Il progetto realizzato dovrà rispettare le indicazioni delle seguenti normative e atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale, in riferimento alle parti che in qualche modo hanno un’interazione con il progetto stesso:
• Linee guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvato con D.A. 6080/1999;
• Piano Territoriale Provinciale adottato dalla Provincia Regionale di Ragusa;
• Piano Regolatore Generale del Comune di Vittoria relativo alla frazione di Scoglitti;
• Decreto A.R.T.A. 30/12/1997, disposizioni relative alla regolamentazione delle operazioni di dragaggio e di ripascimento degli arenili nell’ambiente del demanio marittimo regionale;
• Decreto A.R.T.A. 31/12/1997, modalità per il rilascio del Nulla Osta per gli interventi di ripascimento dei litorali nell’ambito del demanio marittimo regionale;
• Circolare A.R.T.A. 3 luglio 2000, prot. 7316, “adempimenti inerenti l’impatto ambientale delle opere da realizzare sul demanio marittimo regionale ai sensi dell’art. 20 della L.R. n°
10/93, relativo all’opera da realizzare sul demanio marittimo regionale.
• Legge n. 64/74 e succ. modif. ed integrazioni relative alle costruzioni nelle zone a rischio sismico.
Linee guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvato con D.A. 6080/1999
Riguardo al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale istituito dall’Assessorato Regionale dei Beni Cultuali e Ambientali, approvato con D.A. n° 6080 del 21 maggio 1999, sono state già ricercate e individuate le indicazioni specifiche riguardanti gli interventi sul demanio marittimo regionale nel Progetto Preliminare dell’intervento, evidenziando quei passi che direttamente o anche indirettamente possano riguardare coste e spiagge e seguendone quindi le relative indicazioni.
12
Piano Territoriale Provinciale adottato dalla Provincia Regionale di Ragusa
Il Piano Territoriale della Provincia Regionale di Ragusa è stato approvato dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con Decreto n° 1376 del 24 /11/2003.
Il Piano Territoriale Provinciale rappresenta uno strumento programmatico costituito da diversi componenti, ma allo stesso tempo rappresenta anche un’azione complessiva sinergica sull’intero territorio Ibleo, attraverso cui descrivendo gli innumerevoli valori ambientali e culturali presenti, attraverso una distinzione per ambiti e caratteristiche, si vuole evidenziare contemporaneamente l'unicità del territorio Ibleo stesso.
Gli interventi strategici previsti dal Piano, ognuno poi caratterizzato da modalità e metodologie di intervento specifiche, risultano distinti in quattro differenti tipi: a) programmi di settore; b) piani d’area; c) progetti speciali; d) progetto di gestione.
Nello specifico nei piani d’area si distingue il piano d’area dell’ambito costiero, nel quale si evidenzia il problema dell’erosione del litorale in gran parte dovuta all’invadente azione antropica nelle sue varie forme. Il piano d’area si pone dunque un duplice obbiettivo: da un lato ristabilire le condizioni di equilibrio della dinamica costiera, dall’altro individuare un insieme di azioni atte a garantire uno sviluppo sostenibile del territorio.
Per questo fine si è proceduto all’identificazione di macrozone vocazionali, ossia l’individuazione di aree a vocazione residenziale, agricola, produttiva e naturalistica.
L’individuazione delle macrozone porta alla rappresentazione di una mappa dei valori e dei disvalori, sia per quanto riguarda le aree antropizzate (di pregio o di degrado) sia per quanto riguarda quelle naturali (di pregio o di abbandono). Ciò dovrebbe consentire di evidenziare da un lato le coltivazioni ammissibili e la loro tipologia, dall’altro di stabilire un programma di recupero delle zone degradate.
In correlazione alla regolamentazione urbanistica di queste aree ci sono anche altri interventi previsti all’interno del Piano Territoriale che, in quanto coerenti con la finalità del piano d’area, possono trarre da esso motivi di ulteriore rilancio e qualificazione, e nello specifico ad esempio:
le azioni di difesa dei litorali sulle quali l’Amministrazione Provinciale è gia attiva (v. azione G4b riferita al POP 1998-2000) che prefigurano la conservazione dell’ambiente marino costituente la risorsa principale, da salvaguardare, per tutto l’ambito costiero.
