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Con l’espressione “reati di mano propria” si è soliti definire quel particolare insieme di illeciti che esige nel caso di esecuzione plurisoggettiva, per la relativa integrazione, l’esecuzione personale del fatto criminoso ad opera del soggetto munito di qualifica. Si parla, a questo proposito di ipotesi in cui

“la legge richiede l’azione personalissima di un soggetto, della sua persona o del suo corpo”64. In realtà, si tratta di fatti criminosi da sempre considerati dalla dottrina e nelle più note trattazioni manualistiche quale specifico modo di atteggiarsi del reato proprio o comunque come una categoria concettuale priva di ogni autonomia logica in quanto necessariamente legata al settore della partecipazione criminosa, e di difficile comprensione65.

Gli approfondimenti teorici di maggior interesse, non a caso, provengono dalla dottrina d’oltralpe e sono stati dunque maturati nel contesto di un ordinamento come quello tedesco, particolarmente attento alle tipologie d’autore e che adotta soluzioni differenziate in tema di responsabilità dei concorrenti nell’esecuzione plurisoggettiva del fatto. A questo proposito, un illustre autore tedesco66 nell’ambito dell’indagine sui criteri di

64 La definizione è di ROMANO M., Commentario sistematico al codice penale, cit., p. 348. In tal senso vd. anche FROSALI, Il concorso di persone nei “reati propri” e nei “reati di attuazione personale”, in Sc. Pos., 1949, p. 30.

65 A titolo esemplificativo MANTOVANI F., Diritto penale, cit., p. 118, inserisce le figure in questione tra i reati propri ed esclusivi.

66 Il riferimento è a ROXIN, Taterschaft und Tatherrschaft, cit., p. 527, come citato da GULLO, Il reato proprio cit., p. 60 ss.

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autoria, distingue i reati di mano propria in senso stretto - in cui ad essere sanzionato è, a seconda dei casi, un modo d’essere dell’autore (e non è riscontrabile né un fatto, né una condotta, nè tanto meno una lesione di interessi) o un comportamento ben delineato, ma in sé non offensivo di beni giuridici – e i reati di mano propria in senso lato fondati sulla violazione di uno specifico dovere, che può discendere solo dall’attuazione personale del soggetto obbligato.67 Per questa via, altri individuano tre distinte tipologie di illeciti di mano propria:

quelli incentrati sulla persona dell’autore, quelli in cui la realizzazione della fattispecie ad opera di un terzo, pur possibile, non determina la lesione di alcun interesse e infine quelli di natura processuale.68 Al di là di queste classificazioni che nel nostro ordinamento non appaiono riproducibili o comunque sarebbero prive di ogni significato euristico, avendo al più una valenza meramente ricognitiva, la difficoltà maggiore, paventata in dottrina, sta nell’inquadrare e fare ricorso ad una categoria concettuale che, a ben vedere, raggruppa in se ipotesi criminose strutturalmente diversificate, il cui punto di unione sembra ad una prima indagine riscontrarsi esclusivamente sul terreno dell’autoria qualificata e non riflettersi sul piano degli interessi protetti. A questo proposito, alcuni autori hanno riscontrato in questo più forte richiamo al disvalore dell’azione

67 Per una panoramica della prospettazione e dei rilievi mossi da altra dottrina tedesca vd.

GULLO, op. cit., p. 60. In particolare l’A. esamina la critica all’impostazione di Roxin elaborata da SCHALL, Auslegunsfragen des § 179 StBG und das Problem der eigenhandigen Delikte, in JuS, 1979, p. 817 ss., secondo cui “non sono pensabili delitti senza bene giuridico”

sempre ravvisabile sul piano “positivo”, ossia avuto riguardo “al reale oggetto o condizione protetti attraverso la norma”, obiezioni alle quali Roxin replica che si tratterebbe di un rilievo meramente terminologico: basterebbe adoperare l’espressione “delitti senza una tangibile dannosità sociale” per porre nel nulla i rilievi di Schall, senza tuttavia mutare la realtà di fatto. Per ulteriori riferimenti bibliografici cfr. DELL’ANDRO, La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, cit., p. 94.

68 Il riferimento è alle teorie di HERZBERG, Eigenhandige Delikte, in ZStW, p. 942, in GULLO, Il reato proprio, cit., p. 60 ss.

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il punto di divergenza rispetto ai reati propri: relativamente a questi ultimi si dice, le particolari modalità della condotta qualificherebbero l’autore, mentre negli illeciti di mano propria, sarebbe invece l’autore stesso a qualificare la condotta. E non solo: nei reati propri una condotta eseguibile in astratto da chiunque diverrebbe penalmente rilevante solo se compiuta dal soggetto munito della richiesta qualifica, laddove negli illeciti di mano propria, il fatto potrebbe essere realizzato solo con l’esecuzione personale di un determinato autore.69 Altri rilevano come, nonostante la subordinazione concettuale sempre sentita della categoria degli illeciti di mano propria rispetto i reati propri, si tratterebbe di figure criminose ontologicamente diverse, anche perché i primi non necessariamente risultano legati, per la loro integrazione, ad una particolare qualifica rivestita dal soggetto agente, e i secondi, d’altra parte, non esigono, per l’opinione più accreditata e, a nostro parere condivisibile, l’esecuzione personale dell’intraneus, nel caso di realizzazione concorsuale del fatto.70

Ad ogni modo, in linea con gli orientamenti interpretativi di un’attenta dottrina, riteniamo che, a ben vedere, i reati in esame siano privi di una struttura ontologica oggettivamente definibile

69 Il rilievo è di DEMURO, Il bene giuridico proprio, cit., p. 857. Di diversa opinione è GULLO, Il reato proprio, cit., p. 64 ss., il quale ritiene che in realtà non si tratti di figure profondamente diversificate, anche sul piano della tutela di interessi penalmente rilevanti. Anche nel caso dei reati di mano propria infatti il legislatore prenderebbe atto di una realtà naturalistica indicativa di una “connaturalità” dell’interesse protetto ad una particolare situazione soggettiva. In altre parole, l’obbiettivo della previsione di queste fattispecie starebbe comunque nella volontà di scongiurare lesioni che provengano da soggetti che, in virtù della particolare posizione ricoperta, fattuale o giuridica, sono in grado di incidere in modo particolarmente rilevante sull’integrità del bene. Secondo l’A. del resto, prescindendo dall’elemento dell’attuazione personale, anche in questo caso, la lesione del bene sarebbe in linea astratta apportabile da chiunque, ma acquisisce “una particolare significatività sotto il profilo penale se compiuta da un soggetto qualificato”.

70 Sul punto cfr. SEMINARA, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Milano, 1987, p.

393. Per ulteriori rilievi critici v. anche VENAFRO, Reato proprio, cit., p. 340 ss.

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ed unitaria, e che in realtà le relative caratteristiche siano individuabili soltanto deduttivamente sulla base di un’operazione ermeneutica relativa alle singole ed eterogenee fattispecie incriminatici.71 Senza contare che, a nostro parere, il ricorso alla categoria potrebbe rivelarsi certamente utile sul piano descrittivo e rispondente a ragioni di classificazione degli istituti, ma rispetto alle fattispecie monosoggettive non apporta alcuna conseguenza peculiare in termini di disciplina, stante la rilevanza della cd. esecuzione personalissima esclusivamente in relazione alle ascrizioni di responsabilità in caso di concorso di persone nel reato.

5. Reato proprio e dinamiche di impresa: l’istituto della