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I rapporti tra i soggetti interessat

Premessa

Il fenomeno dell'assegnazione non può essere compreso se:

“non si consideri unitariamente tutti i rapporti esistenti tra i tre soggetti interessati. L'assegnazione, dal punto di vista sostanziale, infatti, produce i medesimi effetti che seguono alla cessione volontaria del credito, cosicché si verifica una modificazione soggettiva: 1) dell'assegnatario, creditore procedente; 2) dell'assegnante, debitore esecutato nella titolarità del diritto di credito nei confronti; 3) dell'assegnato, terzo debitor debitoris”.57

Al fine di perseguire una maggiore chiarezza e semplicità nell'esposizione, si cercherà di considerare separatamente i tre distinti fasci di rapporti esistenti tra ciascuno dei soggetti indicati.

4.6.1. Rapporti tra assegnatario ed assegnante

Con specifico riferimento alle relazioni esistenti assegnatario ed assegnante, in via preliminare vale osservare che, salvo che l'assegnazione sia avvenuta pro soluto, l'assegnatario, pur avendo acquistato un nuovo credito, non perde l'originario diritto verso l'assegnante; ma, in forza dell'assegnazione pro solvendo, l'originario rapporto obbligatorio esistente tra creditore/assegnatario e debitore esecutato/assegnante da principale diviene sussidiario, entrando così in uno stato di quiescenza.

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Nello stesso senso in giurisprudenza58, si è chiarito che l'assegnazione giudiziale del credito, può essere configurata come una datio in solutum condizionata all'avvenuto pagamento della somma in favore dell'assegnatario/creditore procedente. Il debito dell'assegnante/debitore esecutato nei confronti dell'assegnatario/creditore ed il corrispondente diritto di quest'ultimo, pertanto, si estinguono solo con la riscossione del credito assegnato. Di conseguenza lo stesso assegnatario/creditore pignorante può concretamente conseguire, attraverso diversi pignoramenti presso terzi ed eseguiti successivamente ed anteriormente al provvedimento di assegnazione, una pluralità di provvedimenti di assegnazione per lo stesso credito.

Infatti, l'assegnatario/creditore, prima di poter nuovamente compiere atti esecutivi nei confronti dell'assegnante/debitore esecutato, deve aver invano tentato di escutere l'assegnato/terzo debitor debitoris.

Nello stesso senso, la Suprema Corte59 ha chiarito che il diritto dell'assegnatario/creditore verso l'assegnante/debitore esecutato si estingue soltanto con la riscossione del credito assegnato, ma rimane precluso all'assegnatario/creditore di rivolgersi per lo stesso debito ulteriormente contro l'assegnante/debitore esecutato, verso di lui condizionalmente liberato. L'assegnatario/creditore che agisca nuovamente in executivis contro l'assegnante/debitore esecutato per lo stesso credito, senza attendere la vana escussione dell'assegnato/terzo debitor debitoris, infatti, può incorrere nella responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.

In base al principio sancito dall'art. 2935 c.c., in forza del quale la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, sembra doversi ritenere che la prescrizione del diritto di credito vantato dall’ assegnatario/creditore nei confronti dell'assegnante/debitore esecutato, interrotta dalla notifica dell’ atto di pignoramento da parte del creditore esecutante o intervenuto nell'espropriazione, rimane sospesa fino a che l'azione esecutiva dell'assegnatario/creditore nei confronti dell'assegnato/terzo debitor debitoris si sia rivelata, in tutto o in parte, infruttuosa.

58Cass. 31 marzo 2011, n. 7508 in Fallimento, 2011, 11. 59Cass. 18 settembre 1980, n. 5304 in Mass. Giur. It., 1980

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Ove, in seguito alla vana escussione del debitor debitoris assegnato, l'assegnatario/creditore agisca nuovamente in via esecutiva nei confronti dell'assegnante/debitore esecutato, quest'ultimo può far valere in via di opposizione sia l'eventuale negligenza usata dallo stesso nell'agire nei confronti dell'assegnato/terzo debitor debitoris, sia l'eventuale adempimento, totale o parziale, di quest'ultimo.

In termini non esattamente coincidenti, la Suprema Corte60 ha deciso che ove l'azione proposta dall'assegnatario/creditore contro l'assegnato/terzo debitor debitoris, risulti infruttuosa, l'assegnatario/creditore può rivolgersi nuovamente verso il suo debitore originario (l'assegnante/debitore esecutato), provando, nel successivo giudizio, di avere inutilmente escusso l'assegnato/terzo debitor debitoris. A sua volta, l'assegnante/debitore esecutato può dimostrare l'avvenuto pagamento, ovvero la negligenza dell'assegnatario/creditore nell'esazione del credito, subendo, in difetto di prova, la nuova azione esecutiva.

