Applicazione degli Indirizzi e Linee Guida alla concessione di coltivazione di risorse geotermiche “Ferrara”
CONVENGONO QUANTO SEGUE
5. RUOLI E RESPONSABILITA’
Secondo quanto previsto dal PSR 2014-2020
• la responsabilità della gestione e dell’attuazione degli interventi di assistenza tecnica è attribuita all’Autorità di Gestione del Programma, individuata nel Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;
• l’Organismo pagatore dei finanziamenti del PSR, al quale confluiscono tutte le risorse pubbliche mobilitate nel PSR stesso, è rappresentato dall’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna istituita con L.R. 23 luglio 2001, n. 21.
Nell’attuazione della Misura 20 sono previsti i seguenti ruoli e responsabilità:
Per le procedure di acquisizione di beni e servizi
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la selezione ed esecuzione delle procedure è il Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato della suddetta Direzione.
Il Responsabile Unico del procedimento, per assicurare l’efficace ed efficiente realizzazione delle attività e garantire l’accurata esecuzione dei servizi acquisiti e delle forniture, quando necessario, nominerà, ai sensi della normativa vigente, un Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) in possesso delle necessarie competenze tecniche e amministrative.
Compete anche al RUP la presentazione della domanda di sostegno secondo la modulistica predisposta da AGREA con allegata la documentazione della procedura.
In via generale, la presentazione della domanda dovrà avvenire nella fase preliminare all’affidamento e l’aggiudicazione diviene efficace dopo che sono state espletate con esito positivo le verifiche relative alla assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.
Lgs n. 50/2016.
Nell’ipotesi di adesione a convenzioni o richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico la domanda sarà presentata dopo l’attivazione delle procedure di adesione o di acquisto su piattaforma a seguito dell’espletamento delle verifiche di cui al citato articolo 80 del D. Lgs n.
50/2016 e comunque nella fase preliminare all’affidamento.
Nel caso di acquisto diretto su piattaforma, la domanda di sostegno verrà presentata dopo l’attivazione della procedura e sempre a seguito dell’espletamento delle verifiche di cui al citato articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 e comunque prima della sottoscrizione dell’ordine.
A seguito dei controlli amministrativi sulla domanda di sostegno da parte del soggetto preposto ed in relazione alla dichiarazione di ammissibilità, il RUP o il soggetto competente in base alle disposizioni organizzative della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca potrà procedere all’affidamento “definitivo” e alla sottoscrizione del contratto.
In sede di controllo amministrativo il RUP dovrà mettere a disposizione del soggetto preposto al controllo tutta la documentazione relativa alla procedura effettuata.
Il RUP dovrà inoltre dare attuazione a tutte le previsioni di cui alla normativa vigente relativamente alla fase di esecuzione del contratto.
Ad avvenuta esecuzione delle prestazioni secondo le prescrizioni definite nel contratto e a seguito del rilascio del certificato di pagamento, il fornitore dovrà inviare la fattura secondo le indicazioni fornite dal RUP.
Il RUP, verificata la correttezza della fattura, provvede all’adozione dell’atto di liquidazione dei corrispettivi e compila la domanda di pagamento, allegando la documentazione contabile.
Il soggetto preposto all’effettuazione dei controlli amministrativi, acquisiti gli esiti degli eventuali controlli in loco sulla domanda di pagamento, dopo le necessarie verifiche dispone la liquidazione della domanda di pagamento che verrà inviata ad AGREA per il successivo pagamento.
Per gli affidamenti in house providing e accordi fra pubbliche Amministrazioni
Per le procedure assunte attraverso il ricorso all’in house providing e per gli accordi fra pubbliche amministrazioni, si applicano per quanto compatibili le disposizioni sopra definite per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alle domande di sostegno e di pagamento.
Per le procedure di acquisizione di personale a tempo determinato
Le procedure di selezione del personale verranno seguite dal Servizio Sviluppo delle Risorse Umane, Organizzazione e comunicazione di servizio. Il personale individuato a seguito dell’esito dei colloqui di selezione verrà assegnato alla Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca per la successiva allocazione all’interno dei Servizi o delle strutture territoriali.
