Applicazione degli Indirizzi e Linee Guida alla concessione di coltivazione di risorse geotermiche “Ferrara”
CONVENGONO QUANTO SEGUE
5. Termini di realizzazione e risorse finanziarie
Il Progetto troverà realizzazione entro il 31/12/2023 avendo a riferimento gli aa.aa. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Alla realizzazione del progetto triennale concorrono direttamente, rendendo disponibili le proprie professionalità Regione e Fondazione.
Tenuto conto delle azioni previste la Regione assegna alla Fondazione per la formazione universitaria a orientamento professionale, avente tra i soci fondatori tutti gli Atenei regionali che hanno attivato, nell’a.a. 2021/2022, i corsi di laurea a indirizzo professionale insieme al Politecnico di Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Piacenza e l’Associazione Scuola Politecnica ITS Emilia-Romagna risorse complessive pari a euro 270.000,00 di cui 70.000,00 sull’anno 2021 e 100.000,00 per gli anni 2022 e 2023.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 NO-VEMBRE 2021, N. 1914
L.R. n. 28/1999 - Modifica deliberazione n. 1436/2001 concer-nente l'approvazione del Regolamento per l'uso del marchio di certificazione della Regione Emilia-Romagna "Qualità Con-trollata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge dell'Emilia-Romagna 28/99"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti:
- il Regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione eu-ropea, che codifica il Regolamento (CE) 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario;
- il Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante “Codi-ce della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, che ha fra l’altro abrogato il R.D. 21 giugno 1942, n. 929;
- il Decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, concernente
“Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'im-presa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modi-fica al regolamento sul marchio comunitario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 57 dell’8 marzo 2019;
Richiamata la Legge Regionale 28 ottobre 1999, n. 28 recan-te “Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari otrecan-tenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori.
Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e n. 51/95” che pre-vede l'adozione di un marchio certificativo concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare gli appositi disciplinari;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 2 della predetta Legge Regionale n. 28/1999, la Regione ha istituito il marchio collettivo regionale “Quali-tà Controllata – Produzione integrata rispettosa dell’ambiente e della salute – Legge regionale dell’Emilia-Romagna 28/99” (di seguito QC);
- con la propria deliberazione n. 1436 del 17 luglio 2001, la Giunta regionale ha approvato il regolamento per l’uso del mar-chio collettivo QC;
Dato atto:
- che la Regione Emilia-Romagna ha inoltre provveduto al deposito del marchio al fine della sua registrazione presso l’Uffi-cio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) in data 20 dicembre 2011;
- che la registrazione del marchio è avvenuta il 9 agosto 2012, Numero registrazione 0001502291;
Considerato altresì che il D.Lgs. n. 15/2019:
- all’articolo 4, ha modificato il Codice della Proprietà Industriale (CPI) introducendo l’articolo 11-bis (Marchio di cer-tificazione);
- all’articolo 21, ha stabilito che il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis del CPI deve contenere, fra l’altro, una dichiarazione attestante che il richie-dente soddisfi le condizioni di cui all'articolo 11-bis, e cioè non
svolga un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servi-zi del tipo certificato;
Dato atto che il marchio collettivo QC deve essere conside-rato, ai sensi delle intervenute modifiche normative, un marchio di certificazione e che occorre, pertanto, provvedere ad una nuo-va registrazione dello stesso;
Dato atto inoltre che:
- l'articolo 6, della L.R. n. 28/1999 prevede che il control-lo delle regole stabilite dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 3, nonché delle regole contenute nei disciplinari di cui all'articolo 5, deve essere affidato dai concessionari ad orga-nismi di certificazione accreditati secondo le norme applicabili della serie EN 45000;
- dal 2012 la norma EN 45011, utilizzata per l'accredita-mento dei suddetti organismi di certificazione, è stata sostituita dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 “Valutazione del-la conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”;
- deve pertanto essere previsto nel regolamento d'uso del mar-chio che gli organismi di certificazione siano accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012;
Considerato pertanto necessario, ai fini del nuovo deposi-to del marchio QC, modificare il regolamendeposi-to d’uso del marchio approvato con la propria deliberazione n. 1436/2001, rinominan-dolo come marchio di certificazione, inserendo le condizioni sopra descritte, nonché apportando altre modifiche minori dovute all’a-deguamento delle procedure alle modifiche dell’organizzazione regionale successivamente intervenute;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino del-la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed in-tegrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, recante
“Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”, ed in particolare l’allegato D) “Di-rettiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazio-ni, ed in particolare l’art. 37 comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle re-lazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla de-libera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della dede-libera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppres-sione dell’Ibacn”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi
di direttore generale della Giunta regionale ai sensi dell’art.43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti or-ganizzativi e linee di indirizzo 2021”;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presiden-te della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiara-to di non trovarsi in situazione di conflitdichiara-to, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura ed Agroalimenta-re, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi delibera
1. di approvare, quale modifica della propria deliberazione n.
1436/2001, il "Regolamento per l'uso del marchio di
certifi-cazione della Regione Emilia-Romagna relativo ai prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche e metodologie di produzione integrata", allegato quale parte integrante e so-stanziale al presente atto, ai fini del deposito della domanda di registrazione del marchio suddetto all’Ufficio Italiano Bre-vetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo economico;
2. di disporre che il Responsabile del Servizio Innovazione, qualità promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare provveda a depositare, ai sensi del D.Lgs.
10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche, la domanda di registrazione del marchio regionale di certificazione deno-minato “Qualità Controllata – Produzione integrata rispettosa dell’ambiente e della salute – Legge regionale dell’Emilia-Romagna 28/99”;
3. di stabilire inoltre che, per quanto previsto in materia di pub-blicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richia-mate in parte narrativa;
4. di disporre infine la pubblicazione della presente delibera-zione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
ALLEGATO REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA RELATIVO AI PRODOTTI AGRICOLI ED