Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita BELLOCCHIO GIAN
PAOLO BOBBIO (PC) 16/11/1952
FOLLINI FABRIZIO PIACENZA (PC) 25/08/1959 PEVERI GIAN CARLO PIACENZA (PC) 17/05/1955 RICCARDI MAURIZIO PIACENZA (PC) 19/08/1953 SIMONELLI JONATHA PIACENZA (PC) 13/11/1973 FOLLINI GIUSEPPE BOBBIO(PC) 19/07/1956
RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE:
Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita MOZZI GIOVANNI BOBBIO (PC) 08/02/1948 ZAVATTONI SILVIO COLI (PC) 12/09/1953 SCOTTI ALESSANDRO PIACENZA (PC) 17/10/1985 GUGLIELMETTI ENRICO PIACENZA (PC) 23/04/1963
RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE:
Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita PASQUALI PIETRO PIACENZA (PC) 24/12/1963 GIAFUSTI DOMENICO BOBBIO (PC) 06/12/1965 MALACALZA IVAN MILANO(MI) 24/06/1982 REPETTI PRIMO PIACENZA(PC) 22/04/1960 AGNELLI SERGIO CORTE BRUGNATELLA(PC) 25/10/1944 SCOTTI MATTEO PIACENZA(PC) 25/04/1998
2. di dare atto che eventuali future sostituzioni dei membri appartenenti alle Associazioni Venatorie, Ambientaliste e Agricole saranno effettuate, come prevede la normativa regionale, sulla base degli elenchi dei nominativi forniti dalle varie Associazioni e conservati agli atti del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Piacenza;
3. di dare atto, inoltre, che i Consigli Direttivi degli ATC PC01 e PC09 di cui al precedente punto 1, come previsto dal vigente Statuto, restano in carica cinque anni;
4. di dare atto, altresì, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di disporre, infine, la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 OT-TOBRE 2021, N. 1726
Sostituzione di due consiglieri nei Consigli direttivi degli ATC PR02 e PR03
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (omissis)
delibera
1) di nominare, quale membro effettivo del Consiglio Diret-tivo dell’ATC PR02 il sig. Corsi Roberto, nato a Fidenza (PR) il 29 ottobre 1973, in sostituzione del sig. Ronchini Aldo e quale membro effettivo del Consiglio Direttivo dell’ATC PR03 il sig.
Cabrini Maurizio, nato a Parma (PR) il 13 settembre 1944, in so-stituzione del sig. Busato Aroldo, entrambi in rappresentanza di una delle Associazioni di protezione ambientale;
2) di dare atto che il sig. Corsi Roberto ed il sig. Cabrini Maurizio, quali nuovi componenti, rispettivamente, del Consi-glio Direttivo dell’ATC PR02, e del ConsiConsi-glio Direttivo dell’ATC PC03, subentrati in corso di mandato, resteranno in carica per il rimanente periodo previsto per la durata in carica dei rispettivi Organi Direttivi;
3) di dare atto che restano confermati nella carica gli altri componenti dei Consigli Direttivi di cui alle proprie deliberazio-ni n. 1411/2020 e n. 382/2021;
4) di trasmettere il presente atto ai Presidenti degli ATC PR02 e PR03 nonché agli interessati;
5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in par-te narrativa;
6) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 OT-TOBRE 2021, N. 1656
L.R. n. 8/1994. Revoca della deliberazione della Giunta re-gionale n. 854/2021 e modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 731/2021
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezio-ne della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
e successive modifiche;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'atti-vità venatoria";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città me-tropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.
ii;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R.
n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e dispo-sizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Diret-tiva 2009/147/CE”";
Richiamato in particolare l'art. 17 della citata L.R. n. 8/1994 che prevede:
- al comma 1 che siano a carico della Regione gli oneri per i contributi relativi ai danni da fauna selvatica arrecati dalle spe-cie cacciabili o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria
qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. 19 della medesima L.R. n. 8/1994 e nei parchi e nelle riserve natu-rali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio;
- al comma 2 che la Regione conceda contributi per gli inter-venti di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:
- provocati da specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata L.R. n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’e-sercizio venatorio;
- provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da spe-cie protette, o da spespe-cie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse;
- al comma 3, fra l’altro, che l’entità dei contributi sia de-terminata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibili-tà delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti;
Richiamata altresì la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27
"Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione ca-nina e felina", così come modificata dalle Leggi Regionali n.