Un giudice di merito, ha avuto occasione di affermare che: “l'assegnante/debitore esecutato non è legittimato a proporre opposizione a precetto per reagire all'esecuzione minacciata dall'assegnatario/creditore in danno dell'assegnato/terzo debitor debitoris” 61.

Tale precisazione sembra aver più di recente ricevuto, ancorché soltanto indirettamente, conferma anche dalla Corte di Cassazione62,che ha enunciato il principio secondo cui: “ il terzo pignorato non è il soggetto passivo dell'esecuzione e, di conseguenza, non essendovi assoggettato, non è legittimato a proporvi opposizione all'esecuzione per far valere l'impignorabilità del bene, neanche sotto l'aspetto dell'esistenza di vincoli di destinazione (come nell'ipotesi di somme depositate presso istituto di credito tesoriere di un ente pubblico), atteso che si tratta di questione attinente il rapporto tra creditore procedente e debitore esecutato”.

60 Cass. 14 luglio 1967, n. 1768 in Foro It., 1967.

61Tribunale Napoli, 29 ottobre 1999 in Foro It., 2001, I, 1068 62Cass. 23 febbraio 2007, n. 4212 in Mass. Giur. It., 2007.

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4.6.2. Rapporto tra assegnante e assegnato

Con specifico riferimento alle relazioni esistenti assegnante/debitore esecutato e assegnato/terzo debitor debitoris, in via preliminare vale osservare che il rapporto obbligatorio da cui erano legati questi due soggetti fin dalla notificazione dell'atto di pignoramento ex art. 543 entra in uno stato di quiescenza considerato che sono inopponibili all'assegnatario/creditore gli eventuali pagamenti eseguiti dall'assegnato/terzo debitor debitoris al suo originario creditore, cioè l'assegnante/debitore esecutato.

Relativamente al rapporto tra assegnante/debitore esecutato e assegnato/terzo debitor debitoris, vale ricordare che la giurisprudenza63 di legittimità ha avuto modo di occuparsi dell'ipotesi di pignoramento del credito che sia già stato assegnato in diverso precedente processo di espropriazione. In questo caso, si è deciso che tale circostanza, incidendo sulla pignorabilità del credito, deve essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, la quale può essere proposta non soltanto dall'assegnante/debitore, ma anche dall'assegnato/terzo debitor debitoris. Vale, peraltro, osservare che il rapporto obbligatorio esistente tra assegnato/terzo debitor debitoris e assegnante/debitore esecutato, sebbene in stato di quiescenza, continua ad esistere ed è soggetto all'ordinario regime di prescrizione. Peraltro, in una con la Suprema Corte64, deve ritenersi che il pagamento compiuto dall'assegnato/terzo debitor debitoris all'assegnatario/creditore è idoneo, ai sensi dell'art. 2944 c.c., a produrre l'interruzione del decorso della prescrizione del diritto di credito che l'assegnante/debitore esecutato vanta nei confronti dell'assegnato/terzo debitor debitoris, atteso che si tratta di atto non soltanto compiuto da persona ad esso obbligata in forza di provvedimento del giudice dell'esecuzione in sede di espropriazione presso terzi, ma anche idoneo a soddisfare le ragioni di credito dell'assegnante/debitore esecutato.

Un giudice di merito ha, inoltre, affermato che:” il creditore procedente, che sia a sua volta debitore del suo debitore, avverso il quale abbia promosso l'espropriazione forzata, può essere assegnatario ai sensi dell'art. 553, 1° co., del credito che il suo debitore vanta verso di lui”65.

63Cass. civ. Sez. III, 09/02/2000, n. 1452 in Mass. Giur. It., 2000; Cass. civ. Sez.

III, 07/02/2000, n. 1339 in Mass. Giur. It., 2000.

64Cass. civ., 06/11/1980, n. 5973 in Foro It., 1981.

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4.6.3. Rapporto tra assegnato e assegnatario

Da ultimo, in ordine all'ultima coppia di soggetti interessati dall'assegnazione da considerare, immediata conseguenza della circostanza che l'assegnazione produce la mera sostituzione dell'assegnatario/creditore all'assegnante/debitore esecutato nella titolarità attiva del rapporto obbligatorio, è rappresentata dalla possibilità per l'assegnatario/creditore di escutere direttamente l'assegnato/terzo debitor debitoris.

