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6. Tutela dell’identità di genere come possibile fonte d

6.3. Segue: Regione Marche

Anche le Marche si sono dotate di una fonte legislativa per contra- stare la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. La l.r. n. 8 dell’11 febbraio 2010158 presenta le medesime finalità delle altre leggi regionali presentate sopra. Questo atto sottolinea la rilevanza di un raccordo con le istituzioni di parità regionali e la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l’associazionismo (art. 2, comma 3).

Ai sensi dell’art. 3, la Regione si propone di promuovere e sostene- re iniziative volte a sviluppare la conoscenza del fenomeno della di-

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Il testo della Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8 è consultabile sul sito www.assemblea.marche.it

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scriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di ge- nere nei settori della salute, delle politiche sociale, dell’istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro. Inoltre, promuove l’attivazione di centri di ascolto per la prevenzione e ridu- zione del disagio determinato dalla discriminazione per l’orientamento omosessuale ed eterosessuale o della identità femmi- nile e maschile. (Art. 5 ter)

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CONCLUSIONI

L’obiettivo della tesi è stato quello di analizzare il fenomeno del transessualismo delineandone un quadro analitico sotto il profilo giuridico italiano. In particolar modo gli argomenti trattati si snodano attorno alla Legge italiana in materia, la L. 14 aprile 1982 n. 164

"Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", per pas-

sare poi, nell’ultimo capitolo, alla trattazione di argomenti inerenti al- la discriminazione.

In una prima analisi è stata affrontata la questione relativa alla de- finizione, all’influenza dell’evoluzione storico-culturale sullo sviluppo dell’identità personale, sottolineando quanto questa sia fondamenta- le nella piena ed effettiva realizzazione della persona.

Poste le basi del discorso, l’attenzione si è spostata sull’analisi pun- tuale della Legge 164 la quale, a detta della Corte Costituzionale, si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più at- tenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale.

Tuttavia ho avuto modo di evidenziare come, in realtà, questi obiettivi si sono più volte scontrati con la scarsa chiarezza della sud- detta legge, inducendo dottrina e giurisprudenza ad avanzare inter- pretazioni differenti giungendo a risolvere casi simili in modo diverso. Ne consegue, quindi, una violazione del principio di uguaglianza.

A conclusione del lavoro, emerge sicuramente una realtà che pochi immaginano. Trattando di un argomento così delicato è difficile non farsi influenzare dal proprio modo di rapportarsi agli altri, è quasi im-

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possibile prescindere dalle tradizionali idee che ci vengono inculcate da piccoli e che influenzano il nostro modo di pensare e di agire.

Ma se pur questo è vero, è anche vero che analizzando il fenome- no immergendosi nello stesso, si prende atto delle difficoltà che i transessuali, e non solo, si pensi ai transgender, sono “costretti” a su- bire a causa di una non dettagliata disciplina in merito. Tutto ciò che a noi sembra “normale”, tutte le attività che noi svolgiamo “normal- mente”, le differenze che noi riteniamo “normali” per loro sono tutt’altro che normali, sono, infatti, fonte di grave disagio.

Mi viene in mente una citazione “è il malessere della società che ob- bliga le persone ad ammalarsi e poi farsi ricoverare qua dentro”; si tratta di due situazioni completamente differenti su alcuni aspetti, ma analizzando l’importanza dell’affermazione noteremo come così di- stanti poi non siano. La citazione è presa da una miniserie in cui viene narrata la vicenda di Franco Basaglia, l’uomo che rivoluzionò la psi- chiatria italiana; si parla quindi del malato psichiatrico al quale non può essere, in nessun modo, paragonato il transessuale, non dimenti- cando però che in tempi lontani ciò è accaduto.

Perché allora riporto proprio quella frase? La risposta è semplice. Molte, troppe, persone transessuali nascondono la loro vera identità, rifiutano il loro essere, si sentono sbagliati in società giusta, addirittu- ra tentano il suicidio, tutto questo per evitare proprio il “malessere della società”, per paura, cioè, di dover affrontare da sole tutte le dif- ficoltà che uno Stato democratico, come il nostro, dovrebbe eliminare e non accentuare.

Sicuramente nel lontano 1982 il legislatore ha certato di interveni- re, ma quella stessa disciplina che allora si presentava come il rag- giungimento di una grande conquista, a distanza di più di trent’anni, non sembra essere più sufficiente a garantire un’effettiva tutela dei transessuali.

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Infatti, già nell’ultima seduta del 1° aprile 1982, IV Commissione Giustizia, il deputato D. Pinto, se pur assumendo un atteggiamento favorevole all’approvazione, ha messo in luce la necessità, in futuro, di lavorare molto per ribaltare concetti vecchi e superati e per capire le nuove realtà del paese. Aggiunge poi “ sicuramente, la legge che ci accingiamo ad approvare non è sufficiente a risolvere le questioni sul tappeto[…]; in futuro non mancherà occasione di reintervenire con calma sulla questione”.

Ebbene, nel mio lavoro l’obiettivo è stato proprio quello di eviden- ziare come quelle preoccupazioni presenti già in sede di applicazione della legge , hanno poi trovato terreno fertile in fase di applicazione della stessa; in particolare, bisognerebbe intervenire in modo da rico- noscere il cambiamento del nome e del sesso anagrafico anche in di- fetto di un’operazione chirurgica, per evitare il rischio di una perdita di altri diritti fondamentali, quale quello alla salute, all’autonomia e alle libertà che riguardano la propria sessualità ed identità personale.

D’altro lato è necessario un intervento in termini di contrasto alla discriminazione, non avrei potuto non sottolineare l’assenza di norme in materia, se non in ambito lavorativo e per lo più a livello regionale; sono varie le campagne promosse dalle associazioni LGBT allo scopo di attirare l’attenzione del legislatore anche su questo tema.

Appurata la necessità di un intervento legislativo, sorge un interro- gativo.

Ci si chiede, infatti, se sia necessario creare nuove regole o se, in- vece, sia sufficiente estendere le regole già esistenti alla “categoria” transessuali.

Dal lavoro svolto, sembrerebbe opportuno non seguire questa se- conda strada, ma quella di introdurre una nuova disciplina che tenga effettivamente conto di tutti i disagi con i quali il transessuale si con- fronta nel quotidiano, riconoscendo a quest’ultimo tutti i diritti di cui

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è titolare non solo in seguito al cambiamento di sesso, ma anche e soprattutto durante il periodo di transizione. Solo così, forse, si po- trebbe garantire una vera e propria tutela del fenomeno.

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