17/2015 e n. 1/2016, ed in particolare l’art. 26 che prevede:
- al comma 1 che la Regione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, indennizzi gli imprenditori agricoli per perdite di ca-pi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria lo-cale competente per territorio;
- al comma 2 che la misura del contributo e le modalità di erogazione siano definite nel medesimo atto di cui all’art. 17 della citata L.R. n. 8/1994 ferma restando l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale;
Richiamati inoltre:
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in par-ticolare gli artt. 107 e 108 della Parte Terza, Titolo VII, Capo I, sez. 2 relativa agli aiuti concessi dagli Stati membri;
- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Sta-to nei setSta-tori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C 204/1) ed in particolare i punti:
- 1.1.1.1 “Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agri-cola primaria” ed in partiagri-colare il punto (144) lett.(g) relativo, tra l'altro, agli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni pro-vocati da animali protetti;
- 1.2.1.5 “Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti”;
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, che disciplina l'assetto di incenti-vazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 20.000,00, quale valore complessivo degli aiu-ti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, elevabile dagli Stati membri ad Euro 25.000,00 a deter-minate condizioni;
- il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamen-ta gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti con-cedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
Vista la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 con la quale sono stati approvati i “Criteri per la concessione di con-tributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione” in ottemperanza a quanto previsto dal-le sopracitate norme comunitarie in materia di Aiuti di Stato nel settore agricolo e a seguito della prevista notifica alla Commis-sione Europea;
Richiamato in particolare il punto 3.1 dei sopracitati “Crite-ri” che demanda ad un apposito atto la disciplina delle modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento ammi-nistrativo di concessione ed erogazione dei contributi per danni da fauna;
Richiamata la propria deliberazione n. 134 del 28 gennaio 2019 “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000. Modalità di presenta-zione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli impren-ditori agricoli per danni da fauna selvatica”, così come integrata con deliberazione n. 1939/2019;
Richiamato l’art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 in base al quale la Regione, deve operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte IRPEF/IRES e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali;
Ritenuto indispensabile che la Regione, ai fini della liqui-dazione del contributo concesso, acquisisca la dichiarazione di assoggettabilità o meno alla ritenuta del 4%, da rendere ai sen-si dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, da parte dei beneficiari dei contributi di cui trattasi;
Ritenuto pertanto opportuno revocare, mantenendo invariato quanto previsto dalla deliberazione n.134/2019, la deliberazione n.854/2021, con la quale si è stabilito che nel caso in cui la di-chiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto, da parte dei beneficiari dei contributi, non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte dello STACP di competenza, il sostituto di imposta applicherà la ritenuta d’acconto del 4%;
Ritenuto altresì di dover provvedere ad una modifica di quanto
disposto dalla deliberazione n.731/2021, con la quale è stato ap-provato un avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo, e stabilito che, nel caso in cui la dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% Irpef/Ires, non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta, il sostituto di imposta applicherà la ritenuta d’acconto del 4%; analogamente e per le medesime motivazioni esposte per la revoca della delibe-razione n.854/2021, si stabilisce che, ai fini della liquidazione, i Servizi Territoriali provvedano, entro 30 giorni dalla data di pub-blicazione dell’atto di concessione, a richiedere ai beneficiari la suddetta dichiarazione di assoggettabilità resa conformemente al modello disponibile sul sito istituzionale della Regione. Tale mo-dello deve essere riferito all’anno di liquidazione del contributo.
