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Si è occupato in modo specifico dell’intervento medico arbitrario il progetto di riforma del codice penale della Commissione Pagliaro, che prevedeva una specifica fattispecie di reato:

“attività medica o chirurgica su persona non consenziente, consistente nel compimento di un'attività medica o chirurgica, anche sperimentale, su una persona senza il consenso dell'avente diritto (e sussistente se il fatto non costituisce un reato più grave).

Escludere la punibilità quando il fatto comporti vantaggi senza alcun effettivo pregiudizio alla persona”

(art. 70).

La fattispecie presente in questo progetto è costruita in modo da attribuire rilevanza specifica all’offesa alla libertà di autodeterminazione del paziente, ma con esclusione della punibilità:

- se il fatto integra una più grave fattispecie di reato che prevale in forza del principio di assorbimento (es. lesioni personali e omicidio colposi o dolosi);

- se il fatto comporta comunque per il paziente vantaggi senza alcun effettivo pregiudizio alla persona: sul punto la norma offre una soluzione in linea con l’orientamento seguito da ultimo dalle Sezioni unite della Corte di cassazione che rimettono al giudice la valutazione in ordine all’esito fausto o infausto dell’intervento.

3. Profili di diritto comparato.

Alla luce della comparazione, emerge un quadro non unitario. In prevalenza, i sistemi europei non presentano norme specifiche che sanzionano penalmente l’intervento medico in assenza di consenso.

3.1. Francia

In Francia, l’art. 16-3 code civil stabilisce:

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“il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité “médicale” pour la personne mais le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir”.

La responsabilità penale del medico in caso di intervento medico in assenza di consenso opera solo in presenza di profili di responsabilità professionale, la cui presenza comporta l’applicazione delle fattispecie poste a tutela dell’incolumità fisica o della vita. Una disposizione specifica che dà rilevanza penale ad un atto medico in assenza di consenso è, tuttavia, prevista in materia di sperimentazione biomedica. L’art. 223-8 del codice penale francese prevede:

“Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 ou sur un essai clinique mentionné à l'article L. 1124-1 du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique ou par les articles 28 à 31 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est pratiquée alors que le consentement a été retiré.

Les mêmes peines sont applicables lorsqu'une recherche non interventionnelle est pratiquée alors que la personne s'y est opposée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique”.

3.2. Germania

In Germania non è prevista una disciplina specifica e la questione è risolta attraverso l’applicazione dei delitti contro la vita e l’integrità fisica che vanno esclusi nei casi di:

a) consenso presunto (mutmaßliche Einwilligung), quanto il paziente non è in grado di esprimere un consenso, perché si trova in stato di incoscienza e sussiste la necessità medica di intervenire;

b) consenso ipotetico (hypothetische Einwilligung), ossia quando il consenso dato dal paziente è inefficace (es. è stato dato per un intervento diverso da quello eseguito; non adeguata informazione preventiva), ma si può affermare che il paziente avrebbe dato il proprio consenso all’intervento medico di fatto eseguito (si tratta di una figura elaborata dalla giurisprudenza che, tuttavia, è ampiamente controversa in dottrina).

112 3.3. Spagna

Non è prevista una disposizione specifica e la giurisprudenza applica la disciplina dei delitti contro la vita e l’incolumità fisica, qualora l’intervento non acconsentito abbia comportato un pregiudizio per la salute del paziente.

3.4. Austria

Il § 110 del codice penale austriaco prevede, tra i delitti contro la libertà, una fattispecie specifica riferita all’intervento medico arbitrario, punibile a querela della persona offesa. Si segnala la scelta di prevedere la punibilità del trattamento medico in assenza di consenso, affiancando al contempo la previsione di casi di non punibilità.

“(1) Wer einen anderen ohne dessen Einwilligung, wenn auch nach den Regeln der medizinischen Wissenschaft, behandelt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Hat der Täter die Einwilligung des Behandelten in der Annahme nicht eingeholt, daß durch den Aufschub der Behandlung das Leben oder die Gesundheit des Behandelten ernstlich gefährdet wäre, so ist er nach Abs. 1 nur zu bestrafen, wenn die vermeintliche Gefahr nicht bestanden hat und er sich dessen bei Aufwendung der nötigen Sorgfalt hätte bewußt sein können.

(3) Der Täter ist nur auf Verlangen des eigenmächtig Behandelten zu”.

Il § 110, comma 2 prevede la non punibilità nel caso in cui il consenso non sia stato acquisito, in quanto il differimento del trattamento avrebbe messo seriamente in pericolo la vita o la salute del paziente, salvo che si accerti la mancanza del supposto pericolo, mancanza della quale il medico avrebbe potuto rendersi conto facendo applicazione della necessaria diligenza.

3.5. Portogallo

Anche il codice penale portoghese prevede all’art. 156 il reato di “Interventi e trattamenti medico-chirurgici arbitrari” (Intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários), punito con una pena analoga a quella del codice penale austriaco. La norma è collocata tra i delitti contro la libertà (Dos crimes contra a liberdade pessoal):

113

“1. As pessoas indicadas no artigo 150 que, em vista das finalidades nele apontadas, realizarem intervenções ou tratamentos sem consentimento do paciente são punidas com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa.

2. O facto não é punível quando o consentimento:

a) Só puder ser obtido com adiamento que implique perigo para a vida ou perigo grave para o corpo ou para a saúde; ou

b) Tiver sido dado para certa intervenção ou tratamento, tendo vindo a realizar-se outro diferente por se ter revelado imposto pelo estado dos conhecimentos e da experiência da medicina como meio para evitar

um perigo para a vida, o corpo ou a saúde;

e não se verificarem circunstâncias que permitam concluir com segurança que o consentimento seria recusado.

3. Se, por negligência grosseira, o agente representar falsamente os pressupostos do consentimento, é punido com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 60 dias.

4. O procedimento criminal depende de queixa”.

La disciplina è strutturata in modo analogo a quella del codice penale austrico: alla previsione della punibilità si affiancano casi di non punibilità.

Il medico che interviene per un fine terapeutico senza il consenso del paziente è punito con reclusione (sino a tre anni) o con pena pecuniaria. Il fatto non è punibile se il rinvio dell’intervento, finalizzato ad acquisire il consenso, avrebbe comportato un grave pericolo per la vita o la salute del paziente oppure se il trattamento o intervento praticato sia stato necessitato, sulla base dell’esperienza medica, per evitare un pericolo per la vita, l’integrità fisica o la salute del paziente e non sussistevano elementi per ritenere che il consenso, se richiesto, sarebbe stato rifiutato.

Una pena più elevata (sempre alternativa, ma con la reclusione sino a sei mesi) è prevista in presenza di profili di colpa grave in sede di acquisizione del consenso.

Anche questo reato è punibile a querela della persona offesa.