• Non ci sono risultati.

Gli altri strumenti e istituti del collocamento  mirato richiamati nelle interviste

4.2.2 Le ragioni dell’utilizzo

La maggior parte degli stakeholder regionali intervi-stati ritiene che l’istituto della convenzione ex-art. 14 del D.Lgs. 276/03 abbia un ruolo importante nel rapporto tra mondo non e for profit e rappresenti un’importante opportunità per le persone con le disabilità più “gravi”

14 Confindustria Bergamo afferma che le convenzioni ex art. 14 D.Lgs. 276/03 sono molto utilizzate (ad ottobre 2017, tra nuove e rinnovate, le convenzioni erano un centinaio per circa 200 assunzioni in cooperative sociali di tipo B, con indicativamen-te il 40% delle associaindicativamen-te che ricorre a quesindicativamen-te convenzioni) e sottolinea che la Provincia di Bergamo è tra quelle che più le promuovono. Confapi Varese indica invece, che ad ottobre 2017 il ricorso a queste convenzioni da parte delle associate appare ridotto: solo il 10% circa usa le convenzioni ex art 14, mentre le altre imprese, pur prendendo spesso in considera-zione l’utilizzo di queste convenzioni, frequentemente rinun-ciano per i costi elevati degli accordi con le cooperative.

(con disabilità psichica o fisica con elevate percentuali di invalidità) di inserirsi al lavoro nelle cooperative sociali e di ottenere un reddito. Secondo alcuni referenti dell’impren-ditoria sociale e del Terzo Settore, le convenzioni ex-art. 14 sono infatti uno strumento efficace per inserire le persone con disabilità al lavoro all’interno delle cooperative sociali, dove sono seguite e sostenute quotidianamente nel loro percorso lavorativo. I referenti del collocamento mirato intervistati, nella maggior parte dei casi, aggiungono che le convenzioni ex-art. 14, introdotte prima delle conven-zioni ex-art. 12 bis della L. 68/1999, hanno apportato un forte elemento di liberalizzazione (e al tempo stesso di criticità) in quanto l’integrazione lavorativa della persona con disabilità non avviene in azienda (come disposto dalla L. 68/1999), ma nelle cooperative sociali di tipo B.

Più in dettaglio, dalle interviste con i referenti del collo-camento mirato e dell’imprenditoria sociale e del Terzo Settore, emerge chiaramente che le convenzioni ex-art. 14 rappresentano per le cooperative una modalità per garantirsi commesse (continuative) e crearsi una rete di

4. Le opinioni degli stakeholder locali

relazioni utili a rimanere sul mercato. Molte cooperative nascono addirittura grazie a queste convenzioni, mentre molte altre, grazie al loro utilizzo, hanno potuto ampliare la propria sfera di azione e modificare la propria natura (passando dalla tipologia A alla tipologia B). Le convenzioni ex-art. 14 consentono infatti alle cooperative di inter-facciarsi con le aziende e di avviare anche collaborazioni ulteriori (fornitura di servizi) e attività ad esse legate. Per questo motivo, le convenzioni ex-art. 14 costituiscono per le cooperative un volano per la creazione di ulteriori posti di lavoro. Ricevere commesse permette in particolare alle cooperative di crescere e di ampliare il proprio organico, acquisendo nuove professionalità che, dopo la conclusione delle convenzioni, spesso mantengono al proprio interno. Per le aziende, invece, come evidenziato dalla maggior parte degli intervistati, le convenzioni ex-art. 14 sono soprattutto una modalità di adempimento dell’obbligo che le sgrava dai compiti di selezione e assunzione del lavoratore disabile, che viene invece individuato e assunto dalla cooperativa che riceve la commessa. In altri termini, le aziende individuano nelle cooperative un

partner cui esternalizzare alcune attività e grazie al quale

ottemperare agli obblighi della Legge 68/1999 (evitando così eventuali sanzioni) senza dover seguire direttamente l’inserimento lavorativo della persona con disabilità. Con le convenzioni ex-art. 14, le aziende, in un certo senso, si deresponsabilizzano nei confronti della per-sona con disabilità a fronte di costi contenuti. Queste convenzioni consentono inoltre alle aziende di allungare i tempi di adattamento al posto di lavoro della persona con disabilità, preferendo un suo primo inserimento in cooperativa e, solo in un secondo momento, il suo even-tuale passaggio in azienda. Inoltre, permettono l’utilizzo in convenzione di persone con disabilità che hanno già avviato un percorso di inserimento lavorativo nelle cooperative (ad esempio in tirocinio oppure con un