La mancata presentazione del modello ires/irpef entro 4 mesi dal-la richiesta comporta dal-la revoca del contributo;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
-il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino del-la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed in-tegrazioni;
-la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, recante
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e della traspa-renza. Anni 2021-2023” ed in particolare l’allegato D) recante
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obbli-ghi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;
Vista la Legge Regionale del 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazio-ni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’e-sercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 recante “Indirizzi organiz-zativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture re-gionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 recante “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichia-rato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi delibera
1. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa e qui in-tegralmente richiamate, la deliberazione n. 854/2021 “L.R.
n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000. Deliberazioni n. 134/2019 e n. 1939/2019. Modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed eroga-zione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni da fauna selvatica. Integrazione”, con la quale sono state modificate alcune modalità del procedimento ammi-nistrativo ai fini della liquidazione dei contributi concessi, mantenendo invariato quanto stabilito a tal fine dalle delibe-razioni n. 134/2021 e n.1939/2019;
2. di modificare, per analoghe motivazioni, la deliberazione n.731/2021, stabilendo che, ai fini della liquidazione, i Servizi Territoriali provvedano, entro 30 giorni dalla data di pubbli-cazione dell’atto di concessione, a richiedere ai beneficiari la “dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’accon-to del 4% irpef/ires sui contributi concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio” resa conformemente al modello disponibile sul sito istituzionale della Regione. Tale model-lo deve essere riferito all’anno di liquidazione del contributo.
La mancata presentazione del modello ires/irpef entro 4 mesi dalla richiesta comporta la revoca del contributo;
3. di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di pub-blicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative ri-chiamate in parte in narrativa;
4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bol-lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 OT-TOBRE 2021, N. 1697
Vigilanza nelle stazioni della rete erroviaria regionale. Prose-guimento dell'attività di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1481 del 9/9/2019 per il periodo agosto 2021-agosto 2022
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (omissis)
delibera
per quanto indicato in premessa e che qui s’intende integral-mente richiamato:
a) di confermare l’obiettivo della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della propria azione di riqualificazione del trasporto, di incrementare il livello di percezione di sicurezza nelle stazioni della rete ferroviaria regionale da parte dell’utenza e di preserva-re da azioni di vandalismo il patrimonio preserva-regionale e gli interventi finora realizzati per la sua riqualificazione;
b) di prendere atto che il Contratto per servizio di vigilan-za armata itinerante e servizio di presidio fisso presso il terminal della Stazione Zanolini di Bologna (CIG 7994814937 e CUP C29H18000260002) Prot. nr. 11.02.2020/115058 del 11/2/2020, tra FER S.r.l. e Security Service S.r.l., la cui I opzione è scaduta in data 4/8/2021, è stato prorogato per un ulteriore anno, per un importo di € 750.000,00;
c) di assegnare a Fer S.r.l. il contributo per i servizi og-getto del bando sopracitato di cui al punto b.2, utilizzando le risorse stanziate sul capitolo 43691 “CONTRIBUTI PER I
SER-VIZI FERROVIARI DI COMPETENZA REGIONALE (ART.
31, COMMA 2, LETT. A), ART. 32, L.R. 2 OTTOBRE 1998, N. 30)” del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, e che si stima, in via presuntiva, per l’anno 2021 pari ad un importo di
€ 315.000,00 e di € 435.000,00 per l’anno 2022;
d) di assegnare ulteriori € 46.322,06 utilizzando le risorse stanziate sul capitolo 43691 “CONTRIBUTI PER I SERVIZI FERROVIARI DI COMPETENZA REGIONALE (ART. 31, COMMA 2, LETT. A), ART. 32, L.R. 2 OTTOBRE 1998, N. 30)”
del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsio-ne 2021, che presenta la previsio-necessaria disponibilità, per i maggiori oneri riferibili alle prestazioni erogate dall’impresa affidataria nel periodo febbraio-agosto 2021 riferibili specificamente all’av-vio del servizio di presidio diurno presso la stazione di Reggio Emilia Piazzale Europa a far data dal 15 febbraio 2021, non pre-visto inizialmente;
e) di autorizzare il Dirigente del servizio regionale competen-te a provvedere con propri atti formali, ai sensi della normativa contabile vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., alla concessione, impegno e liquidazione del contributo di cui ai precedenti punti c) e d), sulla base dei criteri e modalità stabiliti con propria deliberazione n. 1481/2020;
f) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiama-te in parrichiama-te narrativa;
g) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 NOVEMBRE 2021, N. 1755
POR FESR 2014-2020. sse 5 - Misure 6.6.2 (Promozione beni ambientali) e 6.7.2. (promozione beni culturali) - Annualità 2021, assegnazione e concessione dei contributi. Accertamento entrate
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA