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Programmazione del fabbisogno di personale

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

6.1 Programmazione del fabbisogno di personale

L’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”.

Programma Descrizione 2020 2021 2022

16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 235.752,00 235.297,00 235.297,00

Totale complessivo 235.752,00 235.297,00 235.297,00

L’art. 89, comma 5, del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

L’articolo 91 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che “Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.

68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”

L’articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall’articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”; 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

L’articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n° 165, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 ed in particolare il comma 2 che prevede: “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”; il comma 3: “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” e l’art. 6-ter, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 che prevede: “Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”.

Le linee guida del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione emanate con decreto 08/02/20218 pubblicate i Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, volte ad orientare la Pubblica Amministrazione nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale.

L’art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n° 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici.

L’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001, n° 165 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali.

Ai sensi della normativa vigente in materia di capacità assunzionale per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Piano del fabbisogno del personale viene declinato per gli esercizi 2019-2020-2021 come segue con delibera giuntale 40 del 03/04/2019:

Anno 2019

CATEGORIA NUMERO PROFILO PROFESSIONALE MODALITA' DI COPERTURA

D1

1 > Istruttore Direttivo Amm.vo-Cont. >Concorso (previo esperimento della procedura di mobilità art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)

1 >Assistente sociale >Mobilità esterna art. 30 D.Lgs. n. 165/2001

C

1 >Agente di polizia locale >Concorso (previo esperimento della procedura di mobilità art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)

1 >Istruttore Informatico >Concorso (previo esperimento della procedura di mobilità art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)

2* >Istruttore Amm.vo-Contabile >Mobilità esterna art. 30 D.Lgs. n. 165/2001

1 >Educatore asilo nido >Mobilità esterna art. 30 D.Lgs. n. 165/2001

B1

1 >Esecutore Tecnico Specializzato

>Selezione Centro Impiego (previo esperimento della procedura di mobilità art. 30 D.Lgs. n.

165/2001)

1 > Esecutore Operativo Specializzato >Mobilità esterna art. 30 D.Lgs. n. 165/2001

Anno 2020

CATEGORIA NUMERO PROFILO PROFESSIONALE MODALITA' DI COPERTURA

D1

1 >Istruttore Direttivo Tecnico >Concorso (previo esperimento della procedura di mobilità art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)

1 >Commissario Aggiunto di P.L. >Concorso (previo esperimento della procedura di mobilità art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)

1 >Istruttore Amministrativo-Contabile >Mobilità esterna art. 30 D.Lgs. n. 165/2001

C 1 >Agente di Polizia Locale >Concorso (previo esperimento della procedura

di mobilità art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)

Anno 2021

CATEGORIA NUMERO PROFILO PROFESSIONALE MODALITA' DI COPERTURA

D1

1 >Istruttore Direttivo Tecnico >Concorso (previo esperimento della procedura di mobilità art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)

1 >Commissario Aggiunto di P.L. >Concorso (previo esperimento della procedura di mobilità art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)

C1

1 >Istruttore Tecnico >Concorso (previo esperimento della procedura

di mobilità art. 30 D.Lgs. n. 165/2001)

2 >Istruttore Amm.vo-Contabile >Mobilità esterna art. 30 D.Lgs. n. 165/2001

La spesa, in misura annua, relativa alle assunzioni programmate, ad esclusione delle assunzioni per le quali è previsto il reclutamento mediante mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., è calcolata in analogia alla spesa dei cessati, prendendo convenzionalmente il valore della posizione iniziale della categoria di appartenenza, aumentata degli oneri riflessi e dell’Irap, secondo il CCNL del 21/05/2019, e quindi ammonta:

• per l’anno 2019 a € 109.303,41 (utilizzando prioritariamente i resti del turnover anno 2017 su cessazioni 2016 pari a € 103.966,94);

• per l’anno 2020 a € 84.924,96;

• per l’anno 2021 a € 87.346,57;

per complessivi € 281.574,94, importo che sarà aggiornato annualmente in relazione alle effettive cessazioni.

Per l’ulteriore eventuale aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno del personale, si rimanda a successivo atto giuntale.

6.2 Programma triennale delle opere pubbliche