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SISTEMA AMBIENTALE E AGRICOLO

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA AMBIENTALE E AGRICOLO

Capo 1° Componenti del sistema ambientale e agricolo Capo 2° Agro romano

Capo 1°

Componenti del sistema ambientale e agricolo

Art.63. Articolazione delle componenti

1. Sono componenti del sistema ambientale e agricolo:

a) Aree naturali protette;

b) Reticolo idrografico;

c) Agro romano;

d) Parchi agricoli.

2. Concorrono al Sistema ambientale e al funzionamento ecologico dell’intero territorio e agricolo le aree verdi pubbliche e private, anche a carattere storico, come disciplinate dalle norme sul del “Sistema insediativo” e del Sistema dei servizi, delle infrastrutture e impianti” ricadenti nella Rete ecologica di cui all’art.66.

3. Concorrono a garantire il funzionamento ecologico del territorio tutte le componenti della Rete ecologica e la relativa disciplina di cui al successivo art.66.

4. Concorrono alla definizione della disciplina del Sistema ambientale e agricolo gli Ambiti di paesaggio di cui all’art.67 come individuati nell’elaborato G6. «Sistema paesaggistico», rapp. 1:50.000: i progetti d’intervento dovranno conformarsi ai criteri e alle regole stabilite nell’elaborato G7. «Guida per la progettazione negli Ambiti di paesaggio».

Art.64. Aree naturali protette nazionali e regionali

1. Nelle riserve naturali statali del Litorale romano e della Tenuta presidenziale di Castel Porziano, individuate nell’elaborato 3.”Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000, fino all’approvazione del dei relativi “Piani di gestione” si applica la disciplina di cui alla della L 394/91 e successive modificazioni e del DM Ambiente 29 marzo 1996.

1bis. Nella fascia di rispetto della Tenuta presidenziale di Castel Porziano, come individuata nell’elaborato 4. “Rete ecologica”, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

a) sono ammessi esclusivamente: gli interventi di recupero degli edifici esistenti, secondo le categorie MO, MS, RC, RE, definite dall’art.9, comma 5; la realizzazione delle infrastrutture tecnologiche di cui agli articoli 97 e 98; gli interventi di categoria ambientale di cui all’art.10;

b) è ammessa l’applicazione dei sistemi di acquisizione pubblica delle aree e di trasferimento degli edifici esistenti, secondo i dispositivi dell’art.77, commi 2 e seguenti, e dell’art.43, comma 4;

c) gli strumenti urbanistici esecutivi, ove previsti dalle norme di componente, dovranno prevedere l’acquisizione pubblica dei lotti non edificati e la loro destinazione a verde pubblico, ai sensi dell’art.79, comma 1, lett. d).

2. Nelle Aree naturali protette regionali, si applica la disciplina di cui alla LR 29/97 e successive modificazioni. fino all’approvazione dei Piani di assetto di cui all’art.26

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della LR 29/1997 o fino all’adozione, da parte degli Enti competenti, di specifiche norme di salvaguardia, si applica, anche in caso di eventuale decadenza, la disciplina transitoria della LR 29/1997, la disciplina dei PTPR, ove cogente, nonché, in quanto compatibile, la disciplina urbanistica composta dall’azzonamento del Piano delle certezze, di cui alle deliberazioni di Consiglio comunale nn. 92/97 e 176/2000, come eventualmente modificato in sede di approvazione definitiva, e dalle norme corrispondenti del presente PRG costituita dall’art. 9 della LR 24/1998 e dagli artt. 8, 44, commi 13 e 14, della LR 29/1997.

3. Qualora l’approvazione del Piano di assetto dell’Area naturale protetta comporti l’esclusione di parti di territorio dal perimetro originario, a tali parti, fatte salve le norme di tutela dei PTPR, ove cogenti, si applica la disciplina urbanistica composta dall’azzonamento del Piano delle certezze, di cui alle deliberazioni di Consiglio comunale nn. 92/97 e 176/2000, come eventualmente modificato in sede di approvazione definitiva, e dalle norme corrispondenti del presente PRG Se i Piani delle aree naturali protette sono approvati con modificazione dei perimetri originari, le aree stralciate, salvo che non si tratti di adeguamento ai confini morfologici o catastali, assumono la disciplina urbanistica costituita dalla zonizzazione del precedente PRG e dalla corrispondente disciplina del presente PRG, fino a eventuale ripianificazione da parte del Comune; Qualora tali esclusioni siano dovute a meri errori materiali, le parti escluse assumeranno le destinazioni urbanistiche attribuite alle zone adiacenti dal presente PRG, senza che ciò costituisca variante urbanistica. Qualora l’approvazione del Piano di assetto dell’Area naturale protetta determinasse un ampliamento del perimetro rispetto a quello riportato negli elaborati del presente piano, le aree ricomprese in tale perimetro le nuove aree incluse assumono la destinazione di Area naturale protetta. senza che ciò costituisca variante urbanistica. Le variazioni dei perimetri si intenderanno automaticamente recepite nel presente PRG.

Art. 64bis. Parchi agricoli

1. Sono Parchi agricoli gli ambiti rurali diversi dalle aree naturali protette di cui all’art. 64, ma riconducibili ad un sistema unitario di interesse naturalistico, paesaggistico, storico-archeologico, da tutelare e valorizzare.

2. I Parchi agricoli sono individuati nell’elaborato 4. “Rete ecologica”, rapp.

1:10.000, e assumono la seguente denominazione:

a) Casal del Marmo;

b) Arrone-Galeria;

c) Rocca Cencia.

3. Le misure e gli interventi nei Parchi agricoli devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) preservazione e rafforzamento delle attività agricole, anche mediante la commercializzazione locale dei prodotti, e l’indirizzo delle stesse verso coltivazioni con maggiore compatibilità ambientale, secondo il “Codice della buona pratica agricola”, l’agricoltura biologica, l’agricoltura bio-dinamica;

b) tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale, paesaggistico;

c) preservazione, risanamento, rinaturalizzazione del reticolo idrografico;

d) riqualificazione e riuso dei tessuti e degli edifici esistenti, con riguardo a quelli dismessi;

e) recupero e valorizzazione dei beni di interesse archeologico e monumentale;

f) creazione di un sistema di fruizione pubblica, mediante l’acquisizione di aree ad uso pubblico, la realizzazione di itinerari naturalistici con percorrenza ciclo-pedonale, l’introduzione o il potenziamento di usi ricettivi, ricreativi, sportivi, di servizio.

4. Gli obiettivi di cui al comma 3 sono perseguiti mediante Programmi unitari d’intervento, anche nelle forme di cui all’art.17, estesi all’intero ambito del Parco agricolo, da attuarsi mediante interventi pubblici, i PAMA, di cui all’art.73, accordi con i proprietari o conduttori delle aziende agricole, anche riuniti secondo le diverse forme di rappresentanza, convenzioni con Istituti o Enti di ricerca per la sperimentazione di progetti specifici di riqualificazione ambientale e riconversione agricola.

5. In particolare, i Programmi d’intervento possono prevedere, sempre per le finalità di cui al comma 3:

a) gli indirizzi, i criteri, le regole per gli interventi e l’utilizzo antropico sulle acque, sulla flora e sulla fauna, ivi comprese prescrizioni e particolari costruttivi per la realizzazione o l’adeguamento di edifici, impianti, infrastrutture;

b) i criteri e le regole per l’accesso, la circolazione, la fruizione pubblica delle aree, con particolare riguardo a quelle sottoposte a maggior tutela e alle aziende agricole;

c) l’ampliamento del perimetro in aree contigue, ai fini del completamento degli interventi pubblici, della completa inclusione delle aziende agricole, dell’adesione volontaria di aziende agricole confinanti, della necessaria integrazione con infrastrutture, insediamenti e ambiti rurali circostanti;

d) l’organizzazione generale del comprensorio, con riguardo all’accessibilità generale, ai percorsi veicolari e ciclo-pedonali, alla localizzazione di nuclei di servizi o impianti comuni per l’agricoltura, alla localizzazione di centri di servizio, ricettivi e di attrezzature per la fruizione pubblica;

e) la suddivisione dell’ambito in più zone, differenziate per livelli di naturalità, di tutela, di funzioni specializzate, alla individuazione delle aree da acquisire alla proprietà o all’uso pubblico, anche attraverso le misure compensative di cui alla lett. i) e con gli accordi negoziali di cui alla lett. f);

f) i contenuti degli accordi o convenzioni da stipulare con le aziende agricole, al fine di regolare gli incentivi finanziari, di assistenza tecnico-scientifico, per l’orientamento delle coltivazioni agricole e zootecniche, secondo gli obiettivi e i criteri, di cui al comma 3, lett. a), per la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale (rimboschimenti, coltivazioni a perdere, oasi naturalistiche, recupero dei terreni nudi e dei pascoli degradati), per l’accesso pubblico e la fruizione ricreativa nelle aziende agricole (fattorie didattiche);

g) la rimozione o regolamentazione degli orti abusivamente realizzati mediante occupazione abusiva di suolo pubblico o di Enti pubblici, o comunque ricadenti nelle aree tutelate ai sensi dell’art.11 della LR 24/1998;

h) l’introduzione, negli edifici esistenti alla data di approvazione del presente PRG, di destinazioni d’uso di limitato impatto ambientale strettamente funzionali alla fruizione pubblica dei parchi agricoli per finalità di turismo rurale (attrezzature sportive e ricreative; foresterie e ricettività agri-turistica; punti-ristoro, produzioni artigianali tipiche o artistiche o di servizio, commercializzazione prodotti agricoli e artigianali locali, merchandising, servizi informativi, didattico-culturali), anche in deroga a quanto previsto dal capo 2;

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i) l’applicazione, nell’ambito dei PAMA, delle misure compensative di cui all’art.14bis, commi 7 e seguenti, in funzione dell’incremento di SUL e delle destinazioni d’uso residenziali, ricettive, commerciali consentite;

j) l’applicazione degli incentivi per il rinnovo edilizio di cui all’art.14bis, commi 5 e seguenti, anche ai fini della demolizione e trasferimento di edifici e manufatti contrastanti con gli obiettivi e i dispositivi di tutela.

6. Il Programma d’interventi, di cui al comma 4, è approvato dal Consiglio comunale, previa procedura d’informazione e consultazione della cittadinanza, secondo quanto previsto all’art. 15, comma 8.

7. Nelle aree dei Parchi agricoli, gli interventi di categoria NC, o che comportano l’introduzione di usi residenziali, ricettivi, sportivi, ricreativi, commerciali, sono sottoposti a PAMA e all’applicazione delle misure compensative di cui all’art.14bis, commi 7 e seguenti.

8. Nelle aree dei Parchi agricoli, se non previsti espressamente dal programma di cui al comma 4, non sono consentiti i seguenti usi e impianti: serre non stagionali con superficie maggiore di 2.000 mq; allevamenti intensivi; discariche di inerti, se non finalizzate al ripristino ambientale; laghetti sportivi e artificiali, se non per funzioni anti-incendio; nuclei di servizi, di cui all’art.74; aree attrezzate per il soggiorno autosufficiente, di cui all’art.75.

Art.65. Reticolo idrografico

1. Il sistema idrico superficiale continentale è individuato negli elaborati 2. e 3.”Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000, sono individuate le attraverso la componente Acque: fiumi e laghi, e nell’elaborato 4 “Rete ecologica”, di cui all’art.

66, attraverso la restituzione grafica del Reticolo idrografico. Esse sono Il sistema idrico superficiale è regolamentato dalle relative leggi in materia e, con riguardo al reticolo idrografico, dagli artt. 6 e 7 della LR 24/1998.

2. Al fine di salvaguardare l’integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nella fascia di rispetto di m. 150 dalla sponda o dal piede dell’argine di fiumi e torrenti di cui al D.Lgs n. 490/1999 tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 42/2004, e nella fascia di rispetto di m. 50 dalla sponda o dal piede dell’argine di tutti i degli altri corsi d’acqua, sono vietati tutti gli interventi che possono modificare gli equilibri idrogeologici ed ecologici. In particolare sono vietati, salvo che non siano espressamente prescritti dagli enti competenti per finalità di difesa del suolo, gli interventi che prevedano:

a) tombamenti e copertura di corsi d’acqua;

b) qualsiasi attività estrattiva;

c) sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse);

d) scogliere in pietrame non rinverdite;

e) rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo;

f) rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d’acqua e risagomatura delle sponde.

3. Nei Tessuti del Sistema insediativo ricadenti nella fascia di rispetto di m. 50 dei corsi d’acqua non tutelati ai sensi di legge, gli interventi ammessi dalle norme di componente, se non preclusi dall’art. 7 della LR 24/1998, sono realizzabili nel rispetto

delle condizioni di cui al comma 2, e subordinati alla valutazione ambientale di cui all’art.10, comma 10, e alla contestuale realizzazione di Sono consentiti gli interventi di Risanamento ambientale (RSA), Ripristino ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA), come definiti dall’art.10, ove necessari. Sono altresì consentiti, anche autonomamente, tutti gli interventi ambientali di cui all’art. 10.

4. Non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra al comma 2, a condizione che siano associati a interventi di Mitigazione di impatto ambientale (MIA), di cui all’art.10:

a) le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture di rete (opere viarie e ferroviarie e tramvie, reti di trasmissione di energia e di trasporto di liquidi e gas, reti di telecomunicazioni, collettori fognari, canali di adduzione o di restituzione delle acque per legittime utenze);

b) le opere necessarie alla realizzazione di casse di espansione e stagni di ritenzione della acque per il contenimento delle piene per uso agricolo, stagni e vasche per il lagunaggio e la depurazione naturale delle acque di scarico, purché privi di rivestimenti in calcestruzzo;

c) le opere necessarie alla realizzazione di tracciati e aree di sosta pedonali, equestri o ciclabili.

5. Nella fascia di rispetto di m. 10 dalla sponda o dal piede dell’argine di fiumi e torrenti di cui al D.Lgs 490/1999, al fine di ricostituire le condizioni naturali, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione degli interventi di cui al comma 3 di Risanamento ambientale (RSA), Ripristino ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA), come definiti dall’art.10, e di quanto previsto dal “Codice della buona pratica agricola normale”(Reg. 1999/1257/CE). E’ altresì vietato il taglio della vegetazione riparia arbustiva e arborea naturale, ad eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti competenti in materia.

Art.66. Rete ecologica

0.1. La rete ecologica rappresenta l’insieme dei principali ecosistemi del territorio comunale e delle relative connessioni. Le misure, le azioni, gli interventi nella Rete ecologica sono volti a preservare, valorizzare, ripristinare, in modo coordinato, i valori e i livelli di naturalità delle aree, nonché ad assicurarne l’integrazione secondo criteri e obiettivi di continuità geografica e di funzionalità ecologica.

1. Le aree costituenti la rete ecologica sono individuate nell’elaborato 4.”Rete ecologica”, rapp. 1:20.000 1:10.000, secondo con la seguente articolazione in componenti, definite in base ai livelli di naturalità, di funzionalità ecologica, di continuità geografica:

a) componenti primarie (aree “A”); sono gli ecosistemi a più forte naturalità e comprendono, in generale principalmente: le “aree naturali protette” di cui all’art.64; le aree a parco individuate con apposite deliberazione consiliari, ancorché non inserite tra le Aree naturali protette regionali i “parchi agricoli” di cui all’art. 64bis e, se non incluse tra questi, le aree proposte quali parchi regionali dalle deliberazioni di Consiglio comunale nn. 39/1995 e 162/1996; parte del il reticolo idrografico, di cui all’art.65, meno compromesso e di maggiore connessione; parte delle le aree agricole di cui al capo 2° di maggior valore ambientale e paesaggistico, contigue o connesse alle aree precedenti; le aree di interesse naturalistico riconosciute da istituzioni nazionali e internazionali;

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b) componenti secondarie (aree “B”); sono le aree di medio livello di naturalità e alto livello di connessione integrazione tra le componenti primarie e tra le stesse componenti secondarie e comprendono principalmente: parte delle aree agricole e del reticolo idrografico; altre componenti di “Sistemi e Regole”, sia le aree del Sistema insediativo che e del Sistema dei servizi, infrastrutture e impianti, con valori naturalistici da preservare o ripristinare, ovvero necessarie ad assicurare continuità alla Rete ecologica;

c) componenti di completamento (aree “C”); sono gli elementi che integrano, completano e ulteriormente connettono la Rete ecologica e questa al Sistema insediativo, e comprendono aree ricadenti in varie componenti di “Sistemi e Regole”. del Sistema insediativo e del Sistema dei servizi, infrastrutture e impianti, con particolare riguardo alle aree con rischio di esondazione.

2. In caso di successiva riduzione dei perimetri delle aree naturali protette, a seguito di apposito provvedimento regionale o di approvazione dei Piani di assetto, le aree escluse restano comunque nella componente primaria della Rete ecologica, salvo che tali esclusioni non derivino da rettificazione di confini catastali o morfologici. Qualora l’esclusione riguardi aree già edificate e compromesse, queste aree saranno automaticamente qualificate come componenti secondarie della Rete ecologica.

Qualora, invece, nell’ambito delle stesse procedure, si determinasse un ampliamento dei perimetri, le aree incluse saranno automaticamente qualificate come componenti primarie della Rete ecologica.

Indipendentemente dalla individuazione cartografica nel presente PRG, fanno parte, di diritto, della componente primaria della Rete ecologica: le aree naturali protette secondo i perimetri definitivamente approvati; le aree contigue di cui all’art.10 della LR 29/1997, ove non ricadenti nel Sistema insediativo; le aree di interesse naturalistico riconosciute da istituzioni nazionali e internazionali (SIC, ZPS) o proposte da Bioitaly; le aree boscate e le zone umide di cui agli artt. 10 e 12 della LR 24/1998. Le aree stralciate dai perimetri delle “aree naturali protette”, ai sensi dell’art.64, comma 3, integrano le componenti secondarie se ricadono nel Sistema ambientale e agricolo, integrano le componenti di tipo C se rientrano nel Sistema insediativo.

3. Fatti salvi gli interventi trasformativi consentiti ai sensi dei commi 5 e 6, e nel rispetto dei limiti e delle condizioni dalle stesse norme stabiliti: In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 0.1, nelle componenti primarie della Rete ecologica sono previste azioni prevalentemente di tutela e salvaguardia degli ecosistemi; nelle componenti secondarie sono previste azioni prevalentemente di ripristino e valorizzazione riqualificazione ambientale delle aree compromesse o degradate, anche al fine di garantire continuità della Rete ecologica; nelle componenti di completamento tipo C sono previste azioni prevalentemente finalizzate alla preservazione o ampliamento dei valori naturalistici, nonché all’integrazione con le altre componenti della Rete ecologica e tra queste e il Sistema insediativo, secondo criteri di mobilità sostenibile a prevalenza ciclo-pedonale.

4. Per le finalità di cui al comma 3, e con lo scopo di individuare e promuovere i più opportuni e necessari interventi di categoria ambientale, Tutti gli interventi, pubblici o privati, indiretti o diretti da realizzare nella Rete ecologica, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo, ma inclusi gli interventi di adeguamento e ampliamento di infrastrutture e impianti, da realizzare nella Rete ecologica sono sottoposti a valutazione ambientale preventiva, ai sensi dell’art.10, commi 10 e 11, e sono associati a interventi di categoria ambientale, come individuati dalla suddetta valutazione ambientale preventiva. Inoltre, per tutti gli

interventi indiretti ricadenti, in tutto o in parte nella rete ecologica, la valutazione di sostenibilità ambientale, di cui all’art.15, comma 10, lett. c), è integrata da uno “Studio di inserimento paesistico” e dalle valutazioni e disposizioni di cui al comma 6bis; in modo analogo, è integrato il PAMA, di cui all’art.73.

5. Nelle aree ricadenti nella rete ecologica sono consentite le opere necessarie ai fini del collegamento delle infrastrutture di rete (opere viarie e ferroviarie, tramvie, reti di trasmissione di energia, di informazioni, di liquidi e gas, collettori fognari, canali di adduzione o restituzione delle acque per legittime utenze, ecc.), ovvero necessarie alla realizzazione di casse di espansione e stagni di ritenzione delle acque per il contenimento delle piene o per uso irriguo, di stagni e vasche per il lagunaggio e la fitodepurazione delle acque di scarico nonché alla realizzazione di sentieri ed aree di sosta pedonali, equestri o ciclabili. Tali interventi, ad esclusione delle opere connesse alla attività produttiva agricola e alla mobilità ciclo-pedonale, devono essere associati specifici interventi di Ripristino ambientale (RIA) e di Mitigazione d’impatto ambientale (MIA), di cui all’art.10, finalizzati al miglioramento ed al rafforzamento della Rete ecologica

6. Con riferimento alle componenti di “Sistemi e Regole” ricadenti nella Nelle aree della Rete ecologica, gli interventi previsti dalle norme relative agli interventi trasformativi sono integrate dai seguenti limiti e condizioni alle componenti di

“Sistemi e regole”, sono soggetti alle seguenti limitazioni o esclusioni:

a) nelle Aree agricole, se ricadenti nella componente primaria della rete ecologica:

- sono esclusi i seguenti usi e impianti (salvo quelli esistenti legittimi): serre non stagionali di superficie superiore a 2.000 mq; allevamenti zootecnici intensivi;

discariche di inerti (se non finalizzate al ripristino e recupero ambientale);

- gli interventi di categoria NE in tutte le componenti della Rete ecologica e gli interventi di categoria NC nella componente primaria, sono consentiti solo nell’ambito dei PAMA, di cui all’art. 73;

- nella componente primaria, gli interventi di cui agli articoli 74 e 75 e i laghetti artificiali per uso sportivo o ricreativo sono consentiti solo se espressamente previsti dal Programma integrato di cui al comma 8;

- nel PAMA, l’analisi ambientale è corredata da uno Studio di inquadramento paesistico.

b) nelle aree del Sistema dei servizi, infrastrutture e impianti:

- i progetti d’intervento devono preservare e valorizzare i valori naturalistici esistenti o mitigare l’impatto su di essi delle trasformazioni necessarie;

- nelle aree a Servizi privati, di cui all’art.80, non sono consentiti interventi di categoria AMP e incrementi della SUL esistente, né cambi di destinazione d’uso che comportino un aumento del Carico urbanistico; per gli interventi ammessi di categoria RE e DR, la valutazione ambientale preliminare verifica la possibilità di ridurre la superficie coperta dei fabbricati e sistemare a verde l’area scoperta di pertinenza;

- nelle aree a Verde privato attrezzato, di cui all’art.81, se ricadenti nella componente primaria o secondaria, la nuova edificazione è consentita fino all’indice ET=0,03 mq/mq.

c) le aree a Verde e servizi pubblici locali, se ricadenti nella componente primaria o secondaria della Rete ecologica:

- se ricadenti nella componente primaria, sono destinate esclusivamente a verde pubblico o sportivo, di cui all’art.78 79, lett. d) ed e) senza eccedere l’indice ET=0,01 mq/mq;

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- se ricadenti nella componente secondaria, sono destinate esclusivamente a verde pubblico o sportivo, di cui all’art. 79, lett. d) ed e), senza eccedere l’indice ET=0,02 mq/mq e con esclusione degli impianti sportivi coperti;

- se ricadenti nella componente secondaria, sono destinate esclusivamente a verde pubblico o sportivo, di cui all’art. 79, lett. d) ed e), senza eccedere l’indice ET=0,02 mq/mq e con esclusione degli impianti sportivi coperti;

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