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PROCEDURA DI APPROVAZIONE EUROPEA PER UN MEDICINALE

CAPITOLO 3 – ITER REGISTRATIVO E QUADRO

3.1 PROCEDURA DI APPROVAZIONE EUROPEA PER UN MEDICINALE

Il farmaco biosimilare, per essere approvato, segue una complessa procedura di registrazione che, oltre a considerare quanto riportato nel dossier del farmaco di riferimento, prevede che siano presentati i dati degli studi preclinici e clinici condotti sullo stesso biosimilare. La dimensione degli studi effettuati sul biosimile deve essere sufficiente a dimostrarne la similarità con il farmaco comparatore dal punto di vista della qualità, dell'efficacia e della sicurezza. A livello europeo, il richiedente l'autorizzazione all'immissione in commercio presenta la domanda di AIC attraverso una procedura

assumendo un parere positivo sulla documentazione presentata, permette alla Commissione Europea di rilasciare l'autorizzazione al farmaco biosimilare. Tutta la documentazione che il richiedente l'AIC per il biosimilare consegna all'EMA, è compresa in un dossier tecnico strutturato secondo il formato definito CTD, Common Technical Document. Il CTD è costituito dal cinque moduli e ciascun modulo contiene:

Modulo 1 - Informazioni amministrative (suddiviso in più sottocapitoli che comprendono l'indice, il modulo di domanda, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichettatura e foglietto illustrativo, le informazioni riguardanti gli esperti, i requisiti specifici per tipi diversi di domande, la valutazione del rischio ambientale); in questo modulo deve essere allegato un documento che riassuma le basi e le prove usate per dimostrare che il medicinale di cui è richiesta l'autorizzazione è un prodotto medicinale biologico similare, anche definito con il termine di “biosimilare”. Questo riassunto deve includere quale sia la sostanza attiva in esame, le materie prime e i processi di produzione sfruttati. Nel caso in cui ci siano differenze rilevanti con le caratteristiche del medicinale di riferimento, devono essere specificate; devono essere evidenziati cambiamenti introdotti nel processo di produzione che potrebbero influenzare la comparabilità. Inoltre deve contenere la descrizione dell'esercizio di comparabilità, con l'identificazione del farmaco biologico di riferimento con cui il biosimilare è stato comparato durante lo svolgimento del programma di sviluppo. Qualora un qualsiasi elemento non sia stato incluso nel dossier, deve esserne giustificata l'assenza nella rispettiva sezione. Modulo 2 - Riassunti dei moduli successivi (compreso il riassunto generale sulla parte di qualità, la rassegna relativa alla parte non-clinica, la rassegna relativa alla parte clinica, il riassunto relativo alla parte non-clinica e il riassunto relativo alla parte clinica); i riassunti degli studi clinici e non-clinici relativi alla comparabilità si preferisce che siano allegati separatamente dal resto, per facilitare l'analisi dei dati rilevanti da parte dell'ente regolatorio.

contenitore, stabilità – e del prodotto finito – descrizione e composizione del medicinale, sviluppo farmaceutico, fabbricazione, controllo degli eccipienti, controllo del medicinale finito, standard o materiali di riferimento, sistema di chiusura del contenitore, stabilità); a differenza dei requisiti richiesti a questo livello per i medicinali biologici, i biosimilari prevedono che alle caratteristiche di qualità sia allegata la dimostrazione di comparabilità nei confronti del medicinale di riferimento. Se durante il processo produttivo sono state usate materie prime di derivazione animale o umana, devono essere completati gli appositi spazi con informazioni esaustive.

Modulo 4 - Risultati delle prove precliniche (compresa la presentazione di dati bibliografici relativi a prove cliniche su sostanze analoghe e relativi a sicurezza ed efficacia della sostanza);

Modulo 5 - Risultati delle sperimentazioni cliniche (e quindi una relazione comprendente gli studi biofarmaceutici condotti, gli studi di farmacocinetica e la relazione di efficacia e sicurezza del farmaco in esame).

Mentre per una nuova sostanza attiva è richiesta la domanda di autorizzazione completa, ovvero con la presentazione del CTD completo in tutte le sue parti, per i farmaci generici basta presentare la domanda di autorizzazione semplificata, e quindi il CTD con i moduli 1, 2 e 3 completi, ma privo dei moduli 4 e 5. Questo iter è valido per i medicinali generici perché essi hanno la stessa composizione quali-quantitativa del medicinale di riferimento e gli studi di biodisponibilità li definiscono bioequivalenti ai relativi farmaci innovatori. Per i biosimilari non è applicabile la stessa linea d'azione. Perché siano approvati, sono richiesti i moduli 1 e 2 completi, al modulo 3 completo è previsto che sia allegato l'esercizio di comparabilità, e nei moduli 4 e 5 sono raccolti i dati degli studi preclinici e clinici, presentati attraverso l'esercizio di comparabilità. Da qui, devono emergere le differenze che il biosimilare presenta nei confronti del farmaco biotecnologico con particolare riferimento alle materie prime utilizzate, al processo di produzione e alle tecniche analitiche sfruttate per la sua analisi.

Dal punto di vista delle tempistiche, l'EMA stabilisce che la presentazione della domanda di AIC del biosimilare non possa avvenire prima che il periodo di protezione dei dati del medicinale di riferimento (della durata di 8 anni) si sia concluso, e che, una volta autorizzato, la sua entrata sul mercato possa aver luogo solo dopo 10-11 anni dalla data di inizio del periodo di esclusività sul mercato del farmaco di riferimento. L'estensione della durata della protezione brevettuale richiesta dalle aziende farmaceutiche produttrici del biologico di riferimento, nel caso in cui siano state individuate indicazioni terapeutiche addizionali rispetto a quelle già riconosciute o forme farmaceutiche diverse, rallenta l'entrata in commercio del biosimilare.

In accordo con gli Articoli 6(3) e 7c della Direttiva n. 726/2004, la documentazione per ottenere l'AIC, presentata sfruttando la procedura centralizzata, viene valutata in massimo 210 giorni, escludendo il tempo necessario per far fronte alle richieste di chiarimento avanzate dalla CHMP in merito alle questioni della pratica. Il richiedente può reclamare che le tempistiche di valutazione della domanda si riducano a 150 giorni, a patto che dimostri che il biosimilare risulta essere di maggiore interesse per la salute pubblica o innovativo dal punto di vista terapeutico rispetto a quanto si trova in quel momento sul mercato. Questa richiesta, deve essere inviata in formato elettronico all'EMA e a tutti i membri della CHMP almeno 10 giorni prima (festivi esclusi) che abbia luogo il meeting per l'inizio della procedura di autorizzazione. Il richiedente deve allegare anche la giustificazione di tale richiesta, inserendo quali benefici sono attesi dall'uso del biosimilare, e presentando argomenti a favore delle qualità innovative che il prodotto vanta.

La CHMP deciderà in merito all'autorizzazione del farmaco biosimile, esprimendo un'opinione favorevole o contraria.

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