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Parte Speciale

2) tra gli enti privi di personalità giuridica:

7.1.2 REATI COMMESSI ALL’ESTERO

In linea generale la responsabilità dell’ente prescinde dal luogo di realizzazione del reato.

L’obiettivo è perseguire l’ente, in caso di commissione di un determinato reato previsto dal D.lgs.

231/2001, indipendentemente dal territorio dello Stato ove l’ente stesso abbia la sede principale.

In caso di reato commesso all’estero:

a) se esiste una disciplina analoga alla nostra disciplina ex 231/2001 si applicherà la disciplina straniera;

b) diversamente, si applicherà quella italiana qualora ricorrano i requisiti previsti all’art. 4 D.lgs.

231/2001.

In particolare l’art. 4 del decreto in esame stabilisce espressamente che:

“1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo”.

7.1.3 SANZIONI

-46-Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applicano soltanto nel caso in cui la società non abbia provveduto a predisporre e ad adottare appositi modelli di organizzazione e di gestione di cui agli articolo 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, ovvero regole procedurali interne idonee alla prevenzione dei reati e alla riduzione dei rischi di comportamenti individuali illeciti e, quindi, non abbia preposto a garanzia del rispetto e del funzionamento degli stessi un organismo di vigilanza.

Le sanzioni previste sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) la sanzione interdittiva;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

a) Sanzione pecuniaria:

La sanzione pecuniaria, che si applica ogni qual volta venga accertata la responsabilità dell’ente, viene applicata in quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

In generale, per quanto riguarda il concetto di “quote”, appare opportuno evidenziare che per garantire un idoneo potere di valutazione del giudice, che consenta un puntuale adeguamento della sanzione all’effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria adottato dal D.lgs. n. 231/01 è “bifasico”:

1. La prima fase impone, infatti, al giudice di determinare il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto;

2. In secondo luogo egli dovrà procedere a quantificare l’importo, cioè il valore economico, della singola quota, sulla scorta della capacità economica e patrimoniale dell’ente.

L’entità della sanzione inflitta in concreto sarà dunque data dal prodotto dei due fattori: il numero delle quote e il singolo valore attribuito a ciascuna quota, il tutto però rispettando i limiti impartiti dal Decreto stesso.

b) Le sanzioni interdittive si possono classificare in:

- interdizione dall’esercizio dell’attività;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

-47-- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e se ricorre almeno una delle condizioni previste dall’art. 13 D.lgs. 231/2001 in particolare:

- se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale l’ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità;

- se il reato è commesso da un soggetto sottoposto all’altrui direzione, la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; infine, ultima condizione alternativa è quella relativa alla reiterazione degli illeciti che si verifica quando la società, già condannata commette un altro illecito nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Non si applicano le sanzioni interdittive e si applicano solo quelle pecuniarie quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le condizioni di cui all’articolo 17 del D.lgs. 231/2001 e, precisamente:

- l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

- l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;

- l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la società è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive (art. 23 D.lgs. 231/2001).

c) La confisca, che è disposta non solo in tutti i casi di condanna della società ma, anche indipendentemente dalla condanna, se il reato è stato commesso da soggetti che si trovano in una posizione apicale (art. 6, comma 5, D.lgs. 231/2001), ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte restituibile al danneggiato e, comunque, sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Se non è possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso.

d) La pubblicazione della sentenza di condanna, infine, può essere disposta dal giudice una sola volta, a spese dell’ente, in uno o più giornali da lui scelti oppure mediante affissione nel Comune ove l’ente ha la sede principale.

7.2 REATI

-48-La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste, come si è detto, esclusivamente, per tipologie di reato indicate tassativamente dalla legge. L’ente può essere dunque chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato. Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

PARTE 1: Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (si veda art. 24 e art. 25 D.lgs. 231/2001);

PARTE 2: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (si veda art. 24-bis D.lgs. 231/2001);

PARTE 3: Delitti di criminalità organizzata (si veda art. 24-ter D.lgs. 231/2001);

PARTE 4: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (si veda art. 25-bis D.lgs. 231/2001);

PARTE 5: Delitti contro l’industria e il commercio (si veda art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001);

PARTE 6: Reati societari (si veda art. 25-ter D.lgs. 231/2001);

PARTE 7: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (si veda art. 25-quater D.lgs. 231/2001);

PARTE 8: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (si veda art. 25-quater.1 D.lgs.

