• Non ci sono risultati.

Il D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 prende in considerazione gli esponenti bancari sotto due diversi profili: in primo luogo, al fine di garantire una corretta, sana e prudente gestione delle banche e degli intermediari finanziari; in secondo luogo, al fine di tutelare il patrimonio delle banche da aggressioni provenienti dall’interno della compagine societaria.

20 G. Salcuni, La tutela della trasparenza e del capitale delle banche,

in A. Cadoppi (diretto da), Diritto penale dell’economia, op. cit., p. 604.

21 V. Patalano, Reati e illeciti bancari Profili sistematici della tutela del credito, op. cit., p. 144.

71 Iniziando dal primo punto, si può subito osservare che il T.U.B., al capo IV del titolo II, rubricato “Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali”, si occupa dei requisiti di onorabilità e professionalità degli stessi, rispettivamente agli art. 25 e 26, al fine di escludere dall’attività bancaria soggetti che non risultino “affidabili”. Gli stessi articoli dispongono, poi, che tali requisiti vengano fissati, con decreto, dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.

Per quanto riguarda la presenza dei suddetti requisiti in capo ai partecipanti al capitale e agli esponenti bancari, spetta alla Banca d’Italia verificarne la sussistenza: accertamento che non si svolge in un’unica fase, ma viceversa deve espletarsi in diverse circostanze. Cosi, ad esempio, ex art. 14, comma 1, lett. d) ed e), T.U.B., la Banca d’Italia deve verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità al momento del rilascio dell’autorizzazione; ma il medesimo controllo deve altresì essere effettuato, ex art. 19, comma 3, T.U.B., quando la

72 Banca d’Italia deve pronunciarsi sull’autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni rilevanti.

In definitiva, la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partecipanti al capitale e degli esponenti bancari, mira a garantire un corretto e costante funzionamento dell’ente creditizio.

Passando al secondo profilo, il T.U.B. si preoccupa di prevedere una tutela anticipata del patrimonio dell’ente creditizio, in un suo particolare aspetto: il libero formarsi della volontà negoziale della banca22.

A questo scopo, il T.U.B., al capo III del titolo VIII (composto dagli articoli 135, 136 e 137), riunisce talune figure caratteristiche del diritto penale bancario e societario.

Con l’art. 135 T.U.B. (Reati societari) è previsto che, a quanti svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria, si applichino le disposizioni

22 V. Patalano, Reati e illeciti bancari Profili sistematici della tutela del credito, op. cit., p. 199.

73 contenute nel titolo XI, del libro V del codice civile. Sebbene la norma in esame avesse originariamente lo scopo di escludere la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per gli operatori bancari23, è pur vero che tale norma ha perso la propria importanza nel momento in cui il processo di privatizzazione delle banche è giunto al termine. Infatti, oggi le banche hanno tutte forma societaria e di conseguenza l’art. 2639 c.c.24

23 C. Santoriello, I reati dei funzionari ed operatori bancari, in P.

D’Agostino-R. Salomone-C. Santoriello, (a cura di), I reati bancari, Padova, CEDAM, 2004, p. 243.

24 Art. 2639 c.c. (Estensione delle qualifiche soggettive): “Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità

74 può applicarsi loro anche senza la previsione, in tal senso, dell’art. 135 T.U.B25. Il rinvio alle norme del titolo XI del libro V del codice civile, tuttavia, è importante perché permette di estendere le qualifiche soggettive –riferite a coloro, cioè che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo-, al di là del mero dato formale, comprendendo anche chi svolge di fatto tali ruoli all’interno dell’organizzazione bancaria.

Il capo III del titolo VIII del T.U.B prosegue poi con l’art. 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari), che punisce l’illegittima sottoscrizione di obbligazioni di qualsiasi natura e gli atti di compravendita, realizzati dagli esponenti bancari con la banca stessa, se non attuati previa deliberazione dell’organo di amministrazione, adottata all’unanimità, con l’esclusione

pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni alla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi”.

25 G. Salcuni, La tutela della trasparenza e del capitale delle banche,

in A. Cadoppi (diretto da), Diritto penale dell’economia, op. cit., p. 588.

75 del voto dell’esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. Come si vede, quindi, anche questa disposizione mira a salvaguardare preventivamente il patrimonio della banca, attraverso l’affermazione di un generico dovere di correttezza26.

Infine, rientra in questa categoria di illeciti la disposizione dell’art. 137, comma 2 (falso interno bancario), che si preoccupa di predisporre una tutela anticipata del patrimonio della banca, disponendo che: “Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge

funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le

26 G. Salcuni, La tutela della trasparenza e del capitale delle banche,

in A. Cadoppi (diretto da), Diritto penale dell’economia, op. cit., p. 593.

76

condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329.” Tuttavia, è una norma

che trova scarsa applicazione pratica per la riluttanza delle banche a far emergere all’esterno tutti quei comportamenti dei propri funzionari o dipendenti, in grado di lederne l’integrità patrimoniale.

5. Reati dei clienti della banca o dei soggetti ad essa

Documenti correlati