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Parlando di discriminazione non possiamo non prendere atto di come l’articolo 3 della Costituzione(eguaglianza sia formale che so- stanziale) riveste fra tutti un ruolo chiave, al pari di altre clausole che si ritrovano nella Carta di Nizza o nella Convenzione europea per i di- ritti umani. Dopo aver affermato al primo comma la pari dignità socia- le di tutti i cittadini, impegna lo Stato a “rimuovere gli ostacoli di ordi- ne economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona

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umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Comprendiamo bene allora come sia compito dello Stato interveni- re a garanzia dello sviluppo dell’individuo e nel caso specifico l’intervento dovrebbe essere volto a contrastare la violenza non solo contro gli omosessuali, ma anche contro transessuali e transgender.

4.1. Disegno di legge n. 245 del 15 marzo 2013.

Il c.d. ddl Scalfarotto

Come accennato in precedenza, il nostro ordinamento non punisce espressamente coloro che sono portatori di atteggiamenti transfobici, ma nonostante ciò vi sono state delle proposte in tal senso. Infatti, a seguito di numerosi episodi di violenza contro persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) è stato presentato, il 15 marzo 2013, il ddl n. 245, c.d. ddl “Scalfarotto”142. Con questo i proponenti hanno ri- tenuto sufficiente ai fini del contrasto di questo genere di violenze in- trodurre una circostanza aggravante nella Legge Mancino – Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa – per evitare, con l’adozione di una nuova legge, di sottoporre il fenomeno ad ulteriore discriminazione. Per cui, il disegno di legge si propone di estendere i reati sanzionati nella suddetta Legge anche alle discrimi- nazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

Nella relazione ad decreto leggiamo che nella violenza e nella di- scriminazione di stampo omofobico e transfobico la peculiarità dell’orientamento sessuale della vittima, ovvero l’essere omosessuale

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Proposta di legge n. 245 d’iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri, consultabile sul sito www.camera.it

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oppure transessuale non sono neutrali rispetto al reato, ne costitui- scono il fondamento, la motivazione e, in senso tecnico, il movente, né è neutrale rispetto ad essi l’autore del reato stesso, che si trova in uno stato soggettivo di disprezzamento o di odio nei riguardi della vit- tima.

Il disegno di legge si propone innanzitutto di individuare una defi- nizione di identità sessuale e delle sue componenti, in modo che la norma penale rispetti i principi di tassatività e determinatezza. In par- ticolare, nella definizione delle componenti dell’identità sessuale sono ricompresi l’identità e i ruoli di genere, nonché i diversi orientamenti sessuali così come pacificamente riconosciuti dalla legislazione e dalle scienze psico-sociali. Un’altra novità è prevista dall’art. 4 il quale ren- de obbligatoria e non più facoltativa l’applicazione, con sentenza di condanna, della sanzione accessoria dello svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività.

4.2. Testo unificato C.245,280,1071 – A : “Disposizioni in ma-

teria di contrasto dell’omofobia e transfobia”

Subito dopo la presentazione di questo ddl, ne sono stati presenta- ti altri due, giungendo ad un testo unificato. In particolare facciamo riferimento al ddl n. 280 del 2013 d’iniziativa dei deputati Fiano ed al- tri, , volto sempre a modificare la Legge n. 654 del 1975, e il ddl n. 1071 dello stesso anno, d’iniziativa dei deputati Brunetta ed altri, vol- to a modificare l’art. 61 del codice penale.

Il testo unificato delle proposte di legge appena enunciate recante “disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia”

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(C. 245, 280, 1071 – A), come modificato dagli emendamenti approva- ti, è stato licenziato dalla Commissione giustizia della Camera.

Rispetto al progetto di legge C. 245 possono evidenziarsi alcuni si- gnificativi emendamenti: innanzitutto viene meno la norma definito- ria dei concetti di "identità sessuale", "identità di genere", "ruolo di genere" ed "orientamento sessuale"; viene meno la riforma del- la pena accessoria dell'attività non retribuita in favore della collettivi- tà; al fine di contemperare le esigenze repressive con quelle sottese alla libertà di pensiero, viene introdotto un comma 3-bis all'art. 3 leg- ge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, secondo il qua- le, ai sensi della suddetta legge, "non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifesta- zione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte con- formi al diritto vigente [...] se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali or- ganizzazioni" (emendamento Verini e subemendamento Gitti) ;

Il testo è sicuramente indice di un grande passo in avanti, ma allo stesso tempo non sono mancati pareri contrari. Rifacendoci all’analisi del testo effettuata dall’ Avv. Luca Morassutto143, emerge che discuti- bili equilibri politici hanno spinto la norna a divenire un involucro qua- si del tutto vuoto, rendendola, per assurdo, la porta d’ingresso princi- pale di quelle condotte che si intendevano perseguire. In particola, a

destare maggiori problemi è quanto stato aggiunto

dall’emendamento Verini e dal subemendamento Gitti. Dalle previ- sioni insite nei suddetti testi, appare evidente come ad essere violati

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L. Morassutto, Omofobia e transfobia: il trucco c’è … e si vede. 23 Settembre 2013, consultabile sul sito www.questionegiustizia.it

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siano i principi di determinatezza e tassatività della norma penale sol- levando così dubbi di legittimità costituzionale dell’emendamento. Per comprendere meglio è necessario ricordare come la Legge Reale- Mancino dava attuazione alla Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 21 dicembre 1965. In particolare, la suddetta legge dava attuazione all’art. 4 della Convenzione dal qua- le è ben comprensibile che secondo la Convenzione “un’opinione quando lede i diritti fondamentali delle persone deve essere condan- nata e punita”. Sulla base di ciò potremmo dire che l’emendamento Verini espone il testo finale a profili di illegittimità costituzionale ri- spetto all’art. 117, comma 1, Cost., il quale recita “La potestà legislati- va è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzio- ne, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”

Ulteriori critiche concernano invece il testo del subemendamento Gitti – “ovvero anche se assunte all’interno di organizzazioni che svol- gono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istru- zione, ovvero di religione o di culto, relative all’attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizza- zioni” – la cui idea di base è quella per cui tali organizzazioni debbano veicolare un messaggio conforme al loro statuto. Nonostante questa idea sia condivisibile, sembra però che lo strumento sia sfuggito di mano. Infatti, ne potrebbe derivare una massiccia depenalizzazione della discriminazione.

Il testo in questione, dopo l’approvazione della Camera, è stato sot- toposto all’esame del Senato con il nominativo S.1052, ma, a distanza di anni, non è ancora stato approvato.

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