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La procedura di conciliazione

Uno sguardo alle principali riforme emanate in Cina dal 2005 al

3.4 La revisione del Codice di Procedura penale del

4.1.3 La procedura di conciliazione

La conciliazione penale (刑事和解Xíngshì héjiě) è un istituto che mira a conciliare un imputato condannato per un reato capitale con la parte lesa al fine di risolvere le controversie.

In sintesi, l'autore del reato e la vittima (o la famiglia della vittima se questa è stata uccisa) partecipano a una serie di incontri presieduti dal giudice. Se durante questi incontri viene raggiunto un accordo in termini finanziari, il giudice può decidere di commutare la condanna a morte dell’imputato in ergastolo.

Per i casi che riguardano la pena di morte, la conciliazione non è codificata nella legislatura cinese, ma la revisione del 2012 introduce tale procedura e definisce, con l’art.277, i criteri base che stabiliscono chi può beneficiare di questo processo. È possibile avviare un processo di conciliazione per i crimini contenuti nei capitoli Quattro e Cinque del Codice penale101: reati che danno luogo a controversie interne dove la condanna massima è di tre anni, e per cattiva condotta, in cui la pena massima è di sette anni102. Eppure esistono delle eccezioni: gli imputati che hanno commesso un reato intenzionale entro cinque anni precedenti al caso in questione sono esclusi da questo processo.

Tale procedura è sempre più praticata in Cina, dove gode del supporto della PSP e della CSP. Nell’avviso intitolato “Opinioni sulla completa attuazione della politica penale che combina la gravità con la clemenza” rilasciato dalla PSP nel 2006 e dalla CSP nel 2010, sembrerebbe che la conciliazione sia stata considerata come uno strumento utile ed efficace nella chiusura ( 案件结束 Àn

jié jiéshù) delle cause penali, in particolare nel senso di prevenire nuove petizioni

100 Cfr. J. Rosenzweig, F. Sapio, J. Jue, T. Biao and E. Pils, “The 2012 Revision of the Chinese Criminal

Procedure Law: (Mostly) Old Wine in New Bottles”, CP Law Centre for Rights and Justice, Chinese University of Hong Kong, 2012. p. 208

101 Capitolo Quattro sui “reati che violano i diritti dei cittadini e i diritti democratici”; Capitolo Cinque “reati che

violano la proprietà”

Cfr. J. Rosenzweig, F. Sapio, J. Jue, T. Biao and E. Pils, “The 2012 Revision of the Chinese Criminal Procedure Law: (Mostly) Old Wine in New Bottles”, CP Law Centre for Rights and Justice, Chinese University of Hong Kong, 2012. p.21

relative ai casi giudiziari (设法上方 Shèfǎ shàngfāng )103 e nella promozione del concetto di società armoniosa (和谐社会 Héxié shèhuì), ovvero un obiettivo politico enfatizzato dal PCC nella quarta sessione plenaria del 16° Congresso Nazionale del 2004.104

Nonostante la continua enfasi posta, dalle istituzioni giudiziarie e da alcuni studiosi cinesi, sulla centralità di questa procedura nella soluzione delle dispute, la conciliazione penale è stata ampiamente strumentalizzata perdendo il valore che gli era stato attribuito sin dal principio. Sebbene la conciliazione fosse, in molti casi, un criterio per stabilire una eventuale commutazione della pena, spesso l’incontro di conciliazione penale è stato ridotto ad una mera contrattazione tra le parti circa l'importo della compensazione. Inoltre, la possibilità di riscattare la propria vita tramite un compenso economico ha dato vita ad ampi e accesi dibattiti relativi alla diseguaglianza e all’incoerenza che ne scaturisce. I programmi di conciliazione hanno provocato risentimento nella società cinese per il crescente divario tra ricchi e poveri, laddove, in base a tale criterio, chi dispone di ingenti somme di denaro può essere soggetto a una sentenza più clemente.

Non meno significativo è il dibattito nato all'interno della comunità giuridica cinese, dove i sostenitori del programma ne hanno evidenziato i punti di forza. Tra questi l’efficacia per la soluzione delle cause penali, la protezione dei diritti delle parti chiamate in causa, nonché il conforto emotivo fornito attraverso la combinazione tra compenso economico e atto di pentimento da parte del reo. Essi inoltre considerano la conciliazione come una migliore alternativa alla pena capitale, affermando che essa consente la riabilitazione del criminale e il ripristino dell'armonia sociale precedentemente sconvolta dal crimine.105

103 Cfr. J. Rosenzweig, F. Sapio, J. Jue, T. Biao and E. Pils, “The 2012 Revision of the Chinese Criminal

Procedure Law: (Mostly) Old Wine in New Bottles”, CP Law Centre for Rights and Justice, Chinese University of Hong Kong, 2012.p. 23

104 Il concetto di società armoniosa trae le sue origini dall'etica confuciana basata sull’idea di equilibrio

sociale e armonia. Nella Cina moderna viene utilizzato in riferimento alla necessità di "bilanciare clemenza e gravità" nei procedimenti penali, segnando un punto di rottura con la precedente politica repressiva conosciuta come “Colpire duro” che era stata implementata sin dal 1980.

Cfr. Robert Weatherley and Helen Pittam, “Money for Life: The Legal Debate in China About Criminal Reconciliation in Death Penalty Cases” Asian Perspective: April-June 2015, Vol. 39, No. 2. p. 278

105 Cfr. J. Rosenzweig, F. Sapio, J. Jue, T. Biao and E. Pils, “The 2012 Revision of the Chinese Criminal

Procedure Law: (Mostly) Old Wine in New Bottles”, CP Law Centre for Rights and Justice, Chinese University of Hong Kong, 2012. p.24

Al contrario, gli oppositori fanno appello al principio di uguaglianza davanti alla legge e contestano la mancanza di equanimità delle istituzioni giudiziarie, le quali decisioni sono spesso influenzate da fattori esterni, come la ricchezza delle parti interessate o la forza dell'opinione pubblica. Essi ritengono che dovrebbe essere istituito un adeguato sistema di risarcimento statale.106

Se da un lato, la possibilità di evitare la pena di morte per mezzo della conciliazione penale può essere vista come una maggiore attenzione rivolta ai diritti dell’individuo e un’importante svolta nella limitazione della pena capitale, dall’altro lascia trasparire una perdita del valore della vita umana che diviene una vera e propria merce di scambio.