part-time) precedentemente alla stipula della convenzione e

di cui la cooperativa ha già verificato la tenuta al lavoro. Numerose sono le ragioni che i referenti del mondo imprenditoriale for profit adducono a favore del ricorso alle convenzioni ex-art. 14. Le più ricorrenti tra le risposte degli intervistati sono le seguenti:

facilitano il processo di reclutamento e selezione perché le imprese non si devono occupare del reclu-tamento del personale disabile e hanno la possibilità di delegare la selezione alle cooperative che dispon-gono di personale più qualificato (psicologi ed educa-tori) per selezionare, formare e monitorare i lavoratori con disabilità. Questo vantaggio è ancora più mar-cato per le aziende più piccole;

garantiscono al personale disabile un ambiente di lavoro idoneo e una migliore la qualità delle presta-zioni. Vantaggi significativi dal supporto di personale specializzato nell’interazione con persone con

disabi-lità e da ambienti di lavoro già adattati alle necessità dei lavoratori disabili. La cooperativa infatti può dare un valore aggiunto in termini di relazioni umane con il disabile e accompagnarlo nella fase di apprendimento;

sono uno strumento flessibile: la convenzione ex-art. 14, permette alle aziende di scegliere le com-messe e quindi le attività da affidare alle cooperative. Garantisce inoltre una maggiore copertura delle atti-vità nel corso della commessa, potendo le cooperative sostituire con più facilità le persone selezionate qualora non si rivelassero idonee allo svolgimento del lavoro;

consentono di affidare alle cooperative appalti soli-tamente affidati a terzisti: si tratta di servizi accessori rispetto all’attività principale di cui si occupa l’azienda. Riguardo a quest’ultimo aspetto, i referenti del colloca-mento mirato specificano che l’effettiva possibilità di abbinare le attività offerte dalle cooperative e quelle di cui le imprese hanno effettivamente bisogno è fonda-mentale per consentire a queste ultime di esternalizzare le attività. Può capitare infatti che, sebbene reputino lo strumento interessante, le aziende non lo attivino non riuscendo a individuare il servizio e/o le attività da ester-nalizzare, oppure abbiano già appaltato altrove le attività che avrebbero potuto essere oggetto di commesse e pre-feriscano non recedere dagli obblighi contrattuali o da un fornitore di cui sono complessivamente soddisfatte. Le migliori convenzioni ex-art. 14 sono quindi quelle in cui le cooperative di tipo B sono in grado di proporre servizi personalizzati alle imprese, come i servizi di wel-fare aziendale (ad esempio il maggiordomo aziendale), mostrando grande sensibilità nell’intercettare i bisogni scoperti senza che le imprese debbano cambiare forni-tori abituali o recedere da contratti esistenti. In sintesi, secondo i referenti del collocamento mirato, le conven-zioni ex-art. 14 funzionano bene quando le cooperative sono ben organizzate. A volte, inoltre, grazie ai fondi dei piani provinciali15 le cooperative riescono addirittura a organizzarsi in reti e proporre alle aziende progetti congiunti16. All’interno delle reti, spesso cooperative più strutturate ed esperte trainano le cooperative più deboli che da sole non avrebbero potuto presentarsi all’azienda. Alcune delle cooperative intervistate attivano tirocini (anche a loro spese) come strumenti propedeutici all’u-tilizzo delle convenzioni ex-art 14. In tal modo possono infatti individuare persone con disabilità già in parte formate per le quali eventualmente attivare, su richiesta dell’azienda, le convenzioni accelerando le attività di ricerca e selezione dei profili richiesti.

15 Ad esempio, il Piano Emergo nella Città Metropolitana di Milano.

16 Ad esempio, due cooperative “Spazio aperto“ e “AD Dolmen” sul territorio della Città Metropolitana di Milano, hanno pro-posto insieme un progetto per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità alla Banca Popolare di Milano.

In conclusione, i referenti dei servizi di collocamento mirato sottolineano che le imprese che sperimentano le convenzioni ex-art. 14 molto spesso ne verificano la vali-dità e continuano a utilizzarlo. In ogni caso, la possibilità di coprire una più estesa quota d’obbligo attraverso le con-venzioni ex-art. 14 rende lo strumento più interessante per le imprese più grandi17. Le piccole imprese invece, a fronte di una quota di assunzioni obbligatorie più limitata, hanno minori margini per esternalizzare le attività. Tutte le imprese utilizzatrici delle convenzioni ex-art. 14 intervistate affermano che continueranno ad usarle e ad affidare anche in futuro commesse alle cooperative di tipo B in quanto complessivamente soddisfatte delle esperienze realizzate. Si registra inoltre un grande inte-resse da parte delle cooperative per future commesse che, oltre a estendere il proprio giro di affari, consentireb-bero di consolidare le attività a supporto dell’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio.

4.2.3 I canali di contatto tra cooperative e