La presentazione della domanda di sostegno, secondo la modulistica predisposta da AGREA, che potrà avvenire anche successivamente all’assunzione del personale, compete al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato della suddetta Direzione.
Successivamente il soggetto incaricato effettuerà i controlli amministrativi sulla domanda di sostegno e disporrà l’approvazione della domanda.
Periodicamente e in ogni caso almeno a cadenza biennale il suddetto Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato dovrà presentare la domanda di pagamento corredata dal dettaglio delle attività realizzate, nonché da tutta la documentazione attestante la spesa sostenuta per il personale e le relative missioni resa disponibile dal Servizio Sviluppo delle Risorse Umane, Organizzazione e comunicazione di servizio.
Effettuati i controlli amministrativi sulla domanda di pagamento, e dopo il recepimento degli esiti degli eventuali controlli in loco, il soggetto incaricato predispone l’elenco di liquidazione della domanda e provvede a inviarlo ad AGREA per il successivo pagamento.
Per l’effettuazione dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento il Servizio competente della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione relativa alla procedura di selezione effettuata e i giustificativi di spesa del personale assunto.
Controlli sulle domande di sostegno e di pagamento
Nell’ambito delle funzioni di controllo di cui al successivo paragrafo 6, che devono essere svolte da un’entità funzionalmente indipendente da quella che autorizza il pagamento, si prevedono i seguenti ruoli:
• Acquisizione di beni e servizi anche mediante modalità in house providing, accordi fra pubbliche amministrazioni e incarichi professionali
Responsabile dei controlli amministrativi di cui all’articolo 48 del Regolamento (UE) n.
809/2014, è individuato nel Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari della Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca.
Responsabile dei controlli in loco di cui all’articolo 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014 è individuato nel Servizio “Autorità di Audit” del Gabinetto del Presidente della Giunta.
• Acquisizione di personale
Responsabile dei controlli amministrativi di cui all’articolo 48 del Regolamento (UE) n.
809/2014 è individuato nel Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca.
Responsabile dei controlli in loco di cui all’articolo 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014 è individuato nel Servizio “Autorità di Audit” del Gabinetto del Presidente della Giunta.
6. CONTROLLI
In ottemperanza all’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 809/2014, alle iniziative relative all’Assistenza tecnica si applicano mutatis mutandis gli articoli da 48 a 51 e l’articolo 53 del medesimo regolamento.
Nel rispetto dell’articolo 62, i controlli amministrativi di cui all’articolo 48 e i controlli in loco di cui all’articolo 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014, applicabili agli interventi di assistenza sono di seguito riepilogati.
Controlli amministrativi - articolo 48
L’articolo 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014 prevede controlli amministrativi sul 100%
dei progetti finanziati sia sulle domande di sostegno sia sulle domande di pagamento. Tali controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell’attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.
I controlli amministrativi sulle domande di sostegno, che dovranno essere effettuati preliminarmente all’affidamento dei servizi o delle forniture, all’assunzione del personale o all’affidamento degli incarichi professionali, mirano a verificare la conformità dell’operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale. I controlli comprendono la verifica degli elementi indicati dal comma 2 dell’articolo 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014 come di seguito declinati:
• i criteri di ammissibilità degli interventi rispetto alle finalità della Misura 20, la regolarità delle procedure per la selezione dei fornitori e del personale (lettera b);
• il rispetto dei criteri di selezione, ovvero la coerenza e l’applicazione dei criteri utilizzati per comparare le offerte o la selezione del personale (lettera c);
• l’ammissibilità e la ragionevolezza dei costi degli interventi, compresa la conformità alle categorie di costi o al metodo di calcolo utilizzato quando gli interventi rientrano anche solo in parte nell’articolo 67 paragrafo 1 lettere b e d del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativamente ai servizi acquisiti o ai costi del personale (lettere d ed e).
