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Proroga credito di imposta investimenti

Il comma 171, art.1, proroga al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

INFORMA

- Con la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n.160) è stata disposta la proroga del suddetto termine al 31 dicembre 2020.

Ora la Legge di Bilancio 2021 vuole rinviare il termine sino al 31.12.2022.

È la Legge di stabilità

2016 che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta:

per l’acquisto di beni strumentali nuovi

destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

30.1 Procedura per accedere al credito d’imposta cofinanziato con risorse del PON

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta devono presentare una comunicazione in via telematica all’ Agenzia delle Entrate (Provvedimento Agenzia Entrate del 14 aprile 2017, modificato con provvedimento del 29 dicembre 2017).

L’Agenzia delle Entrate, previa verifica dei dati dichiarati nella comunicazione, trasmette alle imprese il provvedimento di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.

A seguito del rilascio dell’autorizzazione alla fruizione, l’Agenzia delle Entrate trasmette, i soli progetti presentati da PMI non appartenenti al settore primario, al Ministero dello sviluppo economico che ne valuta la cofinanziabilità con risorse del PON I&C, sulla base dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del DM 29 luglio 2016.

NOTA BENE

- Giova precisare che l’attività istruttoria svolta dal Ministero è circoscritta alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’ammissione dei progetti al finanziamento nell’ambito del PON I&C.

Con riferimento alle PMI beneficiarie del credito d’imposta per le quali l’attività istruttoria si conclude con esito positivo, il Ministero adotta un apposito provvedimento di utilizzo di risorse del PON I&C recante, tra l’altro, gli obblighi e gli adempimenti a carico dell’impresa beneficiaria derivanti dal cofinanziamento comunitario.

Con riferimento, invece, alle domande che non superano l’istruttoria svolta dal Ministero, in quanto carenti dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 del DM 29 luglio 2016, resta ferma l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a valere su risorse nazionali.

La PMI destinataria dell’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate può utilizzare in compensazione il credito d’imposta a seguito della realizzazione degli investimenti senza dover attendere l’esito dell’istruttoria del Ministero dello sviluppo economico. La CM n. 34/E dell’Agenzia delle entrate del 3 agosto 2016, paragrafo 6, fornisce chiarimenti sulle modalità e sui termini per l’utilizzo del credito d’imposta.

30.2 Soggetti beneficiari Destinatari di tale beneficio sono:

tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta

che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.

Possono beneficiare del credito d’imposta PON le piccole e medie imprese che hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta in relazione a progetti di investimento riguardanti l’acquisizione di beni strumentali nuovi e rispondenti agli specifici criteri di ammissibilità definiti dall’art. 4 del DM 29 luglio 2016 e relativi a:

30.3 Misura del credito

Il credito di imposta compete nella misura massima:

del 20%  per le piccole imprese

del 15%  per le medie imprese

e del 10%  per le grandi imprese.

NOTA BENE

- Per la verifica della dimensione aziendale è necessario fare riferimento alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Piccola impresa Media impresa Grande impresa

Dipendenti Meno di 50 Meno di 250 Da 250

Fatturato Non superiore a € 10

milioni Non superiore a € 50

milioni Da € 50 milioni

oppure oppure oppure

Totale di bilancio Non superiore a € 10

milioni Non superiore a € 43

milioni Da € 43 milioni ammontare minimo dell’investimento (500 mila euro);

esclusione delle sole attività economiche del settore agricoltura, silvicoltura e pesca;

localizzazione nelle regioni meno sviluppate o in quelle in transizione

riconducibilità degli investimenti agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

Sotto il profilo soggettivo, il credito di imposta è riservato alle piccole, alle medie e alle grandi imprese, così come definite nella citata raccomandazione, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone previste.

Sono ammesse all’agevolazione:

 sia le imprese residenti nel territorio dello Stato

 che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

NOTA BENE

- In assenza di un’espressa esclusione normativa, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.

30.4 Esclusioni

Per espressa previsione normativa l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2007, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.

Inoltre, l'agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà, come definite dagli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

Pertanto, un’impresa è considerata in difficoltà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, par. 1 n. 18) del Reg.

(UE) n. 651/2014, se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.

Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare

di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

• il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;e

• il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0”.

30.5 Ambito territoriale

Il credito di imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e nelle zone assistite delle regioni 9 Molise, Sardegna e Abruzzo.

30.6 Ammontare dell’investimento

L’ammontare dell’investimento (lordo) ammissibile all’agevolazione in argomento è dato, per ciascun periodo agevolato e per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie.

OSSERVA

- Ai fini della determinazione dell’investimento netto su cui calcolare il credito di imposta, l’investimento lordo deve essere decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta – ad eccezione di quelli dedotti in applicazione dell’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. superammortamento) - relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Per medesimi beni devono intendersi quei beni appartenenti ad una delle categorie richiamate dalla norma.

Deve, pertanto, trattarsi di beni strumentali rientranti nelle categorie di impianti, macchinari e/o attrezzature.

Tuttavia, nel calcolo dell’investimento ammissibile non rilevano gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato, che, pertanto, non devono essere sottratti dall’importo complessivo dell’investimento lordo.

Esempio

Un imprenditore, nell’esercizio X, effettua un investimento in beni strumentali nuovi per un importo complessivo di euro 130.000,00 così suddiviso:

• Impianti per 100.000,00 euro;

• Attrezzature per 30.000,00 euro.

Il valore complessivo degli ammortamenti fiscali dedotti nel medesimo periodo di imposta (X), relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento e già esistenti nella stessa struttura produttiva in cui vengono effettuati gli investimenti agevolabili, è pari a 31.000,00 euro [12.000,00 (impianti) + 11.000,00 (macchinari) + 8.000,00 (attrezzature)].

Gli ammortamenti fiscali rilevanti ai fini dell’agevolazione in commento sono solo quelli relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Nel caso di specie, ai fini del calcolo dell’investimenti netto, rilevano gli ammortamenti fiscali dedotti relativi ai soli impianti e attrezzature, in quanto non sono stati effettuati investimenti in macchinari.

Di conseguenza, il totale degli ammortamenti fiscali rilevanti, relativi ai beni già esistenti nella medesima struttura produttiva, da sottrarre all’investimento lordo (130.000,00), è pari ad:

euro 20.000,00 = [12.000,00 (impianti) + 8.000,00 (attrezzature)]

L’investimento netto su cui applicare la percentuale di spettanza del credito di imposta risulta, pertanto, pari ad euro:

110.000,00 = (130.000,00 – 20.000,00).

Determinazione dell’investimento agevolabile

Descrizione Importo

A Impianti nuovi 100.000,00

B Macchinari nuovi 0

C Attrezzature nuove 30.000,00

D INVESTIMENTO LORDO (A+B+C) 130.000,00

E Ammortamento (esercizio X) impianti già esistenti nella

struttura produttiva 12.000,00

F Ammortamento (esercizio X) attrezzature già esistenti nella

struttura produttiva 8.000,00

G Totale ammortamenti rilevanti (E+F) 20.000,00

INVESTIMENTO NETTO AGEVOLABILE (D-G) 110.000,00

30.7 Rendicontazione delle spese

Le spese di acquisizione delle immobilizzazioni devono essere rendicontate al Ministero dello sviluppo economico esclusivamente da parte delle PMI destinatarie del provvedimento di utilizzo delle risorse del PON I&C, ai sensi dell’articolo 5 del DM 29 luglio 2016, nei termini e con le modalità stabilite dall’articolo 5 del decreto direttoriale 23 aprile 2018.

31. Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo