IL CONCETTO DI RISERVATEZZA
TRASPARENZA E PRIVACY: TENSIONI E ATTENZION
3.6 La qualità delle informazioni e la trasparenza amministrativa: criter
di pubblicazione e garanzie di riservatezza.
La pacifica convivenza nei moderni ordinamenti non si fonda più esclusivamente sulla previsione di regole scritte, ma sulla negoziazione continua dei dati personali per prendere parte ad ogni forma di vita aggregata e per avere accesso ad ogni sorta di servizio, condizionato sempre più al loro rilascio o utilizzo. È senza dubbio complesso identificare univocamente quali informazioni immettere o affidare al circuito pubblico, stante la difficile definizione delle tradizionali categorie dogmatiche elaborate per un mondo che viveva esclusivamente in una realtà materiale207; ma resta un imperativo categorico per le
organizzazioni pubbliche e per gli operatori giuridici stabilire i parametri del ragionamento interpretativo che conducano ad una selezione illuminata di dati accessibili e ad un bilanciamento tra beni della vita, parimenti apprezzabili, che non mortifichino la sfera privata del cittadino.
La tutela giuridica del potere del singolo di controllare il flusso delle informazioni che lo riguardano deve conciliarsi con l’appartenenza alla moderna società civile, senza arrecare pregiudizio al diritto all’autodeterminazione dell’individuo.
Questo nuovo diritto, cd. emergente, riconosce all’individuo una pretesa al controllo delle informazioni personali che non si limita ad esigere l’esclusione di interferenze esterne o ad essere lasciati soli, ma accorda al concetto di riservatezza
--- 207 VIGGIANO M., Navigazione in internet e acquisizione occulta di dati personali, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2007, pag. 347.
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una più ampia accezione, che si esprime nella richiesta di vedersi riconosciuta la facoltà alla cd. autodeterminazione informativa, intesa come corretta rappresentazione della propria identità personale.
Al riguardo si è espressa la Corte costituzionale che – a conclusione di un vivace dibattito giurisprudenziale, iniziato intorno alla metà degli anni ’70 del secolo scorso, circa la necessità di dotarsi di una definizione che potesse consentire di evitare la trasformazione di questa posizione giuridica in un inafferrabile e onnicomprensivo “diritto ad essere sé stessi” – ha coniato una definizione del concetto di identità personale che ha trovato il suo pieno riconoscimento come “nuovo diritto” nella sentenza n. 13/1994, confluita poi nell’art. 1 della legge n. 675 del 1996, ora trasfuso nel d.lgs. n. 196 del 2003: il carattere distintivo del diritto alla protezione dell’identità personale risiede nella tutela della proiezione sociale della persona, che può risultare lesa anche da attribuzioni di opinioni o idee di per sé non illecite o offensive, ma semplicemente diverse. Il concetto di identità personale non coincide, dunque, con quello di onore e reputazione, che presuppone fattispecie diffamatorie, ma si aggiunge come ipotesi autonoma.
L’enucleazione del diritto all’identità personale come diritto di rilevanza costituzionale, data la sua stretta correlazione con la garanzia del pieno sviluppo della personalità individuale, lo rende idoneo a comprimere diritti di pari rango208.
Ne consegue che la pubblicazione dei dati nei siti istituzionali deve rispondere a requisiti di fedeltà, attualità, pertinenza, necessarietà, proporzionalità,
--- 208
P. GIORGIO, Il diritto all’identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali, in Libera circolazione e protezione dei dati personali, a cura di R. Panetta, Milano, 2006, pagg. 257 ss.
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corrispondenza; da cui discende il fatto che rivestono particolare importanza aspetti relativi al contenuto, alla rappresentazione e alla permanenza dei dati dei cittadini sui siti istituzionali, rispetto alla, spesso vanamente invocata, esigenza di buon andamento delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 97 Cost.: il perseguimento dell’efficienza, infatti, non deve essere confuso con la pratica sommaria di inondare di dati il sito istituzionale, che non apporta alcun beneficio alle condizioni sociali della collettività.