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare la verifica dei seguenti aspetti indicati dal comma 3 dell’articolo 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014:
• conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno, ovvero adeguatezza e regolarità delle attestazioni di regolare esecuzione (lettera a);
• conformità dei costi sostenuti, ovvero rendicontati, o comunque richiesti a saldo dei corrispettivi derivanti dagli obblighi contrattuali assunti dal beneficiario con i fornitori dei
beni/servizi o dei pagamenti effettuati e degli oneri sostenuti per il personale in relazione alle attività effettuate (lettera b).
Controlli in loco - articolo 49
L’articolo 50 del Reg. (UE) n. 809/2014 prevede controlli a campione sul 5% della spesa sostenuta per ogni anno civile. Tali controlli prevedono la realizzazione di controlli in loco sulle operazioni approvate in base a un idoneo campione e sono eseguiti, per quanto possibile, prima del versamento del saldo per una data operazione.
I controlli in loco sono finalizzati, ai sensi dell’articolo 51 del Reg. (UE) n. 809/2014, a verificare che l’operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono già stati oggetto di controllo ai sensi dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014. Essi garantiscono che l’operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR. Tali controlli saranno eseguiti secondo le modalità previste dagli articoli 50 e 53 del Reg. (UE) n. 809/2014.
Il Servizio “Autorità di Audit” procederà anche all’estrazione dei campioni da sottoporre all’attività di controllo in loco, con il supporto dell’Organismo Pagatore.
Disposizioni generali sui controlli e aspetti sanzionatori
AGREA verificherà, in sede di autorizzazione al pagamento, fatto salvo quanto disposto dalla normativa in termini di competenze e adempimenti degli organismi pagatori:
- che gli atti di liquidazione della domanda di pagamento attestino l’acquisizione della documentazione che dà evidenza delle attività di controllo eseguite ed il loro esito;
- che da tali esiti risultino coerentemente determinati gli importi da erogare agli aventi diritto.
Le checklist e gli schemi di verbalizzazione delle attività di controllo sono definiti dai Servizi che li effettueranno, in conformità con le specifiche di cui all’articolo 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014 per i controlli amministrativi, e dell’articolo 53 del medesimo regolamento per quanto riguarda i controlli in loco. Quanto più possibile, tali schemi e procedure dovranno allinearsi agli standard comuni alla gestione e controllo delle altre misure PSR.
Applicazione di riduzioni ed esclusioni: i pagamenti a carico delle risorse PSR sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all’articolo 48 e dei controlli in loco di cui all’articolo 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014;
al calcolo di tali importi si applicano le disposizioni dell’articolo 63 del medesimo regolamento, secondo le tipologie e la graduazione definite con deliberazione di Giunta regionale n. 31 del 7 gennaio 2020 e successive modifiche.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 NO-VEMBRE 2021, N. 1903
Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L.
n. 102/2013, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 124/2013, art. 6, comma 5 - D.M. n. 202 del 14/5/2014) - Ri-parto e concessione risorse finanziarie a titolo di trasferimento annualità 2021
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamati:
- la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 “Disciplina gene-rale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e ss.mm.