231/2001);

PARTE 9: Delitti contro la personalità individuale (si veda art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001);

PARTE 10: Abusi di mercato (si veda art. 25-sexies D.lgs. 231/2001);

PARTE 11: Omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (si veda art. 25-septies D.lgs. 231/2001);

PARTE 12: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (si veda art. 25-octies D.lgs. 231/2001);

PARTE 13: Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (si veda art. 25-novies D.lgs.

231/2001);

PARTE 14: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (si veda art. 25-decies D.lgs. 231/2001);

PARTE 15: Reati ambientali (si veda art. 25-undecies D.lgs. 231/2001);

PARTE 16: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (si veda art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001);

-49-PARTE 17: Le fattispecie dei reati previste dalla Legge del 16 marzo 2006, n. 146 (c.d. reati

“Transazionali”);

PARTE 18: Razzismo e Xenofobia (si veda art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001);

PARTE 19: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (si veda art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/2001);

7.2 . 1 PART E 1: A RT I CO L I 24 E 25 D.L GS . 231/ 200 1 ( “RE AT I CO MME S S I NE I RA PPO RT I C O N L A PUB B L ICA AM MINI S T R AZ I O NE ”)

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati previsti dal codice penale accomunati dall’identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell’imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all’operatività della Società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; (iii) gli Enti Pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT).

Tra le fattispecie penali qui considerate, il reato di concussione nonché il reato di corruzione, nelle sue varie tipologie, presuppongono il coinvolgimento di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di “Pubblico Ufficiale” e/o di “Incaricato di Pubblico Servizio”, nell’accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p.

In sintesi, può dirsi che la distinzione tra le due figure è in molti casi controversa e labile e che la stessa è definita dalle predette norme secondo criteri basati sulla funzione oggettivamente svolta dai soggetti in questione.

La qualifica di Pubblico Ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L’esercizio di una pubblica funzione amministrativa solitamente è riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell’ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi5.

A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Pubblico Ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente

5 Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all’autorità (cfr. Cass., Sez. Un.

11/07/1992, n.181). Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

-50-tecnico del giudice, esattore di aziende municipalizzate, assistente universitario, portalettere, funzionario degli uffici periferici dell’ACI, consiglieri comunali, geometra tecnico comunale, insegnanti delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti dell’INPS.

La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d’ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale. A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio:

esattori di aziende di pubblici servizi, letturisti dei contatori di gas ed energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza.

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto della qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato. Con riferimento all’operatività della Società, determinate attività - in particolare quelle concernenti la distribuzione di titoli del debito pubblico, la riscossione delle imposte, i servizi di tesoreria per conto di un Ente Pubblico, i crediti di scopo legale, i crediti speciali o agevolati - possono assumere, secondo la giurisprudenza, una connotazione di rilevanza pubblicistica tale da far riconoscere anche in capo ai dipendenti ed esponenti societari, nell’espletamento di dette attività, la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, con la conseguenza della imputabilità agli stessi dei reati che richiedono il possesso di tale qualifica da parte di colui che pone in essere la condotta punita. Tra questi reati, solo la corruzione e la concussione sono previsti tra gli “illeciti presupposto” che possono far scattare la responsabilità della Società ai sensi del D.lgs.

231/2001.

Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell’art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore a penalmente sanzionata non solo allorché abbia quali destinatari i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell’ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma e pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando: i) si realizzi verso quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito delle Istituzioni delle Comunità Europee, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee, o, infine, nell’ambito degli altri Stati membri dell’Unione europea; ii) sia posta in essere nei confronti di quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in quest’ultimo caso, il corruttore persegua un indebito vantaggio per se o per altri con riferimento ad una operazione economica internazionale.