La trasparenza amministrativa, perseguita in un’ottica non costituzionalmente orientata, scaraventa il cittadino in un vortice digitale dove perde il controllo della sua identità e gli effetti conoscitivi sono peraltro amplificati da modalità di pubblicazione che favoriscono forme di diffusione costante in tutto il web209, per
cui l’imperativo categorico delle organizzazioni pubbliche, tenute ad adempiere all’obbligo di pubblicazione210
, è, tra gli altri, quello di procedere ad immettere nel sito istituzionale i dati necessari a generare la massima trasparenza con il minor numero di informazioni individuali.
I dati individuali, oggetto di pubblicazione obbligatoria, entrano nella rete pubblica dove permangono in base a criteri predefiniti dal d.lgs. n. 33/2013, di
--- 209 M. TIMIANI, Principi, diritti e oggetto della trasparenza nell’era dell’annunciata accessibilità
totale, in Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale, a cura di L. Califano e C. Colapietro, Napoli, 2014, pagg. 180 ss.
210
Per approfondire il tema dell’ambito soggettivo di applicazione del decreto trasparenza cfr. V. FIORILLO, I profili soggettivi della trasparenza: livelli di definizione e recenti modifiche
legislative, in Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale, a cura di L.
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conservazione, indicizzazione e rintracciabilità, tramite i comuni motori di ricerca generalisti, senza possibilità di inserire filtri211.
L’intento del legislatore delegato appare evidente in questa previsione: rendere potenzialmente illimitato l’accesso da parte del cittadino, che in questa veste assume il duplice ruolo di consultante e al tempo stesso di vigilante, in un rapporto di reciprocità che gli consente, simultaneamente, di ottenere e rilasciare un servizio, secondo le logiche della più moderna partecipazione democratica alla vita sociale.
Le informazioni si mescolano nel web e si scindono dalla loro originaria cornice, per stratificarsi in un ambiente privo di riferimenti di contesto che ne alterano la rappresentazione reale, rendendo così estremamente difficile classificare e ordinare i fatti nella loro corretta sequenza logico-temporale212.
A tal fine, l’art. 4 del decreto, al comma 1, sottrae espressamente all’indicizzazione i dati sensibili e giudiziari (“...i dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari”), che in questo modo non possono essere liberamente estratti.
I rischi connessi “in termini di decontestualizzazione dell'informazione …..,
attesa la durata sostanzialmente illimitata della pubblicazione che le disposizioni
--- 211
L’art. 9 del D.lgs. n. 33/2013 prevede che “le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente””.
212 Cfr. A. R
ICCI, La reputazione nell’era digitale, in Diritto dell’informatica, a cura di G. Finocchiaro - F. Delfini, Milano, 2014, pag. 197.
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del decreto fanno presagire”213, relativamente al trattamento dei dati personali destinati alla rete, sono stati oggetto dell’attenzione del Garante che, in più occasioni, ha evidenziato la delicatezza di informazioni, relative in particolar modo a condizioni di disagio economico-sociale di categorie deboli, la cui diffusione potrebbe arrecare danni alla loro dignità, o comunque alla difficoltà derivante dalla cristallizzazione sul web di notizie o riferimenti di cui ad ognuno nella vita può capitare di volersi scrollare via, consacrando la negazione di un diritto all’oblio, ormai entrato nel patrimonio irretrattabile dei diritti fondamentali della personalità.
L’indicizzazione, inoltre, è ammessa solo limitatamente ai dati da pubblicare obbligatoriamente per finalità di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, con esclusione perciò di dati che devono essere pubblicati per finalità diverse, come ad esempio pubblicazioni integrative dell’efficacia, o pubblicazioni di atti e provvedimenti sull'Albo pretorio. Pertanto, seguendo le raccomandazioni del Garante, in presenza di obblighi di pubblicazione per finalità diverse dalla trasparenza, al fine di ridurre i rischi di de-contestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni secondo parametri non conosciuti all'utente, è opportuno inserire nel documento dei “dati di contesto” (per es. data di aggiornamento, periodo di validità, numero di protocollo, amministrazione che ha adottato l'atto) ed evitare l'indicizzazione tramite i motori di ricerca generalisti,
--- 213 Così L.CALIFANO, Le nuove Linee guida del Garante privacy sulla trasparenza nella PA,
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privilegiando funzionalità di ricerca interne ai siti web dell'amministrazione. Infine, deve essere scongiurata la duplicazione massiva dei files214.