ii., che regolamenta, tra l’altro, l’intervento pubblico nel set-tore abitativo;
- il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante “Disposizio-ni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che all’art. 6, comma 5, ha istituito presso il Ministe-ro delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 14/5/2014 "Attuazione dell'articolo 6, com-ma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Mo-rosità incolpevole";
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 30/3/2016 recante “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, com-ma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Ri-parto annualità 2016”;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 30/7/2021 recante “Fondo inquilini moro-si incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31/8/2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/10/2013, n. 124. Riparto tra le Regioni e le Province auto-nome della dotazione di 50 milioni di euro relativa all’anno 2021” con cui è stata assegnata alla Regione Emilia-Roma-gna la somma di € 4.374.255,22;
- la L.R. n. 12 del 29 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge di stabilità regionale 2021)”, pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 29 dicembre 2020, n. 448;
- la L.R. n. 13 del 29 dicembre 2020 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”, pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 29 dicembre 2020, n. 449;
- la L.R. n. 8 del 29 luglio 2021 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilan-cio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”
pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 29 luglio 2021, n. 226;
- la L.R. n. 9 del 29 luglio 2021 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023” pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 29 luglio 2021, n. 227
- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 “Ap-provazione del documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Re-gione Emilia-Romagna 2021-2023” e s.m.i.;
Dato atto che:
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 30/07/2021 ha assegnato alla Regione Emi-lia-Romagna la somma di € 4.374.255,22 e che tale somma è stata iscritta sul capitolo di spesa n. 32107 “Contributi agli enti delle amministrazioni locali di fondi destinati a inquili-ni morosi incolpevoli (art. 6, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla L. 23 ottobre 2013, n. 104) - Mezzi Statali”, del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 anno di previsione 2021, che presenta la ne-cessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 e s.m.i.;
- il sopracitato decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha stabilito che le risorse possono esse-re distribuite anche in deroga all’elenco dei Comuni ad Alta Tensione Abitativa (ATA) individuati dalla delibera CIPE n. 87/2003;
Ritenuto di utilizzare la possibilità di derogare all’elenco dei Comuni concessa dal decreto ministeriale sopra citato indivi-duando, oltre ai Comuni ad Alta Tensione Abitativa (ATA), come ulteriori beneficiari dei contributi i Comuni con popolazione su-periore a 10.000 residenti alla data del 1/1/2021, denominati di seguito Comuni ad Alto Disagio Abitativo (ADA), di cui all’alle-gato A) parte integrante del presente atto deliberativo, in quanto nei Comuni di maggiori dimensioni si concentra il maggior nume-ro di famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione;
Considerato che i seguenti Comuni hanno comunicato di ave-re conferito la funzione in materia di politiche abitative all’Unione di Comuni chiedendo contestualmente che pertanto la concessio-ne dei fondi avvenga a favore non del Comuconcessio-ne ma della Unioconcessio-ne di Comuni:
- Comune di Cesena (con nota ns. prot. PG/2017/0478360 del 28/6/2017): Unione di Comuni Valle del Savio;
- Comune di Castel Maggiore (con mail del 16/6/2016): Unio-ne di Comuni Reno Galliera;
- Comune di Alfonsine, Bagnacavallo, Lugo e Massa lom-barda (con mail del 26/10/2016): Unione di Comuni Bassa Romagna;
- Comune di Santarcangelo di Romagna e di Verucchio (con nota ns. prot. n. PG/2017/376381 del 22/5/2017): Unione di Comuni della Valmarecchia;
- Comune di Cesenatico (con nota ns. protocollo PG/2018/
0041018 del 23/1/2018), Comune di Gambettola (con no-ta ns. protocollo PG/2018/41018 del 23/1/2018), Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli con nota ns.
protocollo PG/2019/0828607 del 7/11/2019: Unione di Co-muni Rubicone e Mare;
- Comune di Pavullo nel Frignano (con mail del 22/8/2017):
Unione di Comuni del Frignano;
- Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello e Fiorano Mo-denese con nota ns. protocollo PG/2019/0863606 del 22/11/2019: Unione di Comuni del Distretto ceramico;
- Comuni di Vignola, Castelvetro di Modena, Castelnuovo Ran-gone e Spilamberto con nota ns. protocollo PG/2019/0861724 del 22/11/2019: Unione di Comuni Terre di Castelli;
- Comune di Faenza con nota n. protocollo PG/2019/0750988 del 9/10/2019: Unione di Comuni Romagna Faentina;
- Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano con nota Prot. 12/01/2021.0018600.E: Unione di Comuni Tresinaro Secchia;
Ritenuto, al fine di consentire un più efficiente utilizzo delle risorse, di accogliere la richiesta dei sopracitati Comuni e di con-cedere il contributo di cui al presente atto alle Unioni di Comuni in quanto titolari della funzione in materia di Politiche abitative, come specificato nell’allegato A) parte integrante e sostanzia-le dell’atto;
Ritenuto di procedere al riparto a favore dei Comuni di cui all’Allegato A) delle somme assegnate alla Regione Emilia-Ro-magna con il sopra citato decreto ministeriale del 30/7/2021 pari ad € 4.374.255,22 utilizzando i seguenti parametri e criteri:
- 50% delle risorse: in proporzione al numero delle famiglie residenti al 1/1/2020 (Fonte: Regione Emilia-Romagna);
- 50% delle risorse: in proporzione al numero dei provvedi-menti esecutivi di rilascio degli immobili ad uso abitativo per morosità emessi dall’autorità giudiziaria nell’anno 2020 (Fonte: Ministero degli Interni). Il Ministero degli Interni pubblica i dati delle procedure di rilascio degli immobili so-lo per Province, suddividendoli fra Comune Capoluogo e
“altri Comuni”: per quello che riguarda la Provincia di For-lì manca tale suddivisione e quindi è presente solo un dato complessivo provinciale.
Pertanto, il numero degli sfratti dei Comuni non Capoluogo di Provincia e del Comune di Forlì è stato ricostruito applicando al numero delle famiglie residenti nel Comune considerato il va-lore dato dal rapporto tra il numero degli sfratti per morosità nella Regione Emilia-Romagna e il numero delle famiglie residenti.
Ritenuto di stabilire che nel medesimo anno non è possibi-le concedere sia il contributo per la morosità incolpevopossibi-le sia il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431/1998 e legge regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii.) op-pure per l'emergenza abitativa (proprie deliberazioni n. 817/2012, n. 1709/2013, n. 2221/2015 e n. 2365/2019);
Preso atto che dagli enti beneficiari dei trasferimenti di risor-se negli erisor-sercizi finanziari precedenti sono pervenute risor-segnalazioni in merito alla difficoltà di utilizzo delle risorse dovute al caratte-re “vincolante” della procedura a bando chiuso con formulazione di una graduatoria degli aventi diritto;
Ritenuto, pertanto, anche in seguito a proposte pervenute, di stabilire che, sia le risorse trasferite a favore dei Comuni e alle Unioni di Comuni con il presente atto deliberativo sia le eventuali economie che gli enti beneficiari continueranno ad utilizzare per il funzionamento del Fondo e che sono già nella loro disponibilità, relative alle risorse già trasferite negli anni precedenti, possono essere gestite con bandi che rimangono aperti fino al 31/12/2022 con la procedura a “Bando aperto”;
Ritenuto altresì di stabilire che la rendicontazione dell’uti-lizzo dei fondi concessi con il presente provvedimento avverrà con le modalità da definirsi con circolare del Servizio regionale competente in materia;
Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e della Mo-bilità sostenibili:
- con Decreto del 1/8/2017, art. 1, comma 4, ha stabilito che sia le somme trasferite ai Comuni e alle Unioni di Comuni negli anni precedenti sia le somme trasferite con il presente atto deliberativo possono essere utilizzate con i criteri del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30/03/2016;
- con nota prot. 5165 del 14/5/2020 ha chiarito che possono
essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie del con-tributo di cui alla legge n. 431/1998 le economie del Fondo inquilini morosi incolpevoli maturate a partire dal 1/7/2019 e non oggetto di atti di programmazione;
- con nota prot. 12375 del 18/11/2020 ha chiarito che le econo-mie del fondo possono utilizzate anche per la nuova categoria di beneficiari di cui al decreto ministeriale del 23/6/2020;
Preso atto altresì che il decreto ministeriale del 30/7/2021:
- conferma l’allargamento della platea dei beneficiari del Fon-do, stabilito dal decreto ministeriale del 23/6/2020, “...
anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provve-dimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergen-za COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei ban-di regionali. Il richiedente deve essere titolare ban-di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardiva-mente e deve risiedere nell’alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9.”;
- stabilisce che la riduzione del reddito di cui all’alinea prece-dente “…… può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile com-plessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020”;
- stabilisce che i contributi concessi ai sensi del presente atto deliberativo non sono cumulabili con il reddito di cittadinan-za di cui al D.L. n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019;
- stabilisce che i contributi concessi ai sensi del presente atto deliberativo non sono cumulabili con il reddito di cittadinan-za di cui al D.L. n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019;