Piano Regolatore Generale del Comune di Vittoria relativo alla frazione di Scoglitti
Nella revisione del P.R.G. del Comune di Vittoria con introdotte le modifiche di cui al decreto dell’ ARTA n° 1151 del 16/10/2003, la fascia costiera è interessata dai seguenti articoli:
• Art. 52 che identifica nella zona F8 l’area del porto di Scoglitti e le attrezzature di pertinenza;
• Art. 53 che identifica nelle zone F9 le aree litoranee destinate esclusivamente alle opere e agli impianti funzionali alla diretta fruizione del mare. Inoltre nell’articolo della normativa si prevede che l’intera fascia costiera sarà oggetto di un piano di riqualificazione ambientale che dovrà avere come base un’analisi dell’edificato esistente e dei requisiti di sanabilità delle costruzioni. Le previsioni dovranno tendere ad un ripristino ambientale e alla rinaturalizzazione dello stato dei luoghi e dovranno indicare le aree oggetto di intervento finalizzato alla fruizione del mare nel rispetto della normativa vigente;
• Art. 61 che identifica nelle zone G7 le aree vincolate litoranee precisando che non è consentito edificare il territorio compreso entro la fascia di protezione della costa per una profondità di ml 150 dalla battigia, in questa fascia sono consentite solo opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare secondo quanto disposto dall’art. 53 relativo alle zone F9 ;
• Art. 62 che identifica nelle zone G8 le aree della costa del demanio marittimo vincolate ad arenile e per l’uso del mare a fini balneari, precisando che l’arenile e le zone costiere di proprietà del demanio marittimo sono destinate alla balneazione. La loro utilizzazione è consentita nei limiti e con le modalità di cui alle direttive emanate dall’ARTA con circolare del 16/11/1993 prot. n° 86684/GRXIII°, attraverso il relativo piano di utilizzazione delle spiagge adottato dal Comune.
Decreto A.R.T.A. 30/12/1997, disposizioni relative alla regolamentazione delle operazioni di dragaggio e di ripascimento degli arenili nell’ambiente del demanio marittimo regionale
Tratta dell’obbligo, al preventivo rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 30 della legge regionale n. 10/93 da parte dell’Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente, per quei progetti che prevedono operazioni di dragaggio dei fondali marittimi o portuali, nonché interventi di ripascimento artificiale degli arenili marini nelle zone costiere siciliane.
14
Disciplina le modalità di recupero dei materiali necessari per gli interventi di ripascimento delle spiagge, indicando come prioritario il ricorso a fonti di approvvigionamento naturale subacquee date da fondali marini e portuali. Viene comunque consentito di utilizzare cave di prestito subaeree nell’eventualità in cui non sia disponibile un quantitativo sufficiente di materiali nei fondali limitrofi al sito di ricezione.
Si consente poi l’integrazione dei lavori di ripascimento con periodici interventi di sversamenti di sedimenti, previo esito favorevole delle analisi di laboratorio appositamente ripetute, allo scopo di garantire la manutenzione delle spiagge interessate.
Decreto A.R.T.A. 31/12/1997, modalità per il rilascio del Nulla Osta per gli interventi di ripascimento dei litorali nell’ambito del demanio marittimo regionale
Riguarda la documentazione necessaria ai fini del rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 30 della legge regionale n. 10/93 per gli interventi di ripascimento artificiali dei litorali con materiali provenienti da cave di prestito, da dragaggi di fondali portuali e da dragaggi di fondali marini liberi.
Disciplina le modalità di campionamento degli inerti per le analisi preliminari di fattibilità e per le analisi definitive.
Circolare A.R.T.A. 3 luglio 2000, prot. 7316, “Adempimenti inerenti l’impatto ambientale delle opere da realizzare sul demanio marittimo regionale ai sensi dell’art. 20 della L.R. n° 10/93"
La circolare stabilisce che, secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge regionale 10/93, lo studio di impatto ambientale per i progetti di opere pubbliche in Sicilia deve comunque essere trasmesso all’autorità competente da parte dell’ente proponente, a prescindere dalla natura e dalla tipologia dei lavori previsti.
Si dispone poi che per tutti i progetti di lavori da realizzarsi sul demanio marittimo regionale, dovrà essere trasmesso all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente insieme agli elaborati progettuali, per il giudizio finale di compatibilità e, comunque, per qualsiasi autorizzazione, nulla osta o concessione demaniale marittima, uno studio dell’impatto ambientale degli interventi proposti che dovrà trattare determinati e specifici aspetti.