Ad abundantiam, si sottolinea che la disciplina in oggetto è stata modificata dalla Legge n. 3/2019

“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (c.d.

“Spazzacorrotti”) la quale, inter alia, con riguardo alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001, ha:

 introdotto un nuovo reato presupposto: la fattispecie corruttiva del traffico di influenze illecite;

 inasprito la sanzione interdittiva di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25;

-51- introdotto una sanzione interdittiva attenuata al comma 5 (nel caso in cui l’Ente si sia adoperato per evitare conseguenze ulteriori entro l’emissione della sentenza di primo grado)

 inasprito la disciplina sanzionatoria per i reati presupposto già previsti.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dagli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001:

a. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);

b. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);

c. Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);

d. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

e. Frode informatica (art. 640-ter);

f. Corruzione per l’esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt.

318, 319 e 319-bis c.p.);

g. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

h. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);

i. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

j. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

k. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

l. Concussione (art. 317 c.p.);

m. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) n. Traffico di influenze illecite (art. 426-bis c.p.)

a. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Presupposto del reato è che l’amministrazione abbia erogato all’agente un finanziamento (in senso ampio) teso a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere e allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Per quanto riguarda i concetti legati dalla stessa norma, occorre rifarsi al significato degli stessi mutuato dal diritto amministrativo.

Le sovvenzioni sono prestazioni gratuite, periodiche o una tantum, per lo svolgimento di attività di pubblica utilità (e quindi indipendentemente dai risultati delle stesse).

I premi sono prestazioni anch’esse gratuite, concesse però in relazione ai risultati conseguiti dal beneficiario, che sono quindi previamente valutati dalla P.A.

I contributi sono erogazioni concesse a determinate categorie di imprenditori per specifiche finalità

-52-produttive (ad esempio, costruzione di nuovi impianti).

I finanziamenti (in senso stretto) sono invece dei veri e propri mutui agevolati che la P.A. concede alle imprese, talora per il tramite di una banca, sulla base di determinati presupposti di legge.

L’elemento comune a tutti i su esposti concetti e la finalità di incentivo alle attività di imprese: per questa ragione, la finalità di pubblico interesse è da considerarsi in re ipsa.

La condotta del reato consiste nella mancata destinazione della somma alla finalità per la quale è stata erogata: l’ampiezza dell’espressione usata dal legislatore induce a ritenere che il reato si configuri sia nel caso di mancata utilizzazione della somma, sia in quello in cui la stessa venga impiegata per realizzare aliud pro alio. A tali conclusioni perviene anche la giurisprudenza, secondo cui il reato in esame è integrato dalla condotta di chi, ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, destina, anche parzialmente, i fondi ricevuti per scopi diversi da quelli per cui erano stati ottenuti (Cass., VI, 25.11.2008).

Per gli operatori societari il reato in oggetto potrà verificarsi sia nell’ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore della Società perché ne fruisca direttamente, sia nell’ipotesi in cui la Società intervenga nel processo di erogazione a favore dei privati destinatari autori del distoglimento dalle finalità pubbliche prestabilite e in concorso con i medesimi.

b. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822.

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

La fattispecie criminosa si realizza nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l’impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, il reato in questione è rivolto a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

A nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. Anche tale reato può verificarsi sia per le erogazioni di cui benefici la Società che per quelle in cui la Società intervenga da tramite a favore di clienti autori delle false attestazioni e in concorso con i medesimi.

c. Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

-53-“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;...”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si ottenga un ingiusto profitto ponendo in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico.

Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.

d. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni da parte dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee.

Gli elementi caratterizzanti il reato in esame sono: rispetto al reato di truffa generica (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), l’oggetto materiale specifico, che per la presente fattispecie consiste nell’ottenimento di erogazioni pubbliche comunque denominate; rispetto al reato di indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), la necessità dell’ulteriore elemento della attivazione di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l’ente erogante.

e. Frode informatica (art. 640-ter)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o