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Questioni lessicali: responsabilità civili in senso lato e

1.5 (segue) Fenomeni paragonabili alla responsabilità presenti nel

1.6 Questioni lessicali: responsabilità civili in senso lato e

responsabilità civile in senso

stretto; responsabilità contrattuale e

responsabilità da inadempimento;

obbligazione e obbligo. Valore

scientifico e descrittivo delle varie

locuzioni

Tirando le fila del problema che ci si è posti, mette conto puntualizzare quanto segue.

Si ritiene corretto escludere che possa darsi un'obbligazione, nel pieno senso giuridico, sprovvista del coefficiente, in caso di esito patologico, della responsabilità. Solo una scarsa attenzione alle false omonimie potrebbe far ritenere coercibili le obbligazioni naturali, e un non piano studio di certi rapporti di garanzia potrebbe fare immaginare un'esposizione

patrimoniale, ovverosia una

responsabilità, senza un qualsivoglia rapporto obbligatorio a monte.

Pertanto, si può puntualizzare l’assioma: ogni tipo di rapporto obbligatorio regolato dal nostro ordinamento, qualsivoglia sia la sua fonte, è assistito da una qualche forma di responsabilità; ogni evenienza di responsabilità disciplinata dalla nostra legislazione è tale in quanto sussiste e/o sussisteva un’obbligazione; è sempre possibile rintracciare un legame tra obbligazione e responsabilità, nei due sensi.

Stante l'art. 1173 come basilare elencazione delle ipotesi di obbligazione nel nostro ordinamento, esso non può che originare anche la basilare e tassativa,

elencazione delle ipotesi di

Tuttavia, se responsabilità e obbligazioni sono inscindibili, non è chiaro perché a ciascuna delle tre fonti dell'obbligazione di cui all'art. 1173 non sia immediato far corrispondere un regime di responsabilità; non è nemmeno chiaro risalire all'obbligazione che sta a monte di ciascuno degli apparentemente tre sistemi di responsabilità presenti nel nostro ordinamento.

Tali responsabilità di diritto privato

possono essere definite come

responsabilità civili in senso lato: ossia, né penali, né amministrative, né contabili, né internazionali, né di altra specie.

Con responsabilità civile in senso stretto mi riferisco, invece, al

microsistema di responsabilità

extracontrattuale disciplinato nel titolo IX del libro IV del codice civile, come integrato da altre disposizioni presenti nel nostro Codice e da leggi speciali che abbiano disciplinato le ipotesi variamente definite come aggravate, indirette, oggettive o assolute a seguito delle novità introdotte dal processo tecnologico e dalle nuove generazioni di diritti.

Viceversa, solo un errore di composizione fa assegnare al microsistema che prende le mosse dall'art. 1218 il

ruolo di mera responsabilità

Visti la rubrica, il tenore testuale del combinato disposto delle norme, ma soprattutto la collocazione topologica all'interno delle obbligazioni e non dei contratti, risulta da ricordare la via per cui tale sistema rappresenta il regime applicabile all'inadempimento di qualsivoglia obbligazione preesistente, non solo di fonte contrattuale;

addirittura, all'inadempimento di

un'obbligazione di fonte,

originariamente, aquiliana. Si immagini il soggetto Tizio, che colposamente danneggi un oggetto altrui: caso di scuola, egli diviene soggetto di un'obbligazione la cui fonte è il suo fatto illecito: egli ha violato l'obbligo generale di neminem laedere.

Se poi il nostro non adempie a questa sua obbligazione, a lui diventa applicabile il microsistema degli articoli 1218 e seguenti: egli è stato

inadempiente a un'obbligazione

preesistente.

Vale la pena infine di sottolineare l'ultima distinzione da tenersi presente: quella fra obbligazione ed obbligo.

Per la prima, quantunque notoriamente non definita dal codice, è bastevole la dicitura romanistica, iuris vinculum […]

alicuius solvendae rei. Queste due

locuzioni particolarmente significative stabiliscono da un lato la vincolatività, dall'altro che una res aliqua dev'essere

soluta, indicando un certo coefficiente

di determinatezza, un profilo più sostanziale e contenutistico che modale.

La vincolatività sussiste anche parlando di obbligo, il quale, pur essendo più specifico del dovere, non partecipa alla certezza definitoria dell'obbligazione.

Un'attenzione dunque linguistica prima ancora che giuridica deve informare le pagine che seguono: in particolare con

riferimento alla responsabilità

precontrattuale.

A questo stadio, in tema di responsabilità precontrattuale poco può essere dato per certo: sembrano esistere due articoli che si occupano della stessa, innovazione introdotta dal codice del 1942 rispetto a quello del 1865 e prerogativa (quasi) tutta italiana.

Tale esplicitazione della condotta richiesta durante le trattative ha generato, o quanto meno rinfocolato, il dubbio se essa partecipi alla natura della responsabilità da inadempimento o civile in senso stretto o a una

formulazione intermedia. Tale

responsabilità precontrattuale contempla delle figure ad essa similari all'interno dell'ordinamento, o perché anch’esse rappresentative di quei momenti che si collocano nel rapporto fra due parti che non ha ancora acquisito i caratteri di contratto, o genericamente perché anch’essa in bilico fra contratto e torto, nel senso che, a una prima delibazione, non appare soddisfacente né il modello della responsabilità

precontrattuale né di quella

extracontrattuale.

Scopo delle pagine che seguono è esprimere un’opzione in favore della collocazione della culpa in contrahendo dentro il modello che sia più corretto dal punto di vista dogmatico e sistematico.

In una parte successiva si prenderanno in considerazione altre figure fra quelle ritenute tradizionalmente “di frontiera” o “di confine”.

In particolare, oltre alle tre figure canoniche di pagamento dell’indebito, arricchimento senza causa e gestione d’affari, l'analisi si concentrerà su tre fenomeni, il patto di opzione, il patto di prelazione e il contratto preliminare, che manifestano spiccati profili di somiglianza con le trattative e la formazione dell’accordo.

Infatti, come le situazioni descritte nell’art. 1337, sono evenienze sia

cronologicamente, sia logicamente

anteriori e immediatamente contigue al perfezionamento del contratto stesso, e rappresentano un’interazione fra soggetti non già inquadrabile come contratto, ma di sicuro un quid pluris rispetto a un’interferenza fra estranei nella rispettiva sfera giuridica.

Scopo dell'analisi sarà valutare se a tali figure sia applicabile la responsabilità precontrattuale, se siano applicabili altri modelli, se sia dal punto di vista processuale possibile o logico un cumulo di azioni, e in generale la loro collocazione nel panorama delle responsabilità civili in senso lato.

Le conclusioni del lavoro

riguarderanno la formulazione di alcune idee, che, traendo spunto dalla riflessione sulla collocazione nel

sistema dei “casi dubbi” di

responsabilità, spingano verso una sistematica più piana e agile, al fine di ovviare alle imprecisioni e le reticenze che si riscontrano attualmente, pur nel loro indubbio valore, negli articoli del Codice su questo tema.

1.7

La

responsabilità