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La procedura di fusione viene dettagliatamente descritta negli articoli 5 e seguenti della direttiva. Il punto di partenza è la redazione di un progetto comune da parte degli organi di amministrazione e direzione di ciascun ente partecipante all’operazione. I singoli Stati possono poi introdurre ulteriori vincoli e forme di tutela. Nel progetto devono essere inseriti alcuni dati, tali da consentire ai creditori, agli obbligazionisti ed ai soci di minoranza un previo giudizio sull’opportunità di ricorrere ai rimedi

loro riconosciuti77. In particolare si rendono noti la forma, la

denominazione e la sede statutaria delle società partecipanti e di quella risultante, la data a partire dalla quale gli shareholders avranno diritto a percepire gli utili,eventuali conguagli,il concambio dei titoli e delle quote.

Quest’ultimo risulta essere un aspetto di fondamentale rilevanza, dato che l’interesse dei soci alla fusione si basa essenzialmente sulla convenienza dei rapporti di cambio. Per questo motivo sono di solito organi esterni alle aziende coinvolte ad esprimere una valutazione a riguardo.

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Ulteriori informazioni rilevanti contenute nel progetto concernono i risvolti a livello occupazionale , le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e la definizione dei loro diritti, le attività e le passività trasferite alla società risultante dalla fusione, la data a partire dalla quale le operazioni dell’ente saranno riconducibili a questo. Almeno un mese prima dell’approvazione del progetto ne è prescritta la pubblicità nei registri delle imprese in cui risultano iscritte le società coinvolte.

Ulteriori documenti da redigere sono la relazione predisposta da parte degli organi di amministrazione e direzione interessati, e quella degli esperti indipendenti. In riferimento alla prima deve essere messa a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori almeno un mese prima dell’approvazione, in modo tale da rendere loro noti gli aspetti giuridici ed economici rilevanti dell’operazione e le conseguenze per i vari soggetti coinvolti. Anche la seconda dovrà essere accessibile alla compagine sociale entro lo stesso termine. Gli “esperti” verranno nominati dagli enti stessi, anche se è possibile una loro designazione da parte delle autorità giudiziarie o amministrative in un’ottica di riduzione dei costi. L’operato degli esperti in ogni caso non è richiesto se i soci, all’unanimità, vi rinunciano.78

Il progetto di fusione dovrà passare poi al vaglio dell’assemblea generale di ciascuna azienda coinvolta e l’organo sociale, qualora lo ritenesse necessario, potrebbe pretendere l’approvazione delle condizioni di partecipazione dei lavoratori nell’ente risultante, subordinando a tale aspetto l’esito della operazione stessa. Sono previste alcune circostanze in cui l’approvazione assembleare obbligatoria può essere omessa

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(incorporazioni di società interamente possedute(ex art 15), o casi di incorporazione in cui siano state osservate adeguate forme di tutela (ex art 8)).

In seguito la procedura prevede due controlli di legittimità, il primo effettuato dalle autorità nazionali delle imprese partecipanti (le quali rilasceranno un certificato preliminare) e che ha per oggetto la fase deliberativa di ogni singola società. Il secondo invece è di competenza dell’autorità dello Stato in cui si localizzerà la sede della risultante azienda e riguarda la corrispondenza tra i progetti approvati dalle partecipanti e, ricorrendone i presupposti, il rispetto delle modalità di partecipazione dei lavoratori. Nel caso del nostro Paese, l’autorità preposta sarà il notaio verbalizzante.79

Per quanto concerne l’individuazione del momento a partire dal quale la fusione transfrontaliera produrrà i suoi effetti, la direttiva ne rimette agli Stati membri la definizione. Il legislatore delegato italiano ha previsto la sua coincidenza con l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di fusione, ma permettendo di stabilire una diversa data nel caso di fusione per incorporazione.80

Inoltre viene stabilita, in riferimento al regime di pubblicità, una forma di coordinamento tra i registri delle imprese dei diversi Paesi. Infatti il registro dello Stato in cui ha sede la risultante dall’operazione, deve “immediatamente” notificare agli altri uffici interessati la raggiunta efficacia della fusione (ex art 13). Questo è necessario ai fini della cancellazione delle imprese nei registri di origine. Quando tutte le società

79 A. A. CARDUCCI, op.cit. pag.1207. 80 Ibidem, pag. 1208 ,1223.

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partecipanti non risulteranno più iscritte nei rispettivi registri, l’intera operazione potrà considerarsi conclusa e potranno iniziare a dispiegarsi i relativi effetti.81

La direttiva inoltre offre particolare attenzione alle garanzie a favore dei lavoratori, con il fine del mantenimento dei medesimi diritti da questi goduti. La società risultante dalla fusione sarà sottoposta alla normativa concernente la partecipazione dei lavoratori vigente nello Stato membro ove si situa la sede sociale. Una deroga è però prevista al ricorrere di determinate condizioni. In questi casi si dovranno applicare le norme ispirate ai principi contenuti nel regolamento e nella direttiva SE. Si aggiunge poi che “ se almeno una delle società che partecipano alla fusione è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori” e si verificano le condizioni per cui tale partecipazione debba essere mantenuta, la società risultante dalla fusione “è obbligata ad assumere una forma giuridica che preveda l’esercizio dei diritti di partecipazione”(ex art. 16 par. 6) . L’introduzione nel nostro ordinamento di regole volte ad assicurare la partecipazione dei lavoratori nella gestione è dunque una condizione imprescindibile per la realizzazione di questo tipo di operazione laddove la risultante società abbia la sede in Italia e si verifichino le condizioni che impediscono una modifica in peius delle posizioni dei lavoratori stessi.82

In conclusione, la direttiva in esame rappresenta un passo molto significativo nell’ottica della possibilità per le società di mutare statuto personale; la stessa elimina poi ogni ostacolo frapposto precedentemente dalle normative nazionali alle fusioni transfrontaliere. In questo modo, le

81 D. LIAKOPOULOS,G.. MANCINI, op.cit. pag.19-20. 82 A. A. CARDUCCI, op.cit. pag.1213.

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società di capitali europee hanno a loro disposizione uno strumento per il trasferimento della sede all’estero, ossia cambiare legge societaria applicabile, anche nel caso in cui il paese di incorporazione e quello di destinazione non ammettano le “trasformazioni internazionali”. L’ente comunitario potrà infatti costituire una controllata nel luogo d’arrivo per poi incorporarsi con essa.83