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Negli Spazi pubblici da riqualificare, indicati con apposito segno grafico all’interno del perimetro delle Centralità locali, sono previsti i seguenti interventi:

SISTEMA INSEDIATIVO

4. Negli Spazi pubblici da riqualificare, indicati con apposito segno grafico all’interno del perimetro delle Centralità locali, sono previsti i seguenti interventi:

a) sistemazione degli spazi scoperti pubblici e privati, con il ridisegno e la sistemazione della sede stradale (eventuali corsie automobilistiche, marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili) e le sistemazioni a verde di arredo urbano;

b) localizzazione al piano-terra degli edifici che si affacciano su tali spazi, di destinazioni Commerciali e Servizi a CU/b o CU/m; tale localizzazione, anche in ampliamento delle quantità esistenti, è regolata dalle sole dimensioni dell’area di pertinenza dell’edificio e dalle norme generali sul rispetto delle distanze.

5. L’assetto urbanistico delle Centralità locali è definito da un Progetto pubblico unitario d’intervento, con valore di strumento urbanistico esecutivo, predisposto dal Municipio interessato, sulla base dell’elaborato I2 “Schemi di riferimento delle Centralità locali”, periodicamente aggiornabile, e di eventuali proposte dei soggetti proprietari o a diverso titolo competenti, e sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione centrale del Comune. Tale progetto prevede:

a) la sistemazione degli Spazi pubblici da riqualificare secondo le indicazioni del precedente comma 4;

b) la realizzazione delle nuove attrezzature pubbliche e la conferma o il riuso di quelle esistenti;

c) la localizzazione dei diritti edificatori compensativi relativi delle quote di edificabilità privata conseguente all’acquisizione pubblica, mediante cessione compensativa, delle aree per Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale;

d) la realizzazione di nuovi spazi urbani pubblici ad integrazione di quelli già individuati nell’elaborato 3.”Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000;

e) la realizzazione di parcheggi pubblici e pertinenziali, anche interrati, ai fini di un’adeguata dotazione di standard urbanistici.”

Il Progetto unitario può modificare la delimitazione degli spazi pubblici da riqualificare, di cui al comma 4, nonché estendersi su aree e attrezzature pubbliche o a destinazione pubblica esterne al perimetro della Centralità ma ad essa strettamente connesse. Le opere pubbliche inserite nel Progetto unitario sono inserite nella Programmazione comunale dei lavori pubblici.

6. Preliminarmente o nel corso della formazione del Progetto di cui al comma 5, il Municipio acquisisce o verifica la disponibilità dei proprietari alla cessione compensativa di cui al comma 3. In caso di indisponibilità accertata dei proprietari e previa diffida, ovvero se il Progetto di cui al comma 5 dimostra la mancanza di condizioni oggettive per l’applicazione della cessione compensativa, il Comune procede all’espropriazione delle aree, secondo le norme vigenti in materia. Qualora il Progetto di cui al comma 5 dimostri la mancanza oggettiva delle condizioni tecniche e operative necessarie per l’attribuzione, a favore dei proprietari, del diritto edificatorio di cui al comma 3, si procede direttamente all’esproprio.

7. Qualora il perimetro delle Centralità locali sia ricompreso all’interno di un Programma integrato, il progetto di cui al precedente comma 5 rappresenta una priorità del Programma stesso.

Capo 7°

Ambiti di riserva

Art.62. Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata

1. Gli Ambiti di riserva sono individuati nell’elaborato 3.”Sistemi e Regole”, rapp.

1:10.000. In tali ambiti il Comune reperisce aree edificabili da utilizzare per le seguenti finalità d’interesse pubblico o generale:

a) interventi di edilizia residenziale pubblica o con finalità sociali;

b) interventi di compensazione di diritti edificatori, ai sensi dell’art.14;

c) incentivazione degli interventi di demolizione nella Città consolidata, ai sensi dell’art.43, comma 4, e dell’art.46, comma 5, rinnovo edilizio, ai sensi dell’art.14bis, commi 5 e seguenti, e di altri interventi sulla Città e sull’edilizia esistenti, quali:

- incentivazione della realizzazione di parcheggi pubblici o privati, ai sensi dell’art.7, comma 12;

- trasferimento di volumetrie edificate in aree della Rete ecologica, in contrasto con le esigenze di tutela e riqualificazione;

- incentivi urbanistici previsti all’interno dei Programmi integrati o dei Progetti urbani, promossi per le finalità di cui all’art.12, comma 7.

d) incentivazione alla realizzazione e/o gestione di opere pubbliche, a cura e spese di soggetti privati;

altre iniziative volte a facilitare la realizzazione di obiettivi di interesse pubblico o dei principi di perequazione assunti dal PRG.

2. La SUL complessivamente realizzabile negli Ambiti di riserva non può eccedere la misura di 1.500.000 mq, corrispondente ad un indice medio di edificabilità territoriale ET pari a 0,3 mq/mq. La realizzazione degli interventi trasformativi è subordinata:

all’individuazione e perimetrazione dei singoli Ambiti d’intervento, all’approvazione dei relativi strumenti urbanistici esecutivi, che stabiliranno l’indice di edificabilità ET all’interno di un intervallo compreso tra 0,25 e 0,45 mq/mq, all’acquisizione delle aree necessarie per soddisfare le finalità di cui al comma 1.

3. Ai fini dell’acquisizione delle aree da destinare alle finalità di cui al comma 1, è riconosciuto alla proprietà un diritto edificatorio indice di edificabilità pari a 0,06 mq/mq, da localizzare all’interno degli strumenti urbanistici esecutivi, secondo gli indici di edificabilità fondiaria (EF) medi da questo previsti. La differenza tra l’edificabilità complessiva dei singoli ambiti, stabilita dagli strumenti urbanistici esecutivi ai sensi del comma 2, e i diritti edificatori l’edificabilità riconosciuta ai proprietari, è vincolata alle finalità di cui al comma 1. Qualora i proprietari, anche dopo diffida ai sensi di legge, non accedano alle modalità di cessione compensativa, come descritte, le aree sono acquisite mediante espropriazione.”

4. La formazione degli strumenti urbanistici esecutivi è subordinata a un atto di indirizzo e programmazione, predisposto ai sensi dell’art.15, comma 2, che preveda, in più fasi: la quantificazione delle necessità derivanti dalle finalità di cui al comma 1 e le relative priorità; la conseguente quantificazione degli Ambiti di riserva da attivare, l’individuazione degli Ambiti di intervento su cui predisporre gli strumenti urbanistici esecutivi o le modalità e i criteri di individuazione; i termini e le modalità per l’avvio, ai sensi di legge, delle procedure espropriative. L’atto di indirizzo può prevedere o

Progetto urbano o di Programma integrato, ed esteso, ove occorra, ad ambiti di intervento e a infrastrutture esterni agli Ambiti di riserva, in modo da garantire l’accesso a qualsiasi modalità di trasporto: il Piano può individuare i singoli Ambiti di intervento e la loro rispettiva edificabilità, nonché le infrastrutture generali e di interesse locale, gli interventi ambientali e i servizi generali necessari per attivarli.

5. Ai fini o a seguito della formazione dell’atto di indirizzo e programmazione di cui al comma 4, e secondo gli indirizzi dello stesso, il Comune ha facoltà di esperire, in più tornate, procedure di evidenza pubblica volte a sollecitare o verificare la disponibilità dei proprietari verso la cessione compensativa, come definita al comma 3.

6. Gli Ambiti di intervento, da attivare prioritariamente, saranno individuati tenendo conto: della localizzazione rispetto al contesto insediativo, ambientale e infrastrutturale, delle verifiche di compatibilità ambientale e archeologica, degli esiti delle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 5, di eventuali accordi già raggiunti tra i proprietari delle aree e i destinatari finali delle stesse, nel rispetto delle priorità e modalità stabilite ai sensi del comma 4 e ai sensi dell’art.14, comma 4.

7. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono predisposti dal Comune, ovvero dai soggetti privati che detengano la maggioranza del valore catastale degli immobili e dei diritti edificatori da localizzare.

8. Approvato lo strumento urbanistico esecutivo, ai fini della sua attuazione, il Comune procede ai sensi dell’art.15, comma 14, se di iniziativa privata, e ai sensi dell’art.15, comma 15, se di iniziativa pubblica.

9. Agli Ambiti di riserva, in sede di formazione degli strumenti urbanistici esecutivi, si applicano i parametri e gli indici stabiliti per gli Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali, ai sensi dell’art.54, comma 1.

10. Fino all’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, le aree ricadenti negli Ambiti di riserva sono soggette alla disciplina stabilita per l’Agro romano, ai sensi del Titolo III, capo 2° delle presenti norme.

11. Ai sensi dell’art.15, commi 10 e 11, e dell’articolo 92, la trasformabilità degli Ambiti di riserva è comunque subordinata, alla preventiva o contestuale realizzazione delle infrastrutture ferroviarie (linee metropolitane, altri sistemi in sede propria) previste dal PRG e dal Piano di inquadramento urbanistico di cui al comma 4, ove predisposto.

TITOLO III

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