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In Algeria, come in Marocco, è la promulgazione del Codice di famiglia che mobilita le donne che cercano di difendere i propri interessi. Lo scontro ideologico fra femministe e fondamentalisti si incentra quindi in special modo sulla codificazione dello statuto sulla famiglia.393 La stessa divisione si nota tra la popolazione femminile. Dal 1962 le femministe osteggiano la promulgazione di quella legge che successivamente fissa nero su bianco dei principi tutt’altro che democratici. Fino a quel

388

A. Aruffo, “Donne”, pagg. 174-175

389 R. Salih, “Musulmane”, pagg. 82-83 390

M. M. Charrad, “States and Women’s rights”, pag. 189

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Articolo di D. Scholart, “Il nodo dell’interpretazione del Giudice” in www.maroccoggi.it

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R. Salih, “Musulmane”, pag. 84

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periodo le controversie vengono risolte basandosi sul Codice civile francese e sulla shari’a. Un anno più tardi l’UNFA (Unione Nazionale delle Donne Algerine) chiede il ritiro della prima bozza del Codice, ottenendo per il momento un parziale successo. 394

Ma l’iter per la promulgazione del Codice continua ai vertici in gran segreto.

Nel 1966, sempre l’Unione nazionale delle donne algerine denuncia la necessità di revisionare il Codice di famiglia rivendicando però l’uguaglianza individuale della donna piuttosto che la liberazione collettiva. Diritti della donna al lavoro, abolizione della poligamia, uguaglianza nel divorzio e nella divisione dei beni sono i temi più richiesti. Cominciano così una serie di petizioni da parte delle associazioni femminili che però non danno il risultato sperato.395

L’approvazione del Codice di famiglia si svolge in un clima di repressione e arresti di personaggi politici e militanti algerine. La politica di islamizzazione di Benjedid comincia a maturare i suoi frutti, data la rigida ispirazione alla shari’a del Codice così promulgato. Il governo cede infine nella sua concessione ai fondamentalisti per placarne le pressioni.396

Tuttavia la lotta delle donne algerine non si arresta; un anno dopo l’entrata in vigore del Qanun al

usra viene fondato l’Associazione dell’uguaglianza giuridica degli uomini e delle donne e nel 1990 il Movimento delle donne rivendica il diritto al voto femminile (come notiamo precedentemente,

fino ad allora il voto per procura permette al marito di votare per conto della moglie).397 Il Qanun al usra, Codice della famiglia entra in vigore nel 1984. Risulta chiaro che la bilancia si inclina inevitabilmente verso il conservatorismo, dopo 22 anni di esitazioni e tentennamenti.398 Quando, nel 1984, le femministe algerine rivendicano l’abrogazione del Codice, gli islamisti e l’ala conservatrice le accusa di essere “figlie della Francia”, senza ricordarsi però del ruolo fondamentale che esse stesse svolgono nella lotta per l’indipendenza decenni prima. Questo metodo di screditare le rivendicazioni femministe facendo appello a sentimenti anti-coloniale è ricorrente nella retorica islamista.399

Il Codice della famiglia algerino presenta una struttura parentale agnatica in cui la linea patrilineare ha priorità rispetto a quella femminile. Secondo tale statuto, la poligamia continua ad essere

394

H. Taarji, “Le donne”, pagg. 240-242

395 A. Aruffo, “Donne”, pagg. 148-149 396

H. Taarji, “Le donne”, pagg. 242-244

397

A. Aruffo, “Donne”, pag. 150

398

M. M. Charrad, “States and Women’s rights”, pag. 168

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praticata anche se soggetta ad alcune restrizioni, il padre ha il diritto di decidere del matrimonio della figlia ed anche il tutorato maschile sulla donna continua ad essere praticato.400 L’età minima per contrarre il matrimonio si alza a 18 anni per la donna e il divorzio le è permesso ma in casi limitati. Inoltre in caso di morte del marito, la moglie non ha diritto all’eredità. Non è previsto nessun diritto al lavoro.401

La suddetta ridefinizione dei precetti islamici è accettata dalle donne islamiste. Per loro, continuare ad applicare la shari’a significa rispettare in pieno lo spirito del Corano; dato che le disposizioni si rifanno alla legge islamica non sono discutibili o trattabili. Al contrario, ciò che deve esser riformato o emendato sono quegli articoli che non si basano sulla shari’a.402

Gli islamisti e le islamiste sono i più accaniti sostenitori della codificazione del Qanun al usra, sostegno che coniuga anche il loro disconoscimento delle associazioni femministe moderate. Sotto la presidenza di Benjedid infatti, la crisi dello Stato spinge l’ascesa degli islamisti, coalizzati e

veicolati dal FIS che, grazie alle sue opere caritative, si pone al posto dello Stato nel supplirne le mancanze. La moschee proliferano costituendo il luogo ideale dell’indottrinamento e mobilitazione delle masse con lo scopo “islamizzare” radicalmente la società.403 Il FIS si concentra sulla rigida suddivisione dei sessi nell’ambiente pubblico, concentrando quindi la sua discriminazione, la sua oppressione e il suo controllo ossessivo sulle donne. Le milizie islamiste mettono in piedi un controllo sociale delle stesse basato sul terrorismo sociale.404

Attraverso dei concetti portati all’estremismo il movimento cerca di annullare il ruolo delle donne ponendosi contro il suo lavoro fuori casa e limitando il grado della sua istruzione. Si opera quindi un soffocamento culturale e psicologico della donna che non trova nessun riferimento nella shari’a, bensì deriva dal volere maschile del movimento integralista.

La riforma dei Codici di statuto personale diventa uno dei cavalli di battaglia dei movimenti femministi secondo due linee di azione: i diritti delle donne che necessitano di un opera di reinterpretazione dei testi sacri e i diritti delle donne che vengono sentiti come diritti umani e quindi devono essere adeguati ai diritti umani assicurati dalle Convenzioni internazionali.405

400

M. M. Charrad, “States and Women’s rights”, pag. 167

401 A. Aruffo, “Donne”, pag. 149 402

H. Taarji, “Le donne”, pag. 228

403

H. Taarji, “Le donne”, pagg. 244-245

404

A. Aruffo, “Donne”, pagg. 149-150

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Per quanto riguarda le Convenzioni internazionali, in generale molti Paesi musulmani, nonostante firmino la Carta delle Nazioni Unite, vi inseriscono riserve ed emendamenti. In questo modo, qualora il testo si trovasse in disaccordo con la shari’a, i firmatari sono autorizzati a ricorrere a quest’ultima. La Carta, con i suoi riferimenti alla democrazia, continua ad essere considerata come straniera.406

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