Al riguardo, la Suprema Corte66 ha chiarito che l'ordinanza di assegnazione comporta non una indicazione di pagamento - che esclude una esclusiva titolarità del credito da parte dell'indicatario - bensì una cessio pro solvendo in favore dell'assegnatario/creditore e gli trasferisce, quindi, la titolarità del credito, sicché egli subentra, dal momento dell'emissione del provvedimento di assegnazione, nel rapporto creditorio ed è dunque l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dell'assegnato/terzo debitor debitoris.

Questa tesi è stata di recente confermata dalla S.C.67 che ha altresì precisato che l'ordinanza di assegnazione non impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617, opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell'espropriazione, ma non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale, ai sensi dell'art. 2928 c.c., si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario, momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi, integra una datio in solutum condizionata al pagamento integrale.

Oltre alle azioni esecutive volte alla soddisfazione del credito assegnato all'assegnatario/creditore deve essere riconosciuta anche la possibilità di esperire nei confronti dell'assegnato/terzo debitor debitoris anche le azioni di carattere conservative cautelari

66Cass. 26 ottobre 1983, n. 6317 in Mass. Giur. It., 1983.

67Cass. 11 dicembre 2007, n. 25946 in Mass. Giur. It., 2007; Cass. 26 gennaio 2006,

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Quale ulteriore corollario della già indicata modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio in linea di principio deve riconoscersi all'assegnato/terzo debitor debitoris la possibilità di opporre all'assegnatario/creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti dell'assegnante/debitore esecutato.

Concretamente, peraltro, deve segnalarsi che l'assegnato/terzo debitor debitoris non può eccepire all'assegnatario/creditore le eccezioni che risultano precluse per essere incompatibili:

1) vuoi con la sua dichiarazione positiva ex art. 547, salva l'impugnazione di tale dichiarazione con efficacia lato sensu confessoria ex art. 2732 c.c.

2) vuoi con l'accertamento dell'esistenza del credito pignorato In particolare in applicazione di questi principi si è deciso che:

“ La dichiarazione del terzo può assimilarsi alla confessione, ma nei limiti consentiti dalla sua funzione strumentale nel processo esecutivo, con la conseguenza che tale dichiarazione, se positiva, comporta il riconoscimento del diritto del debitore, ossia un accertamento costitutivo che, per sua stessa natura, preclude al terzo la possibilità di eccepire la sua non assoggettabilità alla esecuzione68”;

“Notificata a cura dell'assegnatario/creditore l'ordinanza di assegnazione quale titolo esecutivo nei confronti dell'assegnato/terzo debitor debitoris, è inammissibile l'opposizione a precetto sollevata da quest'ultimo con cui si lamenta che il provvedimento di assegnazione è stato emesso sul falso presupposto che la dichiarazione ex art. 547 fosse stata positiva69”.

L'assegnato/ terzo debitor debitoris può opporre all'assegnatario/creditore anche le sue eccezioni personali nonché le eventuali modificazioni giuridiche successive al rapporto al quale il credito si riferisce e che influiscono sul pagamento.

68 Cass. 30 maggio 1963, n. 1426 in Foro It., 1963. 69 Cass. 7 agosto 2001, n. 10897 in Giur. It., 2002, 706.

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In ordine all'estinzione del rapporto in esame deve osservarsi che

l'assegnatario/creditore può anche rimettere

il suo credito all'assegnato/terzo debitor debitoris senza ledere in nessun modo la posizione dell'assegnante/debitore esecutato.

In proposito, peraltro, la Suprema Corte ha deciso che:

“ la rinunzia da parte dell'assegnatario/creditore procedente alla pretesa di escutere l'assegnato/terzo debitor debitoris, nei cui confronti abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione del credito pignorato, rimasta ineseguita, per essere stato il credito soddisfatto dall'assegnante/debitore esecutato, non comporta altresì rinunzia alla pretesa nei confronti di quest'ultimo di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata tempestiva esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del credito che costituisce titolo di responsabilità distinto ed autonomo dalle ragioni creditorie fatte valere nei confronti del debitore originario”70. Il pagamento compiuto da parte dell'assegnato/terzo debitor debitoris all'assegnatario/creditore produce la contestuale ed automatica estinzione non soltanto del rapporto di debito/credito da cui sono legati, ma anche di tutti gli altri esaminati.

Nel caso di concorso dei creditori, qualora il giudice dell'esecuzione abbia disposto l'assegnazione pro quota del credito, ove

l'assegnato/terzo debitor debitoris adempia soltanto nei confronti di alcuno degli assegnatari/creditori, gli altri non hanno diritto di rivalsa verso i creditori che siano stati soddisfatti.

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