale, non tanto come atti distinti di ciascun ramo del Parlamentare, bensì come unico provvedimento di natura non legislativa avente sì la forma di un regolamento, ma in sostanza la veste di una nuova fonte dell’ordinamento 316.

Al dato letterale si affiancano considerazioni di carattere pratico che depongono in via preferenziale per l’utilizzo del Regolamento, anziché della legge ordinaria allorché si parli di integrare la CPQR317, ancorate da un lato alla maggiore agilità

della procedura di correzione e successiva integrazione del regolamento rispetto ad una norma di rango primario e, dall’altro, alla speciale maggioranza richiesta ai fini dell’approvazione – ai sensi dell’articolo 64 della Costituzione sarebbe, infatti, necessaria la maggioranza qualificata - il che consentirebbe, de iure condendo, di coagulare intorno alle proposte di modifica il più ampio consenso possibile.

Infatti, non vi è chi non veda318 come le norme regolamentari, nel momento in cui

sono chiamate a disciplinare la partecipazione alla Commissione dei rappresentanti di Regioni ed enti locali, riescano a dispiegare la propria efficacia anche nei

316 L. GIANNITI, op.cit., 1115.

317L. GIANNITI, Ipotesi di normativa sulla composizione e sul funzionamento della Commissione

parlamentare per le questioni regionali, in Rassegna parlamentare, 2002, p. 1028 e ss.; contra R. DE LISO, Osservazioni sull’art. 11 della legge di riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione.

Problemi interpretativi e di attuazione, in Forum di Quaderni costituzionali, 2011, 1.

318 V.CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale II, Padova, 1984, p. 160 e ss.; A.MANZELLA,

Commento all’articolo 64, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Le Camere, tomo II,

Art. 64-69, Bologna-Roma, 1986, p. 27 e ss; L. GIANNITI e N.LUPO, Corso di diritto parlamentare, Bologna, 2008.

confronti di soggetti che sono terzi ed esterni rispetto al procedimento, così travalicando il carattere che li vuole tipicamente interna corporis acta319.