dei procedimenti d’urgenza (in arg., da ultimo, J. VUITTON – X. VUITTON, Les référés, 2a ed.,
cit., spec. 194 ss). Occorre evidenziare che nell’interessante ricostruzione operata da C. SILVESTRI, Il référé nell’esperienza giuridica francese, cit., spec. 38 ss., l’inidoneità al passaggio in giudicato accomuna siffatti provvedimenti con i jugements avant dire droit, ovvero quelli che, ai sensi dell’art. 483 N.C.P.C. si limitano ad ordinare una misura di istruzione o una misura provvisoria non avente, per l’appunto, autorità di cosa giudicata (in arg. nella letteratura francese J. VINCENT – S. GUINCHARD, Procédure civile, Paris, 1999, 218; R. PERROT, Chose
jugeé, in Enc. Dalloz, Rép. Proc. civ., Paris, 1978, Vol. I ; H. MOTULSKY, Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugeé en matière civile, in Dalloz, 1968, Chron., 1 ; R.
MARTIN, Les contradictions de la chose jugeé, in J.C.P., 1959, I, 2938). Si tratta, peraltro, di ordinanze meramente preparatorie della decisione finale emanate nel corso di un procedimento ordinario cui sono strutturalmente connesse (cfr. P. ESTOUP, Les jugements civils, Paris, 1988; A. BENABENT, Jugement, in Enc. Dalloz, Rép. Proc. civ., Paris, 1979, vol. II, n. 19). Tuttavia non si può trascurare che in una recente decisione, opportunamente criticata da acuta dottrina, la Corte di Cassazione francese sembra aver contraddetto il tradizionale principio in virtù del quale i provvedimenti cautelari, anche a strumentalità c.d. attenuata, sono inidonei al giudicato o comunque ad attribuire stabilmente un bene della vita alla medesima stregua di un provvedimento reso all’esito di una cognizione piena. La S.C. ha infatti affermato che il requisito previsto dall’art. 27, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 1968 sul riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale – in forza del quale la sentenza proveniente da un altro Stato membro non può essere riconosciuta qualora si ponga in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto – impedisce il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza straniera in conflitto con una qualsiasi decisione emanata nello Stato richiesto, comprese le pronunce cautelari, sebbene inidonee a passare in cosa giudicata. Di talché, probabilmente al fine di difendere strenuamente il provvedimento nazionale, la Corte di legittimità francese ha ritenuto prevalente una misura cautelare rispetto alla decisione straniera emanata all’esito di una cognizione piena, i cui effetti non sono stati riconosciuti nel territorio francese (v. Cour de Cass., Pr. Ch. Civ., 20 giugno 2006 n. 1024, la cui massima si può leggere in Int’lis, 2006, n. 3 – 4, 134, con nota condivisibilmente critica di E. D’ALESSANDRO, Il diniego di riconoscimento per contrasto tra
provvedimenti nell’interpretazione della Corte di Cassazione francese: il caso dell’ordonnance en référé in conflitto con una sentenza di condanna straniera).
488
Così J. VUITTON – X. VUITTON, Les référés, 2a ed., cit., 194, i quali sottolineano che il giudice di merito non è in alcun modo vincolato alle conclusioni del giudice del procedimento cautelare.
489
Cfr. C. SILVESTRI, Il référé nell’esperienza giuridica francese, cit., 45.
490
V., tra i molti, senza pretesa di completezza, F.P. LUISO – B. SASSANI, Le riforme più recenti
del processo civile, Milano, 2006, 219 ss; F. CIPRIANI, Il procedimento cautelare tra efficienza e garanzia, in G.P.C., 2006, 7 ss; A. SALETTI, Il nuovo regime delle misure cautelari e possessorie, Padova, 2006; S. MENCHINI, Le modifiche al procedimento cautelare uniforme e ai procedimenti possessori, in AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma, Milano, Ipsoa, 2006,
71-108; G. OLIVIERI, Brevi considerazioni sulle nuove norme del procedimento cautelare
uniforme, in www.judicium.it; P. BIAVATI, Prime impressioni sulla riforma del processo
cautelare, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 563 ss; M.F. GHIRGA, Le nuove norme sui procedimenti cautelari, in Riv. dir. proc., 2005, 781 ss; R. CAPONI, La nuova disciplina dei
maggio 2005, n. 80, generalizzando una riforma che aveva già interessato il
processo c.d. societario
491, ha inserito un nuovo comma nell’art. 669-octies, il
sesto, in virtù del quale le disposizioni dettate dagli altri commi della stessa
norma in ordine all’inefficacia delle misure cautelari pronunciate ante litem
qualora il giudizio di merito non sia instaurato nei successivi 60 giorni, non
trovano applicazione con riferimento alle misure cautelari c.d. anticipatorie
492, ai
procedimenti cautelari in generale (l.n. 80 del 2005), in Foro it., 2006, V, 69 ss; ID., Provvedimenti cautelari e procedimenti possessori, in Foro it., 2005, V, 136 ss; C. ASPRELLA, Commento all’art. 669-octies, in Commento alle riforme del processo civile 2005-2006, Appendice di aggiornamento al Codice di procedura civile a cura di N. PICARDI, 3a ed., Milano, 2006, 164
ss; M. COMASTRI, Provvedimento di accoglimento, in Commentario alle riforme del processo
civile, I, a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Padova, 2007, 164 ss; L. GUAGLIONE, L’evoluzione delle misure cautelari, in La riforma del processo civile a cura di F. CIPRIANI – G.
MONTELEONE, Padova, 2007; ID., Il processo cautelare, Napoli, 2006; D. BUONCRISTIANI,
Sistema dei “référé”: tutela cautelare dal pregiudizio e tutela urgente senza pregiudizio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 575 ss; E. DALMOTTO, Commento all’art. 669-octies, in Le recenti riforme del processo civile, II, a cura di S. CHIARLONI, Bologna, 2007, 1237 ss; ID., Il rito cautelare competitivo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, 267 ss; L. QUERZOLA, La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito, Bologna, 2006; P.L. NELA, Procedimenti cautelari, possessori e di istruzione preventiva, di separazione, nel decreto competitività, in www.judicium.it; A. BUCCI, Cautelari, possessori, accertamenti tecnici, in A. BUCCI – A.M. SOLDI, Le nuove riforme del processo civile, Padova, 2006, 54 ss.
491
In argomento, tra gli altri, B. SASSANI – R. TISCINI, Il nuovo processo societario. Prima
lettura del d.lgs. n. 5 del 2003, cit., 49 ss; A. SALETTI, Del procedimento cautelare, in La riforma delle società. Il processo a cura di B. SASSANI, Torino, 2003, 221 ss; G. COSTANTINO, Il nuovo processo commerciale: la tutela cautelare, in Riv. dir. proc., 2003, 651 ss; A. PROTO
PISANI, La nuova disciplina del processo societario (note a prima lettura), cit., 1 ss; G. ARIETA – F. DE SANTIS, Diritto processuale societario, Padova, 2004, 381 ss; F. TOMMASEO, Lezioni
sul processo societario, Roma, 2005, 93 ss; F. SANTAGADA, La tutela cautelare, in E.
D’ALESSANDRO – M.C. GIORGETTI – F. SANTAGADA – M.A. ZUMPANO, Il nuovo
processo societario, cit., 177 ss; G. FRUS, Commento all’art. 23, in Il nuovo processo societario a
cura di S. CHIARLONI, Padova, 2004, 662 ss; G. MARINELLI, Note in tema di tutela cautelare
nel nuovo rito societario, in Corr. Giur., 2004, 1248 ss; M. FABIANI, Il rito cautelare nel processo societario ( contraddizioni e dubbi irrisolti), in Riv. dir. proc., 2005, 1181 ss; A.A.
ROMANO, Riflessioni sui provvedimenti cautelari nel nuovo processo societario, ivi, 2004, 1173 ss; RUBINO, Commento all’art. 23, in La riforma del diritto societario. Il procedimento a cura di LO CASCIO, Milano, 2003, 250 ss.
492
E’ tuttavia discussa in dottrina la nozione di provvedimento anticipatorio per il quale trova in linea di principio applicazione la disciplina posta dall’art. 669-octies, sesto co., c.p.c. Infatti, secondo un primo orientamento, dovrebbe riconoscersi natura anticipatoria soltanto i provvedimenti che producono subito effetti almeno parzialmente uguali a quelli che deriverebbero dalla pronuncia di accoglimento della relativa azione di merito (in tal senso, tra gli altri, G. BALENA, La disciplina del procedimento cautelare “uniforme”, in (-M. BOVE), Le riforme più
recenti del processo civile, cit., 334; M.F. GHIRGA, Le nuove norme sui procedimenti cautelari, cit., 493), mentre secondo altri, anche in omaggio alla finalità deflattiva del contenzioso
giudiziario che ha ispirato la riforma, dovrebbero essere considerati anticipatori anche quei provvedimenti che, pur non avendo un contenuto almeno in parte identico o simile a quello che potrebbe avere la pronuncia di accoglimento della domanda di merito, consentano di ottenere un risultato pratico equivalente a quello ottenibile con la sentenza di merito (A. SALETTI, Il nuovo
regime delle misure cautelari e possessorie, cit., , 25 ss; R. CAPONI, Provvedimenti cautelari, cit., 137; S. MENCHINI, Le modifiche, cit., 85 ss). Applicando quest’ultimo criterio